§ 58.14.116 - Circolare 24 giugno 2004, n. 25.
Agenzie per il lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:24/06/2004
Numero:25

§ 58.14.116 - Circolare 24 giugno 2004, n. 25.

Agenzie per il lavoro.

(G.U. 30 giugno 2004, n. 151)

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Alle direzioni regionali del lavoro

Alle direzioni provinciali del lavoro

Alla Regione siciliana Assessorato lavoro Ufficio regionale del lavoro Ispettorato del lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano Assessorato lavoro

Alla provincia autonoma di Trento Assessorato lavoro

All'INPS - Direzione generale

All'INAIL - Direzione generale

Alla direzione generale AA. GG.R.U.A.I. - Divisione VII

Al SECIN

 

In attuazione degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2004, ha istituito l'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, definendo l'articolazione e la tenuta dell'Albo; ha inoltre definito le procedure di iscrizione all'Albo e di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale; ha stabilito altresì le disposizioni di raccordo fra la normativa previgente e la normativa vigente; ha precisato infine i regimi particolari di autorizzazione.

In attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 maggio 2004, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha specificato i requisiti, di cui devono essere in possesso le agenzie, della disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali.

1. Richiesta di iscrizione all'Albo e di autorizzazione.

Con riferimento all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, si evidenzia la necessità della redazione di un «documento analitico» sottoscritto dal rappresentante legale dell'Agenzia attestante che l'Agenzia è dotata di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della attività per la quale ha richiesto l'autorizzazione nonchè la conformità alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. In tale documento dovrà essere descritto il modello organizzativo della agenzia, con la specificazione delle unità organizzative presenti sul territorio («unità organizzative, dislocate territorialmente» ex art. 5, comma 2, decreto ministeriale 23 dicembre 2003), dell'organico, cioè del personale dell'agenzia; della disponibilità dei locali e delle attrezzature richieste dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 5 maggio 2004.

2. L'oggetto sociale delle agenzie per il lavoro.

2.1. Oggetto sociale.

Le attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione (di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) non costituiscono oggetto sociale esclusivo della agenzia autorizzata alla specifica attività, a differenza di quanto accadeva nella normativa previgente.

Da un lato, è la stessa normativa che dispone ex lege la possibilità per le agenzie di svolgere diverse tipologie di attività, autorizzando automaticamente le agenzie di somministrazione di tipo generalista a svolgere l'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale e le agenzie di intermediazione a svolgere l'attività di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale (art. 4, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

In ogni caso, questo non significa che tali agenzie siano obbligate a svolgere anche le attività per le quali sono automaticamente autorizzate, esse sono semplicemente legittimate a svolgerle.

D'altro lato, l'eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo, consente alle agenzie di affiancare alle attività autorizzate altre tipologie di attività, anche non soggette ad autorizzazione (es. esecuzioni di lavori in appalto di servizi parallelamente alla somministrazione di lavoro).

2.2. L'indicazione dell'oggetto sociale.

Per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale si richiede che l'attività autorizzata sia semplicemente indicata all'interno dello statuto come oggetto sociale della agenzia, senza necessità di prevalenza (rispettivamente art. 5, comma 5, lettera b) e art. 5, comma 6, lettera b) del decreto legisltivo 10 settembre 2003, n. 276).

Per quanto riguarda le agenzie di somministrazione di tipo generalista e per le agenzie di intermediazione, è prescritta, rispettivamente, dall'art. 5, comma 2, lettera f) e comma 4, lettera c), l'indicazione nello statuto della società della attività per la quale è richiesta l'autorizzazione come dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, prevedendo quindi che detta attività sia l'attività predominante per l'agenzia.

In riferimento alle agenzie di somministrazione di tipo specialista, non essendo prevista l'indicazione nello statuto della attività svolta, nè come oggetto sociale prevalente nè come oggetto sociale esclusivo, significa che tale attività non deve essere l'attività prevalente per queste agenzie e che può essere associata ad altre tipologie di attività.

In relazione alle agenzie di tipo specialista, va inoltre precisato che, ove le stesse richiedano più autorizzazioni per l'esercizio di distinte attività di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) ad h), devono possedere i requisiti obbligatori di legge previsti per ogni singola richiesta di autorizzazione.

2.3. La prevalenza dell'oggetto sociale.

Posto che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce come requisiti per le agenzie di somministrazione di lavoro e di intermediazione l'indicazione nel loro statuto rispettivamente della attività di somministrazione di tipo generalista e di intermediazione come oggetto sociale prevalente (vedi supra 2.1.) il decreto ministeriale 23 dicembre 2003, all'art. 6, comma 3, stabilisce le modalità di verifica della prevalenza dell'oggetto sociale, definendo un criterio strettamente quantitativo.

Trattandosi della verifica della prevalenza dell'oggetto sociale in riferimento alle attività svolte dalle agenzie, la procedura potrà essere effettuata soltanto a consuntivo. Il decreto ha stabilito che tale verifica debba avvenire decorso il primo biennio, cioè al momento della verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato e, successivamente, di biennio in biennio.

Per quanto concerne il calcolo della prevalenza dell'oggetto sociale, è stabilito che l'attività autorizzata deve riguardare il 50,1 per cento della attività della agenzia, calcolata in base alla contabilità analitica di ciascuna unità operativa.

Si premette innanzitutto che per tale finalità, l'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce che i soggetti polifunzionali (cioè soggetti che svolgono diverse attività oggetto di autorizzazione oppure una o più attività oggetto di autorizzazione e attività di altra natura, non oggetto di autorizzazione) debbano avere diverse divisioni operative, corrispondenti alle diverse attività (autorizzate e non soggette ad autorizzazione) svolte dall'agenzia, per ognuna della quali deve esistere una contabilità analitica, nel senso che per ogni divisione/attività deve poter essere predisposto un prospetto contabile che consenta di evidenziarne il fatturato relativo. L'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 specifica che, per la verifica della prevalenza, occorre fare riferimento ai dati di contabilità analitica desumibili da ogni unità operativa.

L'unità operativa deve essere interpretata come evidenziazione contabile delle diverse attività (per esempio somministrazione e intermediazione) a livello di filiale, mentre la divisione operativa come evidenziazione contabile delle attività a livello aggregato, cioè di agenzia.

Questo significa che il punto di partenza per la verifica della prevalenza dell'oggetto sociale è rappresentato dai dati contabili di ciascuna attività all'interno di ogni filiale, la cui sommatoria costituisce la contabilità analitica per ciascuna divisione operativa.

Ai fini del controllo di prevalenza, ciò che rileva è il risultato contabile a livello aggregato e non di filiale, nel senso che, se l'attività che costituisce l'oggetto sociale deve necessariamente prevalere solo in riferimento a livello aggregato e quindi di agenzia, è invece ammissibile la prevalenza di un'altra attività a livello di filiale.

Si specifica quindi che la verifica dell'oggetto sociale deve essere effettuata con riferimento alla agenzia nel suo complesso e quindi il calcolo deve consistere nel confronto fra l'entità del fatturato della attivita/divisione (quale sommatoria del fatturato di ogni singola unità operativa) che costituisce l'oggetto sociale prevalente con quello delle altre attivita/divisioni e tale rapporto deve essere superiore a 50,1.

3. Saltuarietà dell'attività autorizzata.

L'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 stabilisce il rifiuto della concessione della autorizzazione a tempo indeterminato per le agenzie in possesso di autorizzazione provvisoria, ma che non abbiano svolto l'attività per la quale erano state autorizzate oppure l'abbiano svolta in modo saltuario o intermittente.

Per svolgimento saltuario e intermittente deve intendersi l'esercizio della attività in maniera solamente occasionale e non abituale da parte del soggetto autorizzato, realizzata dunque per mezzo di atti singoli o, se anche non continuativi, comunque non caratterizzati da costante ripetitività (come nel caso di attività di carattere stagionale) e sistematicità.

Nella identificazione della esistenza di tali requisiti, indici rilevanti potranno essere desunti dalla presenza di una idonea organizzazione e struttura imprenditoriale a supporto dello svolgimento della attività realizzata. Tale elemento, tuttavia, se può ritenersi presupposto necessario, già in ottemperanza dei requisiti minimi per la sola presentazione della richiesta di autorizzazione di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003, non rappresenta però circostanza sufficiente per escludere l'esercizio solo saltuario o intermittente della attività autorizzata, ed il conseguente rifiuto alla concessione della autorizzazione: presupposto altrettanto necessario è dunque l'effettivo, abituale e sistematico svolgimento di tale attività.

4. Sospensione e revoca.

Con riferimento all'art. 7 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, si evidenzia che, qualora vengano riscontrate dalla Direzione generale per l'orientamento, la formazione e l'impiego delle irregolarità da parte soggetti autorizzati circa gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dalla relativa regolamentazione attuativa e dalle norme ordinarie sul collocamento, nonchè relativi alla regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, al regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e al rispetto degli obblighi previsti dal CCNL delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile, la Direzione medesima informa il soggetto autorizzato delle irregolarità riscontrate e assegna un termine non inferiore a trenta giorni, in cui il soggetto dovrà sanare le irregolarità o fornire chiarimenti circa la situazione presunta irregolare rilevata dalla Direzione.

Ferma restando la possibilità per la Direzione di provvedere d'urgenza nei casi di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla scadenza di tale termine, se il soggetto autorizzato non ha provveduto a sanare o a fornire chiarimenti la Direzione sospende l'autorizzazione, dando comunicazione al soggetto titolare della stessa. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, il soggetto sospeso non potrà svolgere l'attività oggetto dell'autorizzazione.

In particolare, le agenzie di somministrazione continueranno la gestione dei contratti in essere, senza la possibilità di concludere nuovi contratti di lavoro e nuovi contratti di somministrazione di lavoro.

Alla scadenza del termine non inferiore ai trenta giorni, stante la sospensione della autorizzazione, decorre un nuovo termine di sessanta giorni, scaduto il quale, se le irregolarità non sono state ancora sanate o i chiarimenti non risultano sufficienti, la Direzione provvede alla cancellazione dall'Albo del soggetto precedentemente autorizzato e revoca l'autorizzazione.

5. Il divieto di transazione commerciale.

L'art. 10 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 specifica il divieto di transazione commerciale della autorizzazione, come sancito dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In particolare viene stabilita l'impossibilità del trasferimento o della concessione della autorizzazione a soggetti terzi, anche a titolo non oneroso e il divieto di ricorso a contratti commerciali per cedere a terzi anche parte dell'attività oggetto della autorizzazione, compresa l'attività di commercializzazione.

Si specifica di conseguenza che è vietata l'esternalizzazione, cioè l'attribuzione a terzi, dello svolgimento di attività oggetto di autorizzazione, e quindi anche della attività di ricerca e selezione dei candidati, della gestione delle banche dati, della stipulazione di contratti. Tutte le attività oggetto di autorizzazione devono essere svolte direttamente dai soggetti autorizzati, attraverso le proprie strutture e il proprio personale dipendente vedi infra 6.) [1].

La violazione di tale divieto in quanto violazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo comporta ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo stesso.

5.1. Divieto di transazione e regimi particolari di autorizzazione. L'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 specifica che l'autorizzazione concessa ope legis alle università o alle fondazione universitarie di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è destinata alla singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa in nessuna forma, neanche a un consorzio di università o fondazioni, in quanto la gestione associata della attività consiste comunque in una cessione dell'autorizzazione. Questo significa che alle università e alle fondazioni, come previsto in generale dal divieto di transazione, è fatto divieto di appaltare a terzi, anche se consorzi di università, ogni attività oggetto di autorizzazione.

Conseguentemente non può essere esternalizzata neppure l'attività di gestione di banche dati e dei curricula degli studenti, in quanto queste attività rientrano appieno nell'attività di intermediazione, come dalla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Quanto ora affermato vale anche per i soggetti autorizzabili ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, cioè per i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. Anche a questi soggetti è vietata la gestione associata mediante consorzio dell'attività oggetto dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, in quanto configurerebbe sempre una cessione dell'autorizzazione.

6. Competenze professionali.

6.1. Il personale delle agenzie per il lavoro.

Per quanto riguarda il personale delle agenzie per il lavoro, si specifica che tale personale deve essere costituito da lavoratori dipendenti ovvero da lavoratori soci della cooperativa di produzione e lavoro, nel caso in cui l'agenzia abbia questa forma societaria.

Per quanto riguarda i requisiti minimi della struttura organizzativa, si premette che le agenzie di somministrazione di lavoro e di intermediazione devono essere presenti in almeno 4 regioni (rispettivamente ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) e comma 4, lettera b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), con almeno una unità organizzativa, cioè una filiale oppure con la sede principale, che quindi assolve al requisito della presenza in una regione.

Ferma restando la presenza di una unità organizzativa per regione, essa dovrà essere dotata di due unità di «personale qualificato» (vedi infra), ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto ministeriale 5 maggio 2004, mentre dovranno essere presenti quattro unità nella sede principale (art. 1, comma 1, lettera a), numero 1 del decreto ministeriale 5 maggio 2004).

Si precisa inoltre che due dipendenti qualificati dovranno comunque essere presenti in ciascuna unità organizzativa.

Per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2004, oltre alle due unità di personale qualificato nella sede centrale, è richiesta una unità di personale qualificato per «ogni» unità organizzativa dislocata sul territorio, stante comunque che per queste agenzie per il lavoro non esiste nessun obbligo di diffusione sul territorio.

E' ammissibile che i requisiti di professionalità per la sede principale siano posseduti dall'amministratore delegato della società e/o dai consiglieri della società, nel caso ricoprano incarichi operativi, cioè siano direttamente attivi all'interno della società.

In riferimento al decreto ministeriale 5 maggio 2004, per «personale qualificato» si intende il personale dotato delle competenze professionali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 maggio 2004. In tale contesto, si specifica che il termine «funzionario» indica un impiegato esercente funzioni direttive e di responsabilità.

6.2. Il personale dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di autorizzazione.

Il decreto ministeriale 5 maggio 2004 è stato emanato in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per precisare le disposizioni relative ai requisiti dei locali idonei e delle competenze professionali degli operatori. Tali requisiti non sono richiesti soltanto alle agenzie per il lavoro, ma anche ai soggetti ex art. 6, commi 2, 3 e 4, dello stesso decreto legislativo, che beneficiano di un regime agevolato di autorizzazione.

Per quanto premesso, il decreto ministeriale 5 maggio 2004 deve essere applicato, come di seguito precisato, anche ai soggetti di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per quanto riguarda le competenze professionali del personale qualificato addetto all'attività di intermediazione, devono essere richieste le stesse previste per le agenzie per il lavoro, di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2004.

Si precisa che tutti i soggetti di cui all'art. 6, comma 2 e 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono considerati come una sede principale di una agenzia per il lavoro e quindi devono disporre di almeno quattro unità di personale dipendente qualificato addetto alle attività autorizzate.

Nel caso i soggetti di cui all'art. 6, comma 3 siano autorizzati a livello nazionale e siano diffusi territorialmente con uffici che svolgono l'attività autorizzata, comparabili quindi alle unità organizzative delle agenzie per il lavoro, devono soddisfare il requisito di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punto 2, come specificato sopra nel paragrafo 6.1., cioè devono esistere due unità di personale qualificato per ogni regione in cui il soggetto autorizzato è presente e svolge l'attività autorizzata (in questo caso l'intermediazione ed eventualmente ricerca e selezione e ricollocazione professionale.

Per quanto riguarda la fondazione dei consulenti del lavoro, si specifica che come una sede principale dovrà essere dotata di 4 unità di personale qualificato, mentre i singoli consulenti del lavoro, delegati dalla Fondazione ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, devono soddisfare i requisiti indicati al medesimo art. 13.

7. Locali.

L'art. 2 del decreto ministeriale 5 maggio 2004 definisce le caratteristiche dei locali destinati dai soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività oggetto dell'autorizzazione.

In particolare, in riferimento all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 5 maggio 2004, il termine «sportello» indica quelle unità organizzative che nello svolgimento dell'attività autorizzata accolgono direttamente e offrono un servizio ai clienti.

Nel caso gli sportelli esistenti delle agenzie per il lavoro necessitassero un adeguamento per garantire l'accessibilità dei locali ai disabili, per il tempo strettamente necessario e purchè siano stati avviati i lavori, le agenzie assicurano in ogni caso l'accesso al servizio da parte dei disabili, indipendentemente dal fatto che si verifichi fisicamente all'interno dei locali dell'agenzia.

Quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 5 maggio 2004 si applica anche ai soggetti di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4.

8. Pubblicità e trasparenza.

In riferimento all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 maggio 2004, si specifica che deve essere esposto l'organigramma delle «funzioni aziendali» presenti all'interno dell'unità organizzativa con l'indicazione delle competenze professionali relative alla specifica funzione. In particolare, deve poter essere individuabile all'interno della filiale il responsabile della filiale stessa.

L'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 maggio 2004, stabilisce la comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e province autonome dell'organigramma aziendale delle unità organizzative, delle funzioni aziendali, e dei curricula delle persone che ricoprono quelle funzioni.

9. Disciplina transitoria: dal lavoro temporaneo alla somministrazione di lavoro.

Se l'art. 85, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha sancito l'abrogazione degli articoli da 1 ad 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'art. 86, comma 6, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha previsto la loro ultrattività e quella della normativa previgente, fino alla entrata in vigore di un decreto ministeriale che definisse una disciplina transitoria e di raccordo.

Tale disciplina transitoria e di raccordo è contenuta nel decreto ministeriale 23 dicembre 2003, in particolare all'art. 11, la cui entrata in vigore ha sancito la definitiva abrogazione degli articoli da 1 ad 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto il decreto ministeriale in questione nulla prevede circa un possibile protrarsi della ultrattività della normativa previdente, fatto salvo quanto specificato all'ultimo periodo del presente paragrafo.

L'art. 11 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 stabilisce che, a seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione alla somministrazione di lavoro, e quindi a decorrere da tale momento, le società di fornitura di lavoro temporaneo già autorizzate provvisoriamente o in via definitiva sulla base della normativa previgente potranno procedere alla somministrazione di lavoro, sia a termine sia a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà avvenire nel rispetto delle causali previste dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 («esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore») oppure per esigenze temporanee nei casi previsti dalle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, come previsto dall'art. 86, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali casi di ricorso alla somministrazione di lavoro si aggiungono a quelle previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e avranno efficacia fino alla scadenza dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

La somministrazione a tempo indeterminato avverrà nei casi tassativamente previsti dall'art. 20, comma 3, lettere da a) a h).

Considerato che l'attività di somministrazione di lavoro può essere intrapresa soltanto a seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione ai sensi della nuova normativa, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 e la presentazione della richiesta per l'autorizzazione alla somministrazione, le società di lavoro temporaneo autorizzate secondo la normativa previgente potranno stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo e contratti per prestazioni di lavoro temporaneo o prorogare quelli esistenti, fino al momento della presentazione della richiesta per l'autorizzazione alla somministrazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, momento in cui le precedenti autorizzazioni sono revocate di diritto, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003.

10. L'efficacia delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Per quanto riguarda la clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, come previsto dall'art. 86, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e come sopra già affermato, avranno efficacia fino alla scadenza dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

E' invece venuta meno l'efficacia delle clausole contrattuali che escludevano il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo per determinate mansioni, così come quelle che prevedevano contingentamenti quantitativi alla stipulazione di contratti ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196.

I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi potranno, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevedere dei limiti quantitativi nell'utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.

 


[1] Periodo così rettificato dalla Circolare 2 luglio 2004, n. 27.