Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 23/10/2004 |
Numero: | 41 |
§ 58.14.127 - Circolare 23 ottobre 2004, n. 41.
Applicazione delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
(G.U. 29 novembre 2004, n. 280)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
Agli assessorati regionali e provinciali del lavoro I.N.P.S.
A Italia Lavoro
All'Anci
Alla C.G.I.L.
Alla C.I.S.L.
Alla U.I.L.
Alla U.G.L.
Alla Conf.S.A.L.
Alla R.D.B.
Alla C.I.S.A.L.
Alla C.I.D.A.
Alla Confcommercio
Alla Confartigianato
Alla Confederazione nazionale artigianato, piccola e media impresa (C.N.A.)
All'Associazione Artigiani C.A.S.A.
Alla CONFAPI
Alla Confindustria
Alla Confesercenti
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Associazione generale cooperative italiane
All'Unione nazionale cooperative italiane
All'Associazione nazionale consulenti del lavoro
L'art. 13 del
Ai fini della individuazione dei soggetti destinatari delle misure di cui all'art. 13 e delle modalità per l'applicazione dei relativi incentivi, si forniscono i seguenti chiarimenti.
1. Soggetti destinatari delle misure di politica attiva del lavoro - Condizioni e modalità di applicazione degli incentivi (art. 13, comma 1).
Il comma 1 dell'art. 13 del
Alla stregua di questa ampia definizione si considerano «lavoratori svantaggiati»:
a) i lavoratori che abbiano difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi del citato regolamento CE n. 2204, ed in particolare:
1) i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da più di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204);
2) i lavoratori extracomunitari che si spostino all'interno degli Stati membri della Comunità europea alla ricerca di una occupazione (regolamento CE n. 2204);
3) i lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere una occupazione stabile (regolamento CE n. 2204);
4) lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto abbandonare l'attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare (regolamento CE n. 2204);
5) i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico (regolamento CE n. 2204);
6) i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo (regolamento CE n. 2204);
7) i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale (regolamento CE n. 2204);
8) i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204);
9) le lavoratrici residenti in una area geografica del livello NUTS II (1), nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti (regolamento CE n. 2204);
10) i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni d'età (regolamento CE n. 2204);
(1) Secondo la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, sono considerate appartenenti all'area NUTS II le seguenti regioni: Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Campania e Puglia, Piemonte, Friuli, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio.
b) gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico (leggen. 381 del 1991);
c) i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare (
d) i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della
In attesa di leggi regionali che disciplinino la materia, per la precisa individuazione dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto operano peraltro i limiti, anche definitori, stabiliti nelle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13.
Per tutte le persone che integrano il concetto di «lavoratore svantaggiato», così come precisato, opera il regime di incentivazione normativa di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del
Questa deroga opera tuttavia, sempre ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), appena citato, solo:
1) in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità. Peraltro, qualora il lavoratore abbia già una professionalità adeguata al lavoro proposto, può non essere necessario il percorso formativo;
2) a fronte della assunzione del lavoratore, da parte della agenzia di somministrazione di lavoro, con contratto di durata non inferiore a sei mesi. Va chiarito che, in questa ipotesi, non trova applicazione nessun tetto specifico al trattamento retributivo del lavoratore, fatto salvo ovviamente il rispetto del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 della Costituzione.
In attesa di leggi regionali, le convenzioni previste dal comma 6 dell'art. 13, identificano i piani individuali di inserimento e le funzioni del tutore.
La lettera b) dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo stabilisce un'ulteriore misura di incentivazione, distinta anche se non alternativa a quella di cui alla lettera a), relativa a gruppi di lavoratori svantaggiati che siano destinatari di trattamenti previdenziali o assistenziali la cui erogazione sia collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione definiti ai sensi del
1) ai lavoratori percettori della indennità di mobilità, che durante l'erogazione del trattamento non maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia;
2) ai lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale (per gli edili e per i frontalieri);
3) ai lavoratori percettori di altre indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di inoccupazione o disoccupazione.
La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13 trova applicazione unicamente a favore dei lavoratori svantaggiati che, durante l'erogazione del trattamento, non maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.
Le misure di incentivazione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13, si applicano comunque a condizione che l'agenzia autorizzata alla somministrazione di lavoro assuma il lavoratore svantaggiato con contratto di lavoro subordinato non inferiore a nove mesi. Sebbene la disposizione di legge non lo indichi espressamente, anche in questo caso risulta sempre possibile subordinare in via convenzionale, e in attesa delle leggi regionali, le misure in questione a un piano individuale di inserimento o reinserimento, a specifici percorsi formativi e alla presenza di un tutore ovvero di figure con adeguate competenze e professionalità.
Le predette misure di incentivazione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13, si articolano secondo le seguenti modalità:
1) il lavoratore continua a ricevere direttamente dall'I.N.P.S. il trattamento previdenziale, il sussidio o l'indennità di cui è titolare;
2) il lavoratore riceve dalla agenzia di somministrazione di lavoro che lo ha assunto il compenso dovuto, al netto del trattamento previdenziale, del sussidio o della indennità erogati dall'I.N.P.S.;
3) la detrazione può essere applicata per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre il termine di scadenza del trattamento previdenziale o assistenziale;
4) l'agenzia di somministrazione di lavoro può detrarre dai contributi complessivamente dovuti per l'attività lavorativa, determinati sulla base del compenso complessivo spettante al lavoratore (compenso dovuto dall'agenzia più trattamento previdenziale o assistenziale), l'ammontare dei contributi figurativi, limitatamente ai lavoratori percettori del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale.
In attesa di leggi regionali, l'operare, alternativo ovvero cumulativo degli incentivi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13, comma 1, del decreto, è stabilito nelle convenzioni di cui al comma 6 dello stesso art. 13. Per quanto riguarda i rapporti di natura commerciale tra utilizzatore e agenzia di somministrazione opera l'art. 21, comma 1, lettera i), del
2. Decadenza dai trattamenti di indennità nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, lettera b).
Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13, decade dai trattamenti di mobilità (ma solo qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego), di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:
1) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore che andranno nelle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13;
2) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza salvo si tratti di lavoratore inoccupato.
Tale trattamento costituisce base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, fatti salvi, in ogni caso, i minimali di legge;
3) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5 del
Detto regime di decadenza trova applicazione allorchè le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13, e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza.
I responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati. E' ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
3. Modalità di applicazione dell'art. 13: le convenzioni di cui al comma 6 e la disciplina regionale.
Come dispone espressamente l'art. 86, comma 12, del
A tale proposito, si chiarisce che l'agenzia tecnica strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che stipulerà le convenzioni di cui al capoverso precedente, è individuata in Italia Lavoro sulla base dell'art. 30 della
Le sperimentazioni avviate prima della entrata in vigore del
Le misure di incentivazione di cui all'art. 13 si applicano altresì con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'art. 7 del decreto.
Ai fini della definizione delle convenzioni, comuni, province e regioni possono operare in raccordo con il Comitato per il sostegno e l'incentivazione delle attività derivanti dalla applicazione dell'art. 13 (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 novembre 2003, in allegato). Il Comitato svolge funzioni di sostegno e incentivazione alle attività di raccordo pubblico-privato in questione, operando quale organismo preposto al monitoraggio e alla valutazione delle sperimentazioni attuate su base locale.