Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/05/2002 |
Numero: | 89 |
§ 98.1.44718 - Circolare 9 maggio 2002, n. 89 .
Lavoratori domestici dipendenti da agenzie interinali .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Direttori delle Agenzie |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e dirigenti |
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Medici |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo |
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e vigilanza |
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Al Presidente e ai membri del Collegio dei Sindaci |
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Al Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all'esercizio del controllo |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, |
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gestioni e casse |
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Al Presidente della Commissione centrale per |
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l'accertamento e la riscossione dei contributi |
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agricoli unificati |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Premessa
L'art. 117 della
In particolare, all'art. 9, dopo il comma 3, è stato aggiunto il comma 3-bis: «Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'art. 5 del
Il C.C.N.L. sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico dell'8 marzo 2001 ha previsto, all'art. 7, la possibilità di avvalersi delle agenzie di lavoro interinale, per le causali ivi previste.
Con la presente circolare si impartiscono, pertanto, le modalità operative per il versamento dei contributi in favore dei lavoratori domestici assunti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
In considerazione della circostanza che i lavoratori domestici, in tale peculiare forma assicurativa, risultano dipendenti non più da un nucleo familiare o persona fisica ma da un'azienda di fornitura di lavoro temporaneo che normalmente occupa alle proprie dipendenze altri lavoratori, si ritiene opportuno, per semplificare gli adempimenti contributivi dei datori di lavoro, utilizzare modalità e termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Domanda di iscrizione
Per quanto in premessa, l'assunzione dei lavoratori temporanei domestici, da parte delle agenzie interinali, dovrà avvenire, come confermato anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'impiego, con le modalità di assunzione previste per i lavoratori di tutte le altre categorie e, pertanto, non sarà necessario presentare la domanda di iscrizione all'I.N.P.S. (mod. LD09).
Libro paga
Le agenzie interinali dovranno registrare le presenze ed il numero delle ore lavorate su un libro paga, separato da quello utilizzato per gli altri dipendenti, sul quale dovrà essere indicato anche il numero delle settimane lavorate in ogni trimestre solare, calcolate con le modalità di cui al successivo punto "Calcolo delle settimane".
Lavoratori extracomunitari
Per i lavoratori domestici extracomunitari sarà cura dei datori di lavoro (agenzie interinali) accertare che gli stessi siano in regola con il permesso di soggiorno ed avviarli al lavoro secondo le modalità previste per i lavoratori extracomunitari di altre categorie.
Versamento dei contributi
Il versamento dei contributi, dovuti nella misura prevista per i lavoratori domestici (vedi
1) determinare la retribuzione oraria effettiva corrisposta ai propri dipendenti, comprensiva, oltre che della retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti, della quota di 13ª mensilità ripartita in misura oraria, nonché del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, anch'esso ripartito in misura oraria, nel caso in cui il lavoratore dovesse beneficiare degli stessi;
2) individuare la retribuzione convenzionale come dal prospetto che si riporta, per facilità di consultazione, su cui devono essere versati i contributi.
Contributi lavoratori domestici da gennaio a dicembre 2002
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Retribuzione effettiva |
Retribuzione oraria |
Contributo orario |
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convenzionale |
con Cuaf |
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Fino a 24 ore settimanali |
Euro |
Euro |
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fino a Euro 6,15 |
5,46 |
1,18 |
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(0,25) |
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oltre Euro 6,15 fino 7,51 |
6,15 |
1,33 |
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(0,29) |
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oltre Euro 7,51 |
7,51 |
1,63 |
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(0,35) |
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Più 24 ore settimanali |
3,97 |
0,86 |
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(0,19) |
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Le cifre fra parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore |
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Individuate le retribuzioni convenzionali, le stesse dovranno essere riportate nei quadri B/C del modello DM10/2 con uno dei seguenti codici di nuova istituzione:
- D001 se la retribuzione effettiva rientra nella prima fascia retributiva;
- D002 se la retribuzione effettiva rientra nella seconda fascia retributiva;
- D003 se la retribuzione effettiva rientra nella terza fascia retributiva;
- D004 se le ore lavorate superano le 24 settimanali indipendentemente dalla retribuzione effettiva.
In corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate le caselle:
numero dipendenti: riportare il numero dei dipendenti occupati nel mese con qualifica di collaboratore familiare;
numero giornate: riportare il numero delle ore complessivamente lavorate nel mese dai lavoratori in questione fino all'ultimo sabato del mese stesso.
Le ore lavorate oltre l'ultimo sabato saranno denunciate nel mese successivo:
retribuzioni: riportare il prodotto del numero delle ore per la retribuzione convenzionale determinata come indicato sopra (al centesimo di euro), arrotondando l'importo complessivo all'unità di euro [1].
Nel quadro C: riportare l'importo risultante dal prodotto del contributo orario (al centesimo di euro) per il numero delle ore complessivamente lavorate, arrotondando l'importo all'unità di euro.
Considerato che i lavoratori in questione sono dipendenti delle agenzie interinali l'importo del contributo orario da versare nel caso di superamento della ventiquattresima ora settimanale, anche se il lavoro si è svolto presso più nuclei familiari, è quello della quarta fascia, come peraltro confermato dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali.
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[1] A norma dell'art. 25 della
Prestazioni
Per quanto riguarda la corresponsione dell'indennità di maternità e degli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori in argomento, ferma restando la competenza dell'Istituto al pagamento diretto nei confronti dei lavoratori, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.
Calcolo delle settimane
Il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore domestico, come è noto, si determina prendendo in considerazione tutte le ore lavorate nel trimestre e dividendo le stesse per 24. Il quoziente, arrotondato per eccesso, corrisponderà al numero delle settimane da accreditare che, comunque, non potrà essere superiore al numero delle settimane lavorate, né al numero dei sabati contenuti nel trimestre stesso.
Regolarizzazioni
Per quanto riguarda la regolarizzazione di periodi pregressi, anteriori alla data della presente circolare, i datori di lavoro seguiranno le disposizioni attualmente in vigore per la regolarizzazione dei lavoratori comuni e compileranno uno o più modelli DM10M/V con i codici sopra indicati per ogni singola fascia di retribuzione convenzionale.
Modello CUD e 770 semplificato
Ai fini della certificazione CUD e della dichiarazione mod. 770 semplificato (parte C) le agenzie interinali osserveranno le istruzioni riportate in allegato al provvedimento 30 novembre 2001 in materia di CUD (S.O. alla Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 288) e al provvedimento 21 dicembre 2001 in materia di 770 semplificato (S.O. alla Gazz. Uff. 22 gennaio 2002, n. 18) dell'Agenzia delle entrate, tenendo conto dei chiarimenti forniti con la
Con l'occasione si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.
Nella Sezione 1 (parte C) nel campo Qualifica Assicurativa al punto 1 deve essere indicato il codice «B» mentre non è richiesta la compilazione dei punti 2 e 3.
Nel punto 4 «Ente» indicare il codice «01» per l'attribuzione dei dati all'I.N.P.S.
Nel punto 5 «Matricola» deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'I.N.P.S. al datore di lavoro.
Nel punto 6 «Prov. Lav.» deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa.
Per quanto riguarda la compilazione dei campi delle Assicurazioni coperte devono essere barrate soltanto le caselle «IVS» e «DS» corrispondenti ai punti 7 e 8.
Nei punti 11, 12, 13, 14, 15, 16 non deve essere indicato alcun dato.
Nel punto 17 «Contratto» indicare il contratto collettivo nazionale che, per i prestatori di lavoro interinale di cui alla
Nessun dato è richiesto nei punti 18 e 19.
Nel punto 20 «Data cessazione» vanno indicati il giorno e il mese di risoluzione del rapporto di lavoro.
Nei punti da 21 a 27 non deve essere riportato alcun dato.
In merito alla compilazione della Sezione 2 si precisa che l'importo da indicare nel punto 31 (retribuzione) è costituito dalla sommatoria delle retribuzioni convenzionali determinate per ciascuna fascia e per ciascun mese al centesimo di euro, con arrotondamento finale all'unità di euro.
Nel caso in cui per un dipendente siano stati versati contributi in più fasce di retribuzione convenzionale, si dovranno compilare tanti righi quante sono le fasce su cui sono stati versati i contributi.
Nessun dato va indicato nella Sezione 3 relativa alla contribuzione figurativa.
p. Il Direttore generale
Prauscello