§ 57.10.7 - Legge 29 novembre 1977, n. 891.
Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.10 scuole materne e asili nido
Data:29/11/1977
Numero:891


Sommario
Art. 1.      Al fine di assicurare il completamento del piano degli asili nido previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è istituito a favore delle regioni uno speciale "Fondo integrativo per gli asili [...]
Art. 2.      Lo speciale fondo di cui all'articolo 1 viene alimentato:
Art. 3.      Gli eventuali residui passivi del fondo istituito con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, non impegnati alla data del 31 dicembre 1976 ed i residui attivi non riscossi alla stessa data e [...]
Art. 4.      Le previsioni di entrata dei contributi di cui all'articolo 2, lettera a) della presente legge ai fini della determinazione dell'importo complessivo da stanziare nell'apposito capitolo dello [...]
Art. 5.      Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio 1977, ed entro il 28 febbraio per gli esercizi successivi, il Ministero della sanità, sentita la commissione [...]
Art. 6.      La regione annualmente, entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al precedente articolo 5, provvede a fissare:
Art. 7.      Ai comuni che hanno ottenuto i contributi di cui alla lettera a) dell'art. 6 della presente legge la Cassa depositi e prestiti, su domanda del comune corredata da attestazione della regione [...]
Art. 8.      Il personale occorrente per il funzionamento degli asili nido, dopo che sia stato utilizzato il personale, in possesso dei requisiti necessari, proveniente dagli enti disciolti, nei limiti della [...]
Art. 9.      All'onere di 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1978 si provvede con riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato [...]


§ 57.10.7 - Legge 29 novembre 1977, n. 891.

Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044.

(G.U. 12 dicembre 1977, n. 337).

 

     Art. 1.

     Al fine di assicurare il completamento del piano degli asili nido previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è istituito a favore delle regioni uno speciale "Fondo integrativo per gli asili nido" da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

 

          Art. 2.

     Lo speciale fondo di cui all'articolo 1 viene alimentato:

     a) dai contributi di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976, che l'INPS verserà trimestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate;

     b) da un contributo a carico dello Stato sul bilancio 1978 per complessivi 20 miliardi.

 

          Art. 3.

     Gli eventuali residui passivi del fondo istituito con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, non impegnati alla data del 31 dicembre 1976 ed i residui attivi non riscossi alla stessa data e limitatamente alla parte eccedente gli impegni assunti, sono destinati, in aumento, al fondo integrativo per l'esercizio 1977.

 

          Art. 4.

     Le previsioni di entrata dei contributi di cui all'articolo 2, lettera a) della presente legge ai fini della determinazione dell'importo complessivo da stanziare nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, saranno calcolate annualmente sulla base del monte salari sottoposto alla disciplina previdenziale accertato nell'anno precedente dagli enti di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

 

          Art. 5.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio 1977, ed entro il 28 febbraio per gli esercizi successivi, il Ministero della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede con proprio decreto a ripartire il fondo di cui all'articolo 1, in base al fabbisogno e all'effettivo stato di attuazione del piano.

 

          Art. 6.

     La regione annualmente, entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al precedente articolo 5, provvede a fissare:

     a) l'entità dei contributi da concedere ai comuni per le spese di costruzione, riattamento, impianto ed arredamento degli asili nido previsti dal piano regionale adottato in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

     b) l'entità dei contributi da concedere ai comuni per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido, tenendo conto tra l'altro sia della ricettività degli asili nido, sia delle condizioni socio-economiche locali.

     I contributi di cui alla lettera b), primo comma, del presente articolo vengono erogati con preferenza a quegli asili nido gestiti dagli enti locali realizzati con il contributo della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nonchè agli altri asili nido, gestiti dagli enti locali.

     Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è abrogato.

 

          Art. 7.

     Ai comuni che hanno ottenuto i contributi di cui alla lettera a) dell'art. 6 della presente legge la Cassa depositi e prestiti, su domanda del comune corredata da attestazione della regione certificante la intervenuta adozione e regolarità degli atti dovuti, concederà il mutuo necessario al completo finanziamento dell'opera, compreso l'acquisto dell'area.

 

          Art. 8.

     Il personale occorrente per il funzionamento degli asili nido, dopo che sia stato utilizzato il personale, in possesso dei requisiti necessari, proveniente dagli enti disciolti, nei limiti della spesa coperta dal contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della presente legge, rientra fra le assunzioni consentite dall'articolo 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62.

 

          Art. 9.

     All'onere di 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1978 si provvede con riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     Il Ministro per il tesoro, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.