Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.9 somministrazione |
Data: | 22/02/2005 |
Numero: | 7 |
§ 28.9.15 - Circolare 22 febbraio 2005, n. 7
Disciplina della somministrazione di lavoro.
(G.U. 14 marzo 2005, n. 60)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
Alla Regione siciliana - Assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato
del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro
All'I.N.P.S. - Direzione generale
All'I.N.A.I.L. - Direzione generale
Alla Direzione generale R.U.AA.GG.
Alla Direzione generale per l'attività ispettiva
Al SECIN
Premessa.
Il
La somministrazione di lavoro è posta in essere attraverso la stipulazione di due contratti, distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. A differenza del precedente regime, di cui all'art. 1 della
Soggetti legittimati alla somministrazione e regime di autorizzazione.
La somministrazione di lavoro si caratterizza per essere una fattispecie complessa che prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore.
L'utilizzatore può essere un soggetto privato o anche una pubblica amministrazione, ma in quest'ultimo caso il contratto di somministrazione può essere stipulato unicamente a tempo determinato. Questo significa che per il ricorso alla somministrazione di lavoro non è necessaria la qualifica di imprenditore.
In taluni casi, peraltro, il legislatore prevede particolari agevolazioni quando l'utilizzatore non sia imprenditore come nel caso di somministrazione di personale domestico per l'assistenza alla persona o al nucleo familiare. In queste ipotesi continua a trovare applicazione il particolare regime contributivo di cui all'art. 117 della
Per la somministrazione nell'ambito del lavoro portuale resta salva la disciplina di cui all'art. 17, comma 1, della
Il somministratore può essere unicamente uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi degli articoli 4 e 5 del
Con specifico riguardo alla attività di somministrazione nell'ambito di prestazioni transnazionali di servizi, così come disciplinata dal
Con riferimento al prestatore di lavoro si segnala il regime speciale nel caso di lavoratore appartenente a una delle categorie svantaggiate di cui all'art. 2, comma 1, lettera k), del
Tipologie di somministrazione.
Il contratto di somministrazione può essere concluso, come detto, a termine ovvero a tempo indeterminato.
La somministrazione a termine è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Abilitate alla stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato sono unicamente le agenzie di tipo c.d. generalista, e cioè le agenzie iscritte nella prima sezione dell'albo delle agenzie del lavoro (si veda la
La formula adottata dal legislatore è analoga a quella prevista dal
Diversamente, infatti, la somministrazione poterebbe integrare una ipotesi di somministrazione fraudolenta ai sensi dell'art. 28 del
In presenza di una ragione oggettiva come indicata all'art. 20, comma 4, del
Decisivo, nel singolo contratto di somministrazione, sarà il rinvio alla clausola generale di cui all'art. 20, comma 4, del
Con riferimento alle ragioni di carattere sostitutivo, si precisa, conformemente a quanto già chiarito con la
In queste ipotesi la ragione di carattere sostitutivo è integrata anche nel caso in cui la sostituzione non operi direttamente rispetto a un lavoratore assente, ma piuttosto rispetto ad un lavoratore sostituito a sua volta destinato alla sostituzione di un lavoratore assente (cd. ragione sostitutiva per scorrimento), fermo restando l'obbligo di individuare in sede di apposizione del termine il riferimento adottato per la determinazione o la determinabilità del termine. Non è di contro possibile riportare a una ragione di carattere sostitutivo la sostituzione di una quota statistica di lavoratori assenti. Questa ipotesi ove ricorrente in modo specifico nella singola organizzazione dell'utilizzatore integra piuttosto una esigenza di carattere organizzativo e come tale soggetta agli eventuali limiti di contingentamento previsti dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 10 del
Si deve, infine, ammettere il ricorso alla somministrazione a tempo determinato anche per le esigenze tipizzate con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (v. infra). Occorre precisare, a questo riguardo, che ove le esigenze che consentono il ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato siano invocate per la stipulazione di una somministrazione a termine, sarà necessario specificare anche la ragione tecnica-organizzativa o produttiva che determina la scelta di apporre un termine alla somministrazione.
La somministrazione a tempo indeterminato è invece ammessa nei soli casi tassativamente indicati dal legislatore.
L'art. 20, comma, 3, lettere a)-h), parla di:
a) servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti Internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonchè servizi di economato;
e) attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) la gestione di call-center, nonchè per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree obiettivo 1 di cui al
h) costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.
E' peraltro bene precisare che l'attività di somministrazione a tempo indeterminato si estende a tutte le professionalità necessarie per la gestione dell'attività o del servizio indicato dal legislatore.
Oltre ai casi espressamente previsti dal legislatore, la contrattazione collettiva di livello nazionale o territoriale può individuare ulteriori ipotesi di legittima stipulazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato.
Abilitate alla stipulazione di contratti di somministrazione a tempo indeterminato sono sia le agenzie di tipo c.d. generalista, e cioè le agenzie iscritte nella prima sezione dell'albo delle agenzie del lavoro, sia le agenzie di tipo c.d. specialista, iscritte alla seconda sezione dell'albo (si veda la
Edilizia e agricoltura.
Rispetto alla disciplina di cui alla
Il contratto di lavoro: forma e tipologie utilizzabili.
Diversamente da quanto previsto nella
Con riferimento alla somministrazione a tempo indeterminato l'art. 22, comma 1, del
Con riferimento alla somministrazione a tempo determinato l'art. 22, comma 2, del
Stante il tenore letterale e la ratio della legge non è invece possibile ricorrere, nei casi di somministrazione a termine, a contratti come quello di inserimento o di lavoro intermittente. L'applicabilità, per quanto compatibile, della disciplina di cui al
Discorso a parte merita, sempre con riferimento alla somministrazione a termine, il contratto di inserimento allorchè la somministrazione venga svolta ai sensi dell'art. 13 del
Con riferimento alla assunzione con contratto a tempo determinato viene meno, rispetto alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla
L'art. 22, comma 2, esclude, inoltre, l'applicazione della disciplina del contratto a termine con riferimento al rinnovo del contratto. E' evidente, infatti, che la stessa agenzia di somministrazione può concludere, anche senza soluzione di continuità, più contratti a termine con lo stesso lavoratore fermo il limite derivante dalla applicazione della disciplina della proroga previsto dall'attuale contratto collettivo nazionale. Resta dunque fermo, con riferimento all'invio del lavoratore presso il medesimo utilizzatore, il limite derivante dalla applicazione della disciplina della proroga previsto dall'attuale contratto collettivo nazionale e il lavoratore non potrà essere inviato presso il medesimo utilizzatore con il quale siano decorsi i termini di proroga per l'esecuzione della medesima somministrazione.
Nella somministrazione a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione salvo che non sia corrisposta al lavoratore una congrua indennità secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al somministratore. Ovviamente una tale clausola può senz'altro essere consentita nei contratti di lavoro del personale assunto nell'ambito di attività di somministrazione a tempo indeterminato.
La proroga in caso di assunzione a termine nella somministrazione a tempo determinato.
L'art. 22, comma 2, del
Per la disciplina delle proroghe la legge rinvia, in deroga alle disposizioni di cui al
Il contratto di somministrazione: forma e contenuti.
Il contratto di somministrazione è un contratto di natura commerciale, concluso tra il somministratore e l'utilizzatore. Detto contratto deve essere concluso in forma scritta a pena di nullità.
Nel contratto di somministrazione devono essere inclusi i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per le quali si ricorre alla somministrazione di lavoro;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) l'assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonchè del versamento dei contributi previdenziali;
i) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) l'assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonchè del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
Nel recepire all'interno del contratto di somministrazione questi elementi le parti devono altresì dare attuazione alle relative indicazioni contenute nei contratti collettivi. Fermo restando quanto prima già evidenziato in relazione ai limiti della contrattazione collettiva con riguardo alle ragioni a fronte delle quali è ammissibile la somministrazione a tempo determinato.
Obblighi di comunicazione.
Ai sensi dell'art. 21, comma 3, il somministratore ha l'obbligo di comunicare per iscritto, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio del lavoratore in missione presso l'utilizzatore, le informazioni contenute nel contratto di somministrazione, la data di inizio e la durata prevedibile della attività lavorativa presso l'utilizzatore.
Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 4, del
Divieti.
La somministrazione di lavoro è vietata per la sostituzione di lavoratori in sciopero.
La somministrazione è altresì vietata, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della
La deroga al divieto può essere concordata in sede di accordi aziendali conclusi nell'ambito delle procedura relative al licenziamento collettivo ovvero alla cassa integrazione. Peraltro l'assenza di ulteriori specificazioni indica la possibilità che l'accordo possa avere anche un contenuto differenziato, con riferimento a specifici comparti o settori, e che l'accordo possa intervenire anche successivamente ma con il rispetto delle medesime modalità procedurali previste per la procedura di consultazione sindacale in materia di cassa integrazione e di licenziamenti collettivi. Attesa la diversità di ratio deve in ogni caso ritenersi esclusa dal campo di applicazione di questo limite, senza che sia necessario stipulare uno specifico accordo sindacale, l'ipotesi, espressamente contemplata nella analoga disposizione contenuta all'art. 1, comma 4, lettera c), della
Infine non è possibile il ricorso alla somministrazione di lavoro da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del
Limiti quantitativi.
La individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto è prevista unicamente con riferimento alla somministrazione a tempo determinato. Clausole c.d. di contingentamento potranno peraltro essere introdotte dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi, anche in misura non uniforme, unicamente nei limiti di cui all'art. 10 del
Non trovano pertanto più applicazione le clausole contenute nei contratti collettivi stipulati anteriormente alla entrata in vigore del
In applicazione dell'art. 10, comma 7, del
trano nei limiti percentuali di ricorso alla somministrazione di lavoro le seguenti ipotesi:
a) avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al
c) intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
d) specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi.
Trovano applicazione anche le disposizioni relative all'esenzione dai limiti quantitativi per le ipotesi di esecuzione di una opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale, ai lavoratori, inviati in missione, di età superiore ai cinquantacinque anni, nonchè la disposizione cui al comma 8 dell'art. 10 del
Non trova, invece, applicazione la disposizione relativa all'esenzione dai limiti per contratti stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, poichè questa disposizione presuppone l'ipotesi della diretta stipulazione del contratto con il soggetto coinvolto nel rapporto di tirocinio.
Criteri di computo.
Il lavoratore in somministrazione, a tempo determinato o indeterminato, non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
Va peraltro chiarito che il lavoratore somministrato lavoro, per tutta la durata della missione, sotto le direttive e nell'interesse dell'utilizzatore ragione per cui detti lavoratori potranno essere computati ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'imprenditore quale requisito di carattere tecnico nell'ambito, per esempio, di una procedura selettiva per appalti pubblici.
Sindacato giurisdizionale sulle condizioni di ricorso alla somministrazione.
L'art. 27, comma 3, del
Fondamentale è, dunque, l'esplicitazione nel contratto di somministrazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (somministrazione a termine) ovvero delle causali tipizzate dal legislatore o dalla contrattazione collettiva (somministrazione a tempo indeterminato) che legittimano il ricorso all'istituto. In caso di verifica in sede giurisdizionale della veridicità delle ragioni poste a giustificazione del contratto di somministrazione, l'onere della prova circa la reale sussistenza delle condizioni di legittima stipulazione del contratto di somministrazione ricadono pertanto sull'utilizzatore della prestazione lavorativa.
Trattamento economico e normativo del lavoratore nella
somministrazione di lavoro.
Il lavoratore in somministrazione ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello corrisposto ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore a parità di mansioni svolte. Rispetto alla analoga formulazione prevista nella
Detto principio può non trovare applicazione unicamente nelle ipotesi di somministrazione concluse ai sensi dell'art. 13 del
La tutela del lavoratore in somministrazione è garantita, inoltre, sul piano della effettività attraverso la conferma della natura solidale della obbligazione retributiva e di quella contributiva. L'art. 23, comma 3, del
La tutela del lavoratore con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro.
Con riferimento agli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza l'art. 23, comma 5 del
La legge prevede che sia il somministratore a dover informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, con anche il connesso obbligo di formare e addestrare il lavoratore all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale il lavoratore è assunto, in conformità alle disposizioni di cui al
L'art. 23 dispone inoltre che, ove le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'onere di informare il lavoratore è attribuito all'utilizzatore, conformemente a quanto previsto dal
Nel contratto di somministrazione deve in ogni caso essere espressamente indicata la presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate. Tale indicazione sarà poi oggetto di comunicazione al lavoratore (v. supra).
Svolgimento del rapporto di lavoro e ripartizione di diritti e obblighi tra somministratore e utilizzatore.
L'art. 20, comma 2, del
In mancanza l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori. Ove invece l'onere di comunicazione sia stato regolarmente adempiuto trova applicazione la regola generale in base alla quale somministratore e utilizzatore sono solidalmente responsabili dell'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti del lavoratore.
L'attribuzione del potere direttivo e di controllo all'utilizzatore e l'ulteriore precisazione che durante la somministrazione il lavoratore esegue la prestazione nell'interesse dell'utilizzatore comporta che il lavoratore in somministrazione possa svolgere la propria prestazione per la realizzazione di un contratto di appalto. Analogamente il lavoratore in somministrazione potrà essere anche inviato in distacco presso un altro utilizzatore. In entrambe le ipotesi tale possibilità è ovviamente subordinata, rispettivamente, alla genuinità dell'appalto e alla sussistenza dei requisiti dell'interesse e della temporaneità relativamente al distacco.
Il potere disciplinare, invece, è per espressa previsione di legge attribuito al somministratore, l'utilizzatore ha però l'onere di comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione disciplinare.
Con riferimento ai diritti sindacali, ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori in somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dallo statuto dei lavoratori,
Periodo di disponibilità. Limiti all'invio in missione di lavoratori c.d. diretti.
Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del
La misura dell'indennità di disponibilità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto ministeriale 10 marzo 2004 ha stabilito che la misura minima della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a Euro 350,00 mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare è 173.
L'art. 22, comma 3, del
Il legislatore della riforma non ha considerato l'ipotesi in cui il somministratore si avvalga, per eseguire un contratto di somministrazione, non di lavoratori appositamente assunti per una missione ma dei c.d. dipendenti diretti. Questa ipotesi deve tuttavia ritenersi inammissibile anche a fronte del consenso del lavoratore: se il contratto di lavoro non è concluso per la somministrazione e il lavoratore è inviato presso un terzo si configura, infatti, la diversa fattispecie del distacco. In questo, caso, però, l'interesse del somministratore sarebbe quello a percepire il compenso per la somministrazione di lavoro altrui e sarebbe conseguentemente privo dei requisiti individuati dall'art. 30,
Risoluzione del rapporto di lavoro e tutele dell'art. 12 del
Ove il contratto di lavoro sia stipulato a tempo determinato lo stesso si risolve alla scadenza del termine ovvero anticipatamente solo per giusta causa. Ove il contratto di lavoro sia stipulato a tempo indeterminato e venga meno la missione presso l'utilizzatore il lavoratore può essere posto in disponibilità e rimane in ogni caso alle dipendenze del somministratore salvo che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto.
L'art. 22, comma 4, del
Attesa, inoltre, la peculiarità del lavoro in somministrazione e il consenso da questi prestato al momento della stipulazione del contratto di lavoro ad essere assegnato alle mansioni di volta in volta necessarie con riferimento alla singola missione deve ritenersi che il lavoratore in disponibilità potrà essere assegnato a mansioni coerenti con il proprio patrimonio professionale e compatibili con l'inquadramento contrattuale presso il somministratore.
L'art. 22, comma 4, del
Somministrazione nulla e somministrazione irregolare.
Se il contratto di somministrazione di lavoro è concluso in assenza di forma scritta è nullo ai sensi dell'art. 21, comma 4, del
Indipendentemente dal fatto che il soggetto sia o meno autorizzato (infra somministrazione irregolare) se il contratto di somministrazione di lavoro è posto in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, il contratto, concluso in frode alla legge, è nullo e, per analogia rispetto all'ipotesi precedente, i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Nell'ipotesi in cui sono violati le condizioni e i limiti di ricorso alla somministrazione di lavoro si verifica, invece, la fattispecie della somministrazione irregolare che è prevista e disciplinata dall'art. 27, comma 1,
Si avrà pertanto somministrazione irregolare nelle seguenti ipotesi:
se il contratto di somministrazione è concluso da un soggetto non autorizzato;
se il ricorso alla somministrazione di lavoro interviene fuori dalle esigenze di cui all'art. 20, comma 3,
se il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato interviene in violazione dei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva;
se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore, inclusa ovviamente la specificazione della sezione dell'Albo cui l'agenzia è iscritta;
se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione del numero dei lavoratori da somministrare ad esso relativi ovvero se nell'esecuzione del contratto i lavoratori in somministrazione sono in numero maggiore rispetto a quanto indicato nel contratto;
se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione specifica e puntuale della esigenza che legittima il ricorso alla somministrazione di lavoro ovvero nell'ipotesi in cui l'esecuzione della prestazione intervenga per soddisfare una esigenza diversa da quella individuata nel contratto di somministrazione;
se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione dei rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione della data di inizio e della durata prevista del contratto di somministrazione.
Con riferimento a questa ultima ipotesi deve comunque considerarsi che l'indicazione della data di inizio della somministrazione e della durata prevista del contratto non integrano dei limiti della somministrazione. In altre parole il richiamo a tale elemento obbligatoriamente individuato nel contratto di somministrazione è posto al fine di garantire il rispetto del requisito formale ma non se ne può dedurre, a fronte della disciplina complessivamente considerata della somministrazione di lavoro, un limite all'invio in missione di un lavoratore anche successivamente all'inizio della somministrazione ovvero - posto il testo della norma parla di durata prevedibile - alla proroga o al rinnovo della somministrazione.
Piuttosto occorre considerare che l'effettività di tali disposizioni e del diritto del lavoratore ad agire in giudizio nel caso in cui siano violate sono garantite, sul piano formale, dall'obbligo in capo al somministratore di comunicare tutte le informazioni di cui all'art. 21, comma 1, del
In caso di somministrazione irregolare, anche nella ipotesi in cui il somministratore sia un somministratore abusivo ed eserciti l'attività in assenza di autorizzazione, si applica al lavoratore lo statuto giuridico del lavoratore in somministrazione.
In particolare il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello corrisposto ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore e l'utilizzatore risponde solidalmente con il somministratore dell'adempimento di tutti gli obblighi retributivi e contributivi.
Opera, inoltre, il complessivo regime di ripartizione di diritti e obblighi tra i due datori di lavoro, somministratore e utilizzatore, come in ogni altra ipotesi di somministrazione.
Inoltre il lavoratore, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia imputato direttamente in capo all'utilizzatore, vuoi per la nullità del contratto di somministrazione vuoi per effetto della sentenza costitutiva a seguito dell'azione proposta dal lavoratore in una ipotesi di somministrazione irregolare, trova applicazione, direttamente o indirettamente e per analogia, l'art. 27, comma 2 del
In base a questa disposizione tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, inoltre, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
In caso di appalto non genuino o di distacco fuori dai limiti individuati dall'art. 30 del
E' evidente, peraltro, che nell'ipotesi in cui la somministrazione senza autorizzazione si concretizzi in assenza di un contratto scritto, il contratto di somministrazione deve comunque ritenersi nullo e i lavoratori sono considerati alle dirette dipendenze dell'utilizzatore e questo indipendentemente dalla supposta qualificazione del contratto come appalto ovvero dalla convinzione che l'invio del lavoratore presso il terzo integra la diversa ipotesi del distacco.