§ 58.14.127 - Circolare 23 ottobre 2004, n. 41.
Applicazione delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:23/10/2004
Numero:41

§ 58.14.127 - Circolare 23 ottobre 2004, n. 41.

Applicazione delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

(G.U. 29 novembre 2004, n. 280)

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Alle direzioni regionali del lavoro

Alle direzioni provinciali del lavoro

Agli assessorati regionali e provinciali del lavoro I.N.P.S.

A Italia Lavoro

All'Anci

Alla C.G.I.L.

Alla C.I.S.L.

Alla U.I.L.

Alla U.G.L.

Alla Conf.S.A.L.

Alla R.D.B.

Alla C.I.S.A.L.

Alla C.I.D.A.

Alla Confcommercio

Alla Confartigianato

Alla Confederazione nazionale artigianato, piccola e media impresa (C.N.A.)

All'Associazione Artigiani C.A.S.A.

Alla CONFAPI

Alla Confindustria

Alla Confesercenti

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

All'Associazione generale cooperative italiane

All'Unione nazionale cooperative italiane

All'Associazione nazionale consulenti del lavoro

 

L'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede una serie di misure di incentivazione, economica e normativa, del raccordo tra operatori pubblici e operatori privati del mercato del lavoro. Tali misure sono finalizzate all'inserimento ovvero al reinserimento nel mercato del lavoro, mediante politiche attive e di c.d. workfare, dei gruppi di «lavoratori svantaggiati» di cui all'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto.

Ai fini della individuazione dei soggetti destinatari delle misure di cui all'art. 13 e delle modalità per l'applicazione dei relativi incentivi, si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

1. Soggetti destinatari delle misure di politica attiva del lavoro - Condizioni e modalità di applicazione degli incentivi (art. 13, comma 1).

Il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 si riferisce ai gruppi di «lavoratori svantaggiati», intendendosi per tali tutti i soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto stesso, che a sua volta rinvia all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonchè all'art. 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991.

Alla stregua di questa ampia definizione si considerano «lavoratori svantaggiati»:

a) i lavoratori che abbiano difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi del citato regolamento CE n. 2204, ed in particolare:

1) i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da più di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204);

2) i lavoratori extracomunitari che si spostino all'interno degli Stati membri della Comunità europea alla ricerca di una occupazione (regolamento CE n. 2204);

3) i lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere una occupazione stabile (regolamento CE n. 2204);

4) lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto abbandonare l'attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare (regolamento CE n. 2204);

5) i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico (regolamento CE n. 2204);

6) i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo (regolamento CE n. 2204);

7) i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale (regolamento CE n. 2204);

8) i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204);

9) le lavoratrici residenti in una area geografica del livello NUTS II (1), nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti (regolamento CE n. 2204);

10) i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni d'età (regolamento CE n. 2204);

(1) Secondo la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, sono considerate appartenenti all'area NUTS II le seguenti regioni: Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Campania e Puglia, Piemonte, Friuli, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio.

b) gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico (leggen. 381 del 1991);

c) i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare (legge n. 381 del 1991);

d) i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (legge n. 381 del 1991).

In attesa di leggi regionali che disciplinino la materia, per la precisa individuazione dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto operano peraltro i limiti, anche definitori, stabiliti nelle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13.

Per tutte le persone che integrano il concetto di «lavoratore svantaggiato», così come precisato, opera il regime di incentivazione normativa di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 276/2003, alla stregua del quale le agenzie di somministrazione di lavoro, autorizzate in base alle procedure di cui agli articoli 4 e 5, possono «operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'art. 23».

Questa deroga opera tuttavia, sempre ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), appena citato, solo:

1) in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità. Peraltro, qualora il lavoratore abbia già una professionalità adeguata al lavoro proposto, può non essere necessario il percorso formativo;

2) a fronte della assunzione del lavoratore, da parte della agenzia di somministrazione di lavoro, con contratto di durata non inferiore a sei mesi. Va chiarito che, in questa ipotesi, non trova applicazione nessun tetto specifico al trattamento retributivo del lavoratore, fatto salvo ovviamente il rispetto del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 della Costituzione.

In attesa di leggi regionali, le convenzioni previste dal comma 6 dell'art. 13, identificano i piani individuali di inserimento e le funzioni del tutore.

La lettera b) dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo stabilisce un'ulteriore misura di incentivazione, distinta anche se non alternativa a quella di cui alla lettera a), relativa a gruppi di lavoratori svantaggiati che siano destinatari di trattamenti previdenziali o assistenziali la cui erogazione sia collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione definiti ai sensi del decreto legislativo n. 181 del 2000 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 297 del 2002, e specificatamente:

1) ai lavoratori percettori della indennità di mobilità, che durante l'erogazione del trattamento non maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia;

2) ai lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale (per gli edili e per i frontalieri);

3) ai lavoratori percettori di altre indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di inoccupazione o disoccupazione.

La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13 trova applicazione unicamente a favore dei lavoratori svantaggiati che, durante l'erogazione del trattamento, non maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.

Le misure di incentivazione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13, si applicano comunque a condizione che l'agenzia autorizzata alla somministrazione di lavoro assuma il lavoratore svantaggiato con contratto di lavoro subordinato non inferiore a nove mesi. Sebbene la disposizione di legge non lo indichi espressamente, anche in questo caso risulta sempre possibile subordinare in via convenzionale, e in attesa delle leggi regionali, le misure in questione a un piano individuale di inserimento o reinserimento, a specifici percorsi formativi e alla presenza di un tutore ovvero di figure con adeguate competenze e professionalità.

Le predette misure di incentivazione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13, si articolano secondo le seguenti modalità:

1) il lavoratore continua a ricevere direttamente dall'I.N.P.S. il trattamento previdenziale, il sussidio o l'indennità di cui è titolare;

2) il lavoratore riceve dalla agenzia di somministrazione di lavoro che lo ha assunto il compenso dovuto, al netto del trattamento previdenziale, del sussidio o della indennità erogati dall'I.N.P.S.;

3) la detrazione può essere applicata per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre il termine di scadenza del trattamento previdenziale o assistenziale;

4) l'agenzia di somministrazione di lavoro può detrarre dai contributi complessivamente dovuti per l'attività lavorativa, determinati sulla base del compenso complessivo spettante al lavoratore (compenso dovuto dall'agenzia più trattamento previdenziale o assistenziale), l'ammontare dei contributi figurativi, limitatamente ai lavoratori percettori del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale.

In attesa di leggi regionali, l'operare, alternativo ovvero cumulativo degli incentivi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13, comma 1, del decreto, è stabilito nelle convenzioni di cui al comma 6 dello stesso art. 13. Per quanto riguarda i rapporti di natura commerciale tra utilizzatore e agenzia di somministrazione opera l'art. 21, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003, là dove precisa la «assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro».

 

2. Decadenza dai trattamenti di indennità nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, lettera b).

Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13, decade dai trattamenti di mobilità (ma solo qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego), di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:

1) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore che andranno nelle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13;

2) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza salvo si tratti di lavoratore inoccupato.

Tale trattamento costituisce base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, fatti salvi, in ogni caso, i minimali di legge;

3) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 16, salvo si tratti di lavoratore inoccupato.

Detto regime di decadenza trova applicazione allorchè le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13, e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza.

I responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati. E' ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.

 

3. Modalità di applicazione dell'art. 13: le convenzioni di cui al comma 6 e la disciplina regionale.

Come dispone espressamente l'art. 86, comma 12, del decreto legislativo n. 276 del 2003, la previsione di cui all'art. 13 ha carattere sperimentale. In attesa di leggi regionali che disciplinino la materia, gli incentivi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 possono operare esclusivamente nell'ambito di convenzioni tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso art. 13.

A tale proposito, si chiarisce che l'agenzia tecnica strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che stipulerà le convenzioni di cui al capoverso precedente, è individuata in Italia Lavoro sulla base dell'art. 30 della legge n. 448/2001, il quale prevede che il Ministero si avvale di Italia Lavoro per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego.

Le sperimentazioni avviate prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003 non possono peraltro che rientrare nell'apparato normativo e concettuale dell'art. 13 essendo stati abrogati gli articoli 1-11 della legge n. 196 del 1997, su cui si basavano dette sperimentazioni, di modo che l'art. 13 è da ritenersi pienamente operativo anche con riguardo a ipotesi di convenzione e intese tra operatori pubblici e privati sottoscritte prima del 24 ottobre 2003 che risultano ora assorbite, anche dal punto di vista procedurale, dalla disciplina di cui all'art. 13.

Le misure di incentivazione di cui all'art. 13 si applicano altresì con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'art. 7 del decreto.

Ai fini della definizione delle convenzioni, comuni, province e regioni possono operare in raccordo con il Comitato per il sostegno e l'incentivazione delle attività derivanti dalla applicazione dell'art. 13 (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 novembre 2003, in allegato). Il Comitato svolge funzioni di sostegno e incentivazione alle attività di raccordo pubblico-privato in questione, operando quale organismo preposto al monitoraggio e alla valutazione delle sperimentazioni attuate su base locale.