Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.3 disciplina generale |
Data: | 19/04/2002 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina. |
Art. 2. Lotta agli incendi boschivi. |
Art. 3. Copertura finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 97.3.10 - D.L. 19 aprile 2002, n. 68.
Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi. [1]
(G.U. 19 aprile 2002, n. 92).
Art. 1. Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina.
1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della
a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;
b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del
3. Il pagamento delle indennità e dei contributi e le modalità di attuazione di cui ai commi 1, 6, 7 e 11 del presente articolo, sono assicurati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia». I materiali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del
4. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del
5. I materiali di cui al comma 4, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della
6. A partire dal 1 gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, è riconosciuta una indennità nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subìto nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unità di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui è stato imposto l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Al secondo periodo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7-bis del
8. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del
9. Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 8, destinate alle attività di cui al comma 1 in relazione alle necessità derivanti dalle esigenze territoriali.
10. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del citato
11. È autorizzata la concessione di un'indennità, che non contribuisce alla formazione di reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinate le modalità di erogazione della suddetta indennità.
12. Con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.
13. Al fine di assicurare il finanziamento delle misure previste dai commi 6, 7, 11 e dal presente comma, nonché per eventuali maggiori esigenze relative al comma 1, e, a partire dal 1 gennaio 2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni legislative, nonché per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del citato
14. Il riparto dell'importo di cui al comma 13 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2. Lotta agli incendi boschivi.
1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi di competenza, ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi, è autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005 si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalità di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 3. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera b), della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Decreto legge convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma così modificato dalla
[5] Comma così modificato dall'art. 4 della