Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 25/01/2002 |
Numero: | 4 |
§ 97.8.19 - D.L. 25 gennaio 2002, n. 4.
Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura. [1]
(G.U. 28 Gennaio 2002, n. 23).
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 maggio 2002 cessa ogni intervento dello Stato diretto a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, conseguentemente le associazioni rappresentative del settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulano appositi accordi interprofessionali di filiera aventi l'obiettivo di ripristinare normali condizioni di mercato.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 aprile 2002, fermi restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dal
a) 5 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale, di cui agli articoli 1 e 2 del
b) 14 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del
3. Al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione e di consentire l'operatività dei relativi accordi di filiera, l'Agenzia, dal 1 gennaio al 30 aprile 2002, assicura lo stoccaggio dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi dalla stessa Agenzia individuati. Il materiale conferibile è quello prodotto dal 1 gennaio al 31 marzo 2002; dal 1 maggio 2002 le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti.
4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del
5. L'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1 aprile-30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del
Art. 2.
1. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del
Art. 3.
1. Al fine di assicurare il finanziamento per le misure previste dall'articolo 1, comma 5, nonché per le indennità e gli indennizzi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettere c) ed e), del
2. Il riparto dell'importo di cui al comma 1 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 4.
1. Al fine di consentire l'attuazione dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta da pesca e di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie recate dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per il periodo di programmazione 2000-2006, il Fondo di rotazione di cui alla
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure della citata
3. Al fine di assicurare la piena realizzazione delle misure previste dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca e di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al punto 2 della
4. A valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministero delle politiche agricole e forestali ammette al finanziamento e liquida entro il 30 giugno 2002 le istanze relative alle misure di arresto definitivo dell'attività di pesca e di rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise. Parimenti sono liquidati entro lo stesso termine, i progetti realizzati o in corso di ultimazione, ricadenti su tutto il territorio nazionale, le cui istanze sono state presentate al Ministero entro il 31 dicembre 1999.
5. Al
Art. 5.
1. All'articolo 3 del
Art. 6.
1. Le misure previste dall'articolo 5, comma 3, del
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in euro 52.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto a euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera b), della
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 5, valutato in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Il presente