Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 26/02/1973 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione del fondo di previdenza). |
Art. 4. (Contributi previdenziali obbligatori). |
Art. 22. (Disposizioni transitorie). |
Art. 23. (Istituzione del fondo di solidarietà). |
Art. 24. (Pubblicazione). |
§ 1.2.4 - L.R. 26 febbraio 1973, n. 9. [1]
Norme sulla previdenza e il fondo di solidarietà a favore dei Consiglieri della Regione Abruzzo.
(B.U. n. 8 del 16 marzo 1973).
Parte prima
FONDO DI PREVIDENZA
Art. 1. (Istituzione del fondo di previdenza).
E' istituito presso il Consiglio regionale il fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione Abruzzo per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai Consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.
Artt. 2. - 3.
(Omissis) [2].
Art. 4. (Contributi previdenziali obbligatori).
Tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare. I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'Amministrazione del Consiglio regionale nella misura di un decimo dell'indennità mensile lorda di cui all'art. 2 della
Le trattenute verranno contemporaneamente versate al Fondo di previdenza di cui all'art. 1.
Artt. 5. - 21.
(Omissis) [3].
Art. 22. (Disposizioni transitorie).
Tutti i Consiglieri in carica verseranno al Fondo di Previdenza i contributi di cui all'art. 4 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge.
Parte seconda
FONDO DI SOLIDARIETA'
Art. 23. (Istituzione del fondo di solidarietà).
E' istituito presso il Consiglio regionale un «Fondo di solidarietà tra i Consiglieri della Regione Abruzzo» con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei Consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati, escluso se per cause di ineleggibilità.
(Omissis).
Art. 24. (Pubblicazione).
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 45 della
[2] Disposizioni esaurite.
[3] Disposizioni esaurite.