§ 98.1.44718 - Circolare 9 maggio 2002, n. 89 .
Lavoratori domestici dipendenti da agenzie interinali .


Settore:Normativa nazionale
Data:09/05/2002
Numero:89

§ 98.1.44718 - Circolare 9 maggio 2002, n. 89 .

Lavoratori domestici dipendenti da agenzie interinali .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei 

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e dirigenti 

 

Medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo 

 

e vigilanza 

 

Al Presidente e ai membri del Collegio dei Sindaci 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 

 

all'esercizio del controllo 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, 

 

gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione centrale per 

 

l'accertamento e la riscossione dei contributi 

 

agricoli unificati 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Premessa

L'art. 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente per oggetto "Disposizioni in materia di lavoro temporaneo", ha apportato modificazioni all'art. 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

In particolare, all'art. 9, dopo il comma 3, è stato aggiunto il comma 3-bis: «Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'art. 5 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 e successive modificazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale determina le modalità ed i termini di versamento».

Il C.C.N.L. sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico dell'8 marzo 2001 ha previsto, all'art. 7, la possibilità di avvalersi delle agenzie di lavoro interinale, per le causali ivi previste.

Con la presente circolare si impartiscono, pertanto, le modalità operative per il versamento dei contributi in favore dei lavoratori domestici assunti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

In considerazione della circostanza che i lavoratori domestici, in tale peculiare forma assicurativa, risultano dipendenti non più da un nucleo familiare o persona fisica ma da un'azienda di fornitura di lavoro temporaneo che normalmente occupa alle proprie dipendenze altri lavoratori, si ritiene opportuno, per semplificare gli adempimenti contributivi dei datori di lavoro, utilizzare modalità e termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

 

 

Domanda di iscrizione

Per quanto in premessa, l'assunzione dei lavoratori temporanei domestici, da parte delle agenzie interinali, dovrà avvenire, come confermato anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'impiego, con le modalità di assunzione previste per i lavoratori di tutte le altre categorie e, pertanto, non sarà necessario presentare la domanda di iscrizione all'I.N.P.S. (mod. LD09).

 

 

Libro paga

Le agenzie interinali dovranno registrare le presenze ed il numero delle ore lavorate su un libro paga, separato da quello utilizzato per gli altri dipendenti, sul quale dovrà essere indicato anche il numero delle settimane lavorate in ogni trimestre solare, calcolate con le modalità di cui al successivo punto "Calcolo delle settimane".

 

 

Lavoratori extracomunitari

Per i lavoratori domestici extracomunitari sarà cura dei datori di lavoro (agenzie interinali) accertare che gli stessi siano in regola con il permesso di soggiorno ed avviarli al lavoro secondo le modalità previste per i lavoratori extracomunitari di altre categorie.

 

 

Versamento dei contributi

Il versamento dei contributi, dovuti nella misura prevista per i lavoratori domestici (vedi circolare 22 marzo 2002, n. 56), dovrà avvenire con cadenza mensile con i consueti modelli F24 e DM10/2, utilizzando la posizione aperta per gli adempimenti contributivi degli altri dipendenti (posizione con CSC 7.07.08 e CA=9A), secondo le istruzioni sotto riportate:

1) determinare la retribuzione oraria effettiva corrisposta ai propri dipendenti, comprensiva, oltre che della retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti, della quota di 13ª mensilità ripartita in misura oraria, nonché del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, anch'esso ripartito in misura oraria, nel caso in cui il lavoratore dovesse beneficiare degli stessi;

2) individuare la retribuzione convenzionale come dal prospetto che si riporta, per facilità di consultazione, su cui devono essere versati i contributi.

Contributi lavoratori domestici da gennaio a dicembre 2002

 

 

 

 

Retribuzione effettiva 

Retribuzione oraria 

Contributo orario 

 

convenzionale 

con Cuaf 

 

 

 

Fino a 24 ore settimanali 

Euro 

Euro 

fino a Euro 6,15 

5,46 

1,18 

 

 

(0,25) 

oltre Euro 6,15 fino 7,51 

6,15 

1,33 

 

 

(0,29) 

oltre Euro 7,51 

7,51 

1,63 

 

 

(0,35) 

Più 24 ore settimanali 

3,97 

0,86 

 

 

(0,19) 

 

Le cifre fra parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore 

 

Individuate le retribuzioni convenzionali, le stesse dovranno essere riportate nei quadri B/C del modello DM10/2 con uno dei seguenti codici di nuova istituzione:

- D001 se la retribuzione effettiva rientra nella prima fascia retributiva;

- D002 se la retribuzione effettiva rientra nella seconda fascia retributiva;

- D003 se la retribuzione effettiva rientra nella terza fascia retributiva;

- D004 se le ore lavorate superano le 24 settimanali indipendentemente dalla retribuzione effettiva.

In corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate le caselle:

numero dipendenti: riportare il numero dei dipendenti occupati nel mese con qualifica di collaboratore familiare;

numero giornate: riportare il numero delle ore complessivamente lavorate nel mese dai lavoratori in questione fino all'ultimo sabato del mese stesso.

Le ore lavorate oltre l'ultimo sabato saranno denunciate nel mese successivo:

retribuzioni: riportare il prodotto del numero delle ore per la retribuzione convenzionale determinata come indicato sopra (al centesimo di euro), arrotondando l'importo complessivo all'unità di euro [1].

Nel quadro C: riportare l'importo risultante dal prodotto del contributo orario (al centesimo di euro) per il numero delle ore complessivamente lavorate, arrotondando l'importo all'unità di euro.

Considerato che i lavoratori in questione sono dipendenti delle agenzie interinali l'importo del contributo orario da versare nel caso di superamento della ventiquattresima ora settimanale, anche se il lavoro si è svolto presso più nuclei familiari, è quello della quarta fascia, come peraltro confermato dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali.

__________

[1] A norma dell'art. 25 della legge n. 160 del 1975 le retribuzioni imponibili dei lavoratori domestici, diversamente da quelle della generalità dei lavoratori dipendenti, non sono soggette ad arrotondamento.

 

 

Prestazioni

Per quanto riguarda la corresponsione dell'indennità di maternità e degli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori in argomento, ferma restando la competenza dell'Istituto al pagamento diretto nei confronti dei lavoratori, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.

 

 

Calcolo delle settimane

Il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore domestico, come è noto, si determina prendendo in considerazione tutte le ore lavorate nel trimestre e dividendo le stesse per 24. Il quoziente, arrotondato per eccesso, corrisponderà al numero delle settimane da accreditare che, comunque, non potrà essere superiore al numero delle settimane lavorate, né al numero dei sabati contenuti nel trimestre stesso.

 

 

Regolarizzazioni

Per quanto riguarda la regolarizzazione di periodi pregressi, anteriori alla data della presente circolare, i datori di lavoro seguiranno le disposizioni attualmente in vigore per la regolarizzazione dei lavoratori comuni e compileranno uno o più modelli DM10M/V con i codici sopra indicati per ogni singola fascia di retribuzione convenzionale.

 

 

Modello CUD e 770 semplificato

Ai fini della certificazione CUD e della dichiarazione mod. 770 semplificato (parte C) le agenzie interinali osserveranno le istruzioni riportate in allegato al provvedimento 30 novembre 2001 in materia di CUD (S.O. alla Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 288) e al provvedimento 21 dicembre 2001 in materia di 770 semplificato (S.O. alla Gazz. Uff. 22 gennaio 2002, n. 18) dell'Agenzia delle entrate, tenendo conto dei chiarimenti forniti con la circolare 18 marzo 2002, n. 53.

Con l'occasione si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

Nella Sezione 1 (parte C) nel campo Qualifica Assicurativa al punto 1 deve essere indicato il codice «B» mentre non è richiesta la compilazione dei punti 2 e 3.

Nel punto 4 «Ente» indicare il codice «01» per l'attribuzione dei dati all'I.N.P.S.

Nel punto 5 «Matricola» deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'I.N.P.S. al datore di lavoro.

Nel punto 6 «Prov. Lav.» deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa.

Per quanto riguarda la compilazione dei campi delle Assicurazioni coperte devono essere barrate soltanto le caselle «IVS» e «DS» corrispondenti ai punti 7 e 8.

Nei punti 11, 12, 13, 14, 15, 16 non deve essere indicato alcun dato.

Nel punto 17 «Contratto» indicare il contratto collettivo nazionale che, per i prestatori di lavoro interinale di cui alla legge n. 196 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, viene individuato con il codice 267.

Nessun dato è richiesto nei punti 18 e 19.

Nel punto 20 «Data cessazione» vanno indicati il giorno e il mese di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nei punti da 21 a 27 non deve essere riportato alcun dato.

In merito alla compilazione della Sezione 2 si precisa che l'importo da indicare nel punto 31 (retribuzione) è costituito dalla sommatoria delle retribuzioni convenzionali determinate per ciascuna fascia e per ciascun mese al centesimo di euro, con arrotondamento finale all'unità di euro.

Nel caso in cui per un dipendente siano stati versati contributi in più fasce di retribuzione convenzionale, si dovranno compilare tanti righi quante sono le fasce su cui sono stati versati i contributi.

Nessun dato va indicato nella Sezione 3 relativa alla contribuzione figurativa.

p. Il Direttore generale

Prauscello