§ 98.1.29208 - D.L. 25 maggio 1996, n. 287 .
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/05/1996
Numero:287


Sommario
Art. 1.  Trasferimenti erariali agli enti locali
Art. 2.  Disposizione concernente i debiti fuori bilancio
Art. 3.  Disposizioni tributarie
Art. 4.  Denuncia ai fini ICIAP
Art. 5.  Emissione di prestiti obbligazionari
Art. 6.  Proroga dei termini
Art. 7.  Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia
Art. 8.  Servizio di mensa nelle scuole
Art. 9.  Interventi per la Valtellina
Art. 10.  Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana
Art. 11.  Copertura finanziaria
Art. 12.  Ulteriori interventi per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo.
Art. 13.  Rettifiche all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 98.1.29208 - D.L. 25 maggio 1996, n. 287 [1].

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996.

(G.U. 25 maggio 1996, n. 121)

 

     Art. 1. Trasferimenti erariali agli enti locali

     1. I contributi erariali spettanti sulla base della legislazione vigente alle province ed ai comuni per l'anno 1996, a valere sul fondo ordinario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementati nella misura percentuale dell'1,288 per cento, corrispondente all'importo complessivo di lire 220.400 milioni. L'incremento percentuale è calcolato con riferimento ai contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995.

     2. Il contributo consolidato spettante alle province ed ai comuni di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è attribuito, per l'anno 1996, in misura pari all'ammontare dei contributi definitivamente attribuiti a tale titolo per l'anno 1995, incrementati dei trasferimenti disposti per il 1996 ai sensi dell'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59.

     3. Il contributo per la perdita di gettito dell'I.C.I., conseguente alla revisione degli estimi catastali è determinato per l'anno 1996 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), e comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

     4. Per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con le modalità di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonché a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione è effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione.

     5. Agli enti che hanno subito la detrazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, viene concesso per l'anno 1996 un contributo pari al 40 per cento della detrazione. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non può comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 444 del 1995. I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni.

     6. Per l'anno 1996, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni a favore delle province di Catanzaro per lire 3.850 milioni, di Forlì per lire 3.150 milioni e di Vercelli per lire 3.000 milioni. Alla corresponsione delle somme a favore delle singole province provvede il Ministero dell'interno.

     7. Per gli enti interessati alla rideterminazione del gettito dell'I.C.I. e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995 i relativi conguagli per gli anni 1994-1995 sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995.

     8. Il contributo per gli squilibri della fiscalità locale è attribuito per l'anno 1996 per lire 1.515.700 milioni in misura pari all'ammontare dei contributi corrisposti a tale titolo per l'anno 1995, salva la correzione di errori materiali, e per lire 292.200 milioni, di cui lire 64.000 milioni alle province e lire 228.200 milioni ai comuni, con le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, e, successivamente, dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995.

     9. Restano confermate per l'anno 1996 le somme attribuite agli enti locali per l'anno 1995 a titolo di contributo sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

     10. Per gli enti di nuova istituzione, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei contributi spettanti avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995, sulla base dei contributi definitivamente attribuiti agli enti originari per l'anno 1995.

     11. Il fondo ordinario spettante alle comunità montane per l'anno 1996 ammonta a complessive lire 182.169 milioni. Le modalità di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

     12. Per la concessione dei contributi straordinari conseguenti alla fusione dei comuni, di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituito un fondo dotato per l'anno 1996 di lire 3.000 milioni. I criteri e le modalità della concessione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.).

 

          Art. 2. Disposizione concernente i debiti fuori bilancio

     1. Gli enti locali possono provvedere sino al 31 dicembre 1996 al riconoscimento e al finanziamento, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente al 13 giugno 1990 la cui conoscenza è intervenuta dopo il 15 luglio 1991.

 

          Art. 3. Disposizioni tributarie

     1. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, gli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni. La presente disposizione si applica agli atti pubblici formati ed agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Nell'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: "all'intendenza di finanza" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.".

     3. Il termine per la formazione e la consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1994 è differito al 30 giugno 1996. Per la formazione e la consegna dei predetti ruoli relativi all'anno 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993 come modificato dal comma 2.

     4. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, da ultimo differito al 31 gennaio 1996 con l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 444 del 1995, è ulteriormente differito al 31 ottobre 1996; la relativa delibera ha effetto dal 1997.

     5. Per l'anno 1996, i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 1993, per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1996, sono prorogati al 31 marzo 1996. E' conseguentemente prorogato di trenta giorni il termine entro il quale il concessionario del servizio deve versare al comune l'ammontare delle riscossioni e la quota del minimo garantito.

     6. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

     "2. Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, il comune può procedere al rinnovo della concessione; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo, che devono essere migliorative per il comune.".

     7. Il comma 90 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato.

 

          Art. 4. Denuncia ai fini ICIAP

     1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Se negli anni successivi a quello per il quale è presentata la denuncia di cui al comma 1 non intervengono variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o al reddito di riferimento ovvero se la variazione riguarda solo il reddito di riferimento, può essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta; in tal caso, l'attestato di versamento, debitamente redatto, vale come denuncia ad ogni effetto.";

     b) nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "deve essere notificato", sono inserite le seguenti: "anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento";

     c) nell'articolo 4, comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, o dal versamento dell'imposta ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 3, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni;".

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'anno 1996.

 

          Art. 5. Emissione di prestiti obbligazionari

     1. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che agli enti locali ivi previsti è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri; a tal fine la delibera di approvazione del prestito deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di cambio ed attestare che il costo effettivo sopportato dall'ente non è superiore al rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato emessi sul mercato interno, aumentato di un punto, secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 35.

 

          Art. 6. Proroga dei termini

     1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 degli enti locali previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 444 del 1995 è prorogato al 29 febbraio 1996. E' altresì differito al 31 maggio 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996.

     2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996, e comunque non oltre il 29 febbraio 1996, gli enti locali possono effettuare mensilmente spese, per ciascun capitolo, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

     3. Gli enti locali che non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno 1996 entro il termine previsto al comma 1 ed ai quali si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono autorizzati, fino a quando dura l'inadempienza, ad effettuare le spese per le quali sussistono obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge. L'effettuazione delle spese è consentita in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nei predetti stanziamenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

     4. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 31 gennaio 1996.

     5. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge n. 444 del 1995 ha decorrenza dal 1° gennaio 1996.

     6. Allo scopo di consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e lo svolgimento di altri servizi istituzionali, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare con effetto dal 1° gennaio 1996 e per il periodo massimo di dodici mesi il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del competente centro elaborazione dati, con imputazione dell'onere sul corrispondente capitolo di bilancio del proprio stato di previsione della spesa, in deroga all'articolo 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

     7. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è prorogato al 30 giugno 1996; il termine per la definitività degli atti previsto dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge è prorogato al 31 maggio 1996.

 

          Art. 7. Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia

     1. All'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Una quota dei proventi deve essere destinata alle province di Como e di Lecco e non può essere inferiore, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.".

 

          Art. 8. Servizio di mensa nelle scuole

     1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1996 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

     2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

     3. Con il decreto di cui al comma 2 sono determinate le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Ai relativi oneri determinati nell'importo massimo di lire 90.000 milioni per l'anno 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

          Art. 9. Interventi per la Valtellina

     1. La durata dei contratti a tempo determinato relativi al personale assunto dalla provincia di Sondrio per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e dellalegge regionale 1° agosto 1992, n. 23, della regione Lombardia, del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, approvato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992 e 29 luglio 1993, al cui onere si provvede con le risorse previste dal piano stesso, può essere prorogata fino al 31 dicembre 1996.

 

          Art. 10. Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana

     1. Per l'anno 1996, per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 105.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 45.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1996; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

     2. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di febbraio, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

          Art. 11. Copertura finanziaria

     1. All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, commi 1, 5, 6 e 12, e all'articolo 3, comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 12. Ulteriori interventi per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo.

     1. La deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, concernente la Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e il Consiglio europeo, si intende riferita anche alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; i commi 2 e seguenti del medesimo articolo 1 si applicano agli interventi da effettuare nell'ambito delle finalità indicate dal comma 1 con spesa, anche parzialmente, a carico dei comuni e di altri amministrazioni ed enti pubblici nonché di società e organismi privati.

     2. Per l'attuazione dei servizi necessari ad assicurare condizioni di sicurezza allo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 e per le connesse esigenze amministrative, tecniche e logistiche è autorizzata, altresì, la spesa complessiva di lire 6.700 milioni da destinare ai pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione dei fondi alle contabilità speciali delle prefetture interessate, che, ove occorra, sono autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere delle medesime contabilità speciali. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

          Art. 13. Rettifiche all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

     1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti rettifiche:

     a) al comma 2 le parole: "dei commi da 12 a 14" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 12";

     b) al comma 4 le parole: "ai commi da 12 a 14" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 12";

     c) al comma 8 le parole: "ai commi da 1 a 11" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 12";

     d) al comma 53 le parole: "ai commi da 48 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi da 48 a 52";

     e) al comma 80 le parole: "dei commi da 75 a 81" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi da 75 a 79".

 

          Art. 14. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 169, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.