§ 16.4.42 - Del.CIPE 30 giugno 1999, n. 119.
Legge 16 aprile 1987, n. 183: Rimodulazione finanziaria degli interventi relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura (SFOP) per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:30/06/1999
Numero:119

§ 16.4.42 - Del.CIPE 30 giugno 1999, n. 119.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Rimodulazione finanziaria degli interventi relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura (SFOP) per il periodo 1994-1999 e finanziamento statale aggiuntivo alla quota nazionale.

(G.U. 27 ottobre 1999, n. 253)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

     Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

     Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2080/93 concernente lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

     Viste le decisioni della Commissione europea C(94) 3346 del 6 dicembre 1994 e C(94) 3760/6 del 22 dicembre 1994, di approvazione di programmi operativi per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 1 e dell'obiettivo 5a, regioni fuori obiettivo 1, come rispettivamente modificate, da ultimo, dalle decisioni C(97) 2240/1 e C(97) 2240/2 del 24 luglio 1997;

     Considerato che le risorse comunitarie dello SFOP rese disponibili con le predette decisioni ammontano a 373,298 Meuro, di cui 238,898 Meuro per l'obiettivo 1 e 134,400 Meuro per l'obiettivo 5a;

     Rilevato che le corrispondenti risorse pubbliche statali di cofinanziamento, complessivamente pari a 512,449 miliardi di lire, di cui 342,337 miliardi di lire per l'obiettivo 1 e 170,112 miliardi di lire per l'obiettivo 5a, sono state assicurate, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, con le proprie delibere 3 dicembre 1997, n. 229/97, e 6 maggio 1998, n. 49/98, a copertura dell'intero periodo di programmazione 1994-1999;

     Vista la propria delibera 26 febbraio 1998, n. 7/98, concernente disposizioni integrative in materia di programmazione finanziaria per gli interventi cofinanziati dalla legge 16 aprile 1987, n. 183;

     Vista la decisione del 10 marzo 1999 con la quale il Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1 (QCS obiettivo 1), nel contesto della riprogrammazione delle forme d'intervento in ritardo di avanzamento finanziario, ha deciso il ridimensionamento delle risorse a valere sullo SFOP nella misura di 19,5 Meuro per il programma obiettivo 1 e di 25 Meuro per il programma obiettivo 5a, regioni fuori obiettivo 1;

     Considerato che il suddetto ridimensionamento determina una riduzione della quota di cofinanziamento statale, di 28,035 miliardi di lire per il programma obiettivo 1 e di 31,766 miliardi di lire per il programma obiettivo 5a;

     Considerato che nella medesima riunione del 10 marzo 1999, il Comitato di sorveglianza del QCS obiettivo 1, a fronte delle predette riduzioni, ha deciso di assicurare una disponibilità aggiuntiva di risorse nazionali, ammontante a 30 Meuro, pari a 58,088 miliardi di lire, al fine di garantire il finanziamento di una riserva di interventi i cui impegni giuridicamente vincolanti siano assunti entro il 31 dicembre 1999, ed i relativi pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2001, come per l'analoga scadenza comunitaria;

     Considerato che gli interventi di riserva così promossi potranno sostituire le eventuali iniziative sorte nell'ambito dei programmi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (SFOP) e successivamente decadute evitando in tal modo le conseguenti perdite di risorse comunitarie;

     Visto l'art. 17, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che autorizza il Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 a rendere disponibili, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, risorse aggiuntive rispetto alla quota nazionale di cofinanziamento, allo scopo di assicurare il pieno utilizzo dei fondi comunitari;

     Tenuto conto che il citato comma 6 del predetto art. 17 stabilisce che le eventuali somme derivanti dal mancato o parziale utilizzo della suddetta dotazione aggiuntiva di risorse, costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale per le forme d'intervento previste nella prossima fase di programmazione;

     Considerata l'opportunità di rendere immediatamente disponibile la suddetta quota statale aggiuntiva di risorse anche nelle more della definizione in sede comunitaria della effettiva entità del ridimensionamento dei programmi cofinanziati, stante l'imminente scadenza della data limite per la assunzione degli impegni e fatti salvi gli eventuali adeguamenti che dovessero rendersi necessari;

     Considerato che l'ampliamento della dotazione di risorse statali risponde all'opportunità di compensare il territorio e gli operatori del settore ittico del ridimensionamento di risorse approvato il 10 marzo 1999 dal Comitato di sorveglianza del QCS obiettivo 1;

     Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 60791 del 22 giugno 1999;

     Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

 

Delibera:

 

     1. Il cofinanziamento statale a valere sulle risorse della legge n. 183/1987 relativo agli interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (SFOP), di cui alle delibere n. 229/97 e n. 49/98 richiamate in premessa, è ridotto per l'obiettivo 1 da 342,337 miliardi di lire a 314,302 miliardi di lire e per l'obiettivo 5a, regioni fuori obiettivo 1, da 170,112 miliardi di lire a 138,346 miliardi di lire.

     2. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse comunitarie rese disponibili nell'ambito dei programmi operativi specificati nelle premesse, è autorizzato, in favore del Ministero per le politiche agricole, il finanziamento di una quota di 58,088 miliardi di lire (30 Meuro), aggiuntivo rispetto al quadro finanziario dei suddetti programmi, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

     3. La predetta disponibilità aggiuntiva di risorse è finalizzata al finanziamento di una riserva di interventi ammissibili ai suddetti programmi e destinati a sostituire le iniziative sorte nell'ambito degli stessi programmi e successivamente decadute.

     4. A valere sulla predetta quota aggiuntiva gli impegni giuridicamente vincolanti dovranno essere assunti entro il 31 dicembre 1999 ed i relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2001, come per le analoghe scadenze comunitarie, alle quali le predette date limite si adeguano direttamente anche in caso di eventuali proroghe.

     5. Le risorse non impegnate entro il 31 dicembre 1999 potranno essere considerate quale anticipazione del cofinanziamento statale per le forme d'intervento previste nella prossima fase di programmazione. Le somme impegnate entro la data predetta ma non pagate entro il 31 dicembre 2001 saranno automaticamente revocate e pertanto le maggiori risorse eventualmente erogate dal Fondo di rotazione dovranno essere riversate al Fondo medesimo, salvo quanto disposto al punto precedente in caso di proroghe comunitarie.

     6. Le quote a carico del predetto Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero per le politiche agricole - D.G. pesca.

     7. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le risorse previste dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

     8. Il Ministero per le politiche agricole adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali accordati ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     9. I dati relativi all'attuazione degli interventi, ivi compresi quelli aggiuntivi, vengono trasmessi, a cura del Ministero per le politiche agricole, al sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

     10. La presente delibera annulla e sostituisce i piani finanziari di cui alle delibere n. 229/97 e n. 49/98, fatti salvi gli effetti già prodotti.