§ 86.4.5 – L. 6 luglio 1939, n. 1035.
Approvazione dell'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:06/07/1939
Numero:1035


Sommario
Art. 1.      La cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma
Art. 2.      Il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nei riguardi della cassa di previdenza per le [...]
Art. 3.      Spetta alla commissione di vigilanza sulla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo [...]
Art. 4.      Il patrimonio netto della cassa di previdenza è ripartito
Art. 5.      Le entrate della cassa di previdenza sono costituite
Art. 6.      La iscrizione alla cassa è obbligatoria per i sanitari contemplati dal precedente art. 1 che, nominati regolarmente prima della entrata in vigore del presente [...]
Art. 7.      Agli enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, e ai rispettivi sanitari, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente [...]
Art. 8.      La iscrizione è facoltativa per i sanitari appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 6 che si trovino in una delle seguenti condizioni
Art. 9.      I sanitari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 8, qualora chiedano l'iscrizione [...]
Art. 10.      Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate [...]
Art. 11. 
Art. 12.      I sanitari iscritti alla cassa di previdenza che dopo dieci anni di servizio utile siano assunti alle dipendenze di casse di assistenza, di casse mutue di malattia o di [...]
Art. 13.      L'iscrizione facoltativa a carico dell'ente o del sanitario è irrevocabile
Art. 14.      Il contributo dei sanitari iscritti alla cassa è stabilito in lire 600 annue, oltre un contributo annuo straordinario di lire 200 fino a nuova disposizione
Art. 15.      Nel caso di servizi prestati da un sanitario simultaneamente presso due o più enti di cui all'art. 1 il contributo stabilito nell'art. 14 viene ripartito in ragione [...]
Art. 16.      Il contributo annuale a carico degli enti per ciascun sanitario iscritto alla cassa è fissato nella misura di lire 600 oltre ad un contributo straordinario annuo di lire [...]
Art. 17.      I contributi nella misura stabilita dal presente ordinamento sono pagati direttamente dagli enti salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei [...]
Art. 18.      I sanitari, o altri a loro favore, possono fare depositi volontari da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al [...]
Art. 19.      Gli enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti di sanitario, dei rispettivi titolari [...]
Art. 20. 
Art. 21.      Se l'amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente art. 19, il pagamento delle somme dovute alla [...]
Art. 22.      I contributi dello Stato sono versati alla cassa a rate semestrali anticipate
Art. 23.      Le pensioni dirette liquidate dalla cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del 2 per cento
Art. 24.      La cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'istituto
Art. 25.      Ha diritto di conseguire l'indennità per una sola volta il sanitario iscritto alla cassa di previdenza che, dopo cinque anni compiuti e prima di venti anni di servizio [...]
Art. 26.      Ha diritto di conseguire la pensione il sanitario iscritto alla cassa di previdenza
Art. 27. 
Art. 28.      Per la determinazione degli anni di servizio e dell'età, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, altrimenti [...]
Art. 29.      Per l'ammissione al diritto ad indennità o pensione del sanitario cessato dal rapporto d'impiego per inabilità fisica, la cassa ha facoltà di disporre l'accertamento [...]
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32.      La misura della pensione indiretta è stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi in cui alla lettera c) dell'articolo precedente, o [...]
Art. 33.      La vedova del sanitario iscritto alla cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, quando l'iscritto sia [...]
Art. 34.      La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione
Art. 35.      Nei riguardi degli aventi diritto a pensione o ad indennità dirette od indirette che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera si applicano le [...]
Art. 36.      Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione diretta od indiretta e al godimento della pensione già conseguita si perde per condanna che abbia per effetto o nella [...]
Art. 37.      L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto [...]
Art. 38.      Nei casi di cui ai precedenti art. 36 e 37 alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennità o la pensione cui avrebbero avuto diritto se il sanitario, la vedova o [...]
Art. 39.      Nessun conferimento d'indennità o di pensione diretta può essere fatto se il sanitario non abbia contribuito alla cassa di previdenza durante almeno 5 anni compiuti di [...]
Art. 40.      Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dai sanitari con diritto alla iscrizione alla cassa di previdenza, cui [...]
Art. 41.      Il servizio prestato dal sanitario licenziato per avere conseguita l'assunzione in servizio mediante la produzione di documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti è [...]
Art. 42.      Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di [...]
Art. 43.      Nei riguardi dei sanitari richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale, o che dopo tale data, [...]
Art. 44.      Il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione dell'Africa Italiana con iscrizione alla cassa è valutato nel modo previsto dall'art. 68 del testo unico delle [...]
Art. 45.      I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilità sono calcolati per intero agli effetti della indennità o della pensione
Art. 46. 
Art. 47.      Nei riguardi dei sanitari iscritti alla cassa di previdenza anteriormente al 21 luglio 1932-X è riconosciuto utile per il conseguimento del diritto ad indennità od a [...]
Art. 48.      Nei casi di valutazione cumulativa dei servizi di cui al precedente art. 47, se il sanitario o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un ente con [...]
Art. 49.      Nei riguardi dei sanitari che siano stati iscritti ad altri istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti [...]
Art. 50.      Nei casi di cui al precedente art. 49, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli istituti di previdenza ivi indicati siano state già corrisposte [...]
Art. 51.      A favore dei sanitari iscritti alla cassa di previdenza che, in qualità di aiuti o di assistenti di cattedre universitarie alle dipendenze dello Stato, abbiano prestati [...]
Art. 52.      In tutti i casi in cui, nei riguardi del personale passato dal servizio dello Stato a quello degli enti di cui all'art. 6 del presente ordinamento o viceversa, il testo [...]
Art. 53.      Le istanze per il conseguimento dell'indennità o della pensione devono essere presentate alla prefettura, la quale le trasmette all'amministrazione della cassa di [...]
Art. 54.      Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla corte dei conti
Art. 55.      Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità da chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 54
Art. 56.      La cassa di previdenza corrisponde ai sanitari, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un [...]
Art. 57.      Il sanitario che abbia conseguito dalla cassa di previdenza l'indennità o la pensione, qualora continui o riprenda servizio presso uno degli enti contemplati dal [...]
Art. 58.      Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli istituti di previdenza compila il bilancio tecnico della cassa di previdenza
Art. 59.      Una commissione, appositamente nominata con decreto del ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse della cassa di [...]
Art. 60.      La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti alla cassa all'accertamento dei servizi [...]
Art. 61.      Ai sanitari iscritti alla cassa di previdenza è data facoltà di chiedere, con le norme di cui al successivo art. 63, il riscatto, agli effetti dell'indennità o della [...]
Art. 62.      I sanitari iscritti alla cassa di previdenza possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari prescritti per il [...]
Art. 63.      La domanda per ottenere il riscatto di cui ai precedenti art. 61 e 62 deve essere presentata alla prefettura o alla cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della [...]
Art. 64.      Il contributo dovuto dal sanitario per ottenere i riscatti dei servizi di cui ai precedenti art. 61 e 62 si determina con le norme allegate al presente ordinamento
Art. 65.      Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza
Art. 66. 
Art. 67.      Per il sanitario iscritto alla cassa posteriormente al 31 dicembre 1937, che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il quindicennio [...]
Art. 68.      I sanitari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali alla entrata in vigore del presente ordinamento siansi iscritti alla cassa con il contributo [...]
Art. 69.      Le iscrizioni di fatto dei sanitari addetti ai consorzi provinciali antitubercolari che fossero già state effettuate anteriormente al 25 agosto 1934-XII si considerano [...]
Art. 70.      Ai sanitari che si siano avvalsi della facoltà concessa dagli art. 14 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, 12 del regio decreto-legge 19 aprile 1923-I, n. 1000, [...]
Art. 71.      Nei casi in cui, per disposizioni di legge, gli iscritti alla cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da [...]
Art. 72.      Ai sanitari iscritti alla cassa di previdenza anteriormente al 1° giugno 1923-I sono riconosciuti utili, ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di [...]
Art. 73.      I sanitari che si siano iscritti alla cassa di previdenza anteriormente al 14 dicembre 1909, hanno diritto al riconoscimento gratuito dei servizi prestati, presso gli [...]
Art. 74.      Nella valutazione del servizio utile si tiene conto del servizio prestato dai sanitari chiamati alle armi e trattenuti per la durata della guerra 1915-1918 o chiamati [...]
Art. 75.      La valutazione delle maggiori quote d'indennità e di pensioni dirette ed indirette da liquidarsi in corrispondenza ai contributi di categoria superiore alla normale, [...]
Art. 76. 
Art. 77.      Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico della cassa di previdenza, secondo le disposizioni anteriori al presente ordinamento e secondo il precedente art. [...]
Art. 78.      Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente art. 77, morti posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, sono liquidate con [...]
Art. 79.      Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° gennaio 1938-XVI


§ 86.4.5 – L. 6 luglio 1939, n. 1035.

Approvazione dell'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

(G.U. 31 luglio 1939, n. 177).

 

     Art. 1.

     La cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma.

     Essa provvede alle pensioni ed alle indennità:

     a) dei medici chirurgi e dei veterinari dipendenti dai comuni, dalle province e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

     b) dei medici chirurgi e veterinari dipendenti dallo Stato, i quali non abbiano altrimenti diritto a pensione a carico dello Stato;

     c) dei medici chirurgi e veterinari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa italiana ai quali non competa altro trattamento di quiescenza o di previdenza in applicazione delle disposizioni medesime.

     La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della cassa di previdenza spettano al direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

     Per gli effetti delle imposte delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, la cassa di previdenza è considerata come amministrazione dello Stato.

     Le spese di amministrazione sono a carico della cassa di previdenza.

 

          Art. 2.

     Il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nei riguardi della cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

 

          Art. 3.

     Spetta alla commissione di vigilanza sulla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il quale, parificato dalla corte dei conti, viene presentato alle assemblee legislative in allegato alla relazione della commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

 

          Art. 4.

     Il patrimonio netto della cassa di previdenza è ripartito:

     1° nella riserva matematica valutata ad ogni quinquennio, mediante un censimento degli iscritti alla cassa, in servizio e in pensione, e dei loro aventi causa;

     2° nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

     3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

 

          Art. 5.

     Le entrate della cassa di previdenza sono costituite:

     a) dai contributi dei sanitari;

     b) dai contributi degli enti;

     c) dalla ritenuta sulle pensioni;

     d) dai versamenti volontari;

     e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

     f) dalle penalità e dalle indennità di mora contemplate dal presente ordinamento;

     g) dagli interessi sulle attività della cassa;

     h) dal sussidio di lire 250.000 annue concesso per dieci anni a partire dal 1° luglio 1922 e prorogato col regio decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 824, convertito nella legge 27 dicembre 1932-XI, n. 1991, per altri venti anni a favore della cassa con iscrizione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze.

 

Capo II

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA

 

          Art. 6.

     La iscrizione alla cassa è obbligatoria per i sanitari contemplati dal precedente art. 1 che, nominati regolarmente prima della entrata in vigore del presente ordinamento, percepiscano uno stipendio annuo non inferiore a lire 1000, anche se corrisposto da uno o più enti, e che non abbiano servizi anteriori alle date sottoindicate:

     a) al 1° gennaio 1899 per i medici dei comuni, dei consorzi dei comuni, delle province, dei consorzi di province e dello Stato;

     b) al 26 luglio 1902 per i veterinari dei comuni e dei consorzi di comuni;

     c) al 21 marzo 1904 per gli ufficiali sanitari;

     d) al 1° gennaio 1909 per i sanitari dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, purché abbiano diritto a stabilità se nominati dal 1° gennaio 1916 in poi, salvo quanto è disposto dai successivi art. 8 e 11, nonché per i sanitari addetti ai dispensari celtici ed ai laboratori comunali e provinciali di igiene e profilassi;

     e) al 1° gennaio 1923-I per i sanitari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa italiana ai quali non competa altro trattamento di previdenza o di quiescenza in applicazione delle disposizioni medesime, salvo l'eccezione prevista dall'ultima parte del successivo art. 8;

     f) al 1° luglio 1924-II per i sanitari degli enti sopraindicati compresi nei territori già soggetti all'ex-Impero austro-ungarico, salvo quanto è disposto alla successiva lettera g);

     g) al 22 aprile 1925-III per i sanitari degli enti sopraindicati, compresi nel territorio del già Stato libero di Fiume;

     h) al 25 agosto 1934 per i sanitari addetti ai consorzi provinciali antitubercolari;

     i) alla data di costituzione dell'ente consorziale per i sanitari dei consorzi fra comuni e province eventualmente con partecipazione di altri enti e di privati.

     La iscrizione è obbligatoria per i sanitari degli enti sopraindicati comunque assunti dalla entrata in vigore del presente ordinamento in poi con stipendio annuo non minore di lire 1000, anche se non abbiano diritto a stabilità o se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza o se i posti non siano compresi nelle tabelle organiche.

     E' pure obbligatoria l'iscrizione alla cassa di previdenza dei sanitari già iscritti a regolamenti, istituti, fondi o casse speciali di pensione i quali per effetto del regio decreto 16 gennaio 1927-V, n. 155, siano passati dal servizio comunale a posti di organico delle amministrazioni provinciali.

     Dall'iscrizione obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo sono esclusi quei sanitari che anteriormente alla entrata in vigore del presente ordinamento abbiano prestato soltanto servizi senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa, nonché i medici assistenti ed aiuti degli istituti ospedalieri non aventi diritto ad acquistare la stabilità.

 

          Art. 7.

     Agli enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, e ai rispettivi sanitari, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente ordinamento per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro sanitari.

 

          Art. 8.

     La iscrizione è facoltativa per i sanitari appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 6 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

     a) percepiscano uno stipendio inferiore a lire 1000 annue;

     b) abbiano prestato servizio prima delle date rispettivamente indicate nel precedente art. 6 con o senza iscrizione a regolamenti, istituti, fondi o casse speciali;

     c) siano alla dipendenza di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 25.000;

     d) siano in servizio in qualità di medico assistente od aiuto degli istituti ospitalieri senza diritto ad acquistare la stabilità.

     E' pure facoltativa l'iscrizione per i sanitari assunti in via provvisoria o interinale, in posti regolarmente istituiti, prima dell'entrata in vigore del presente ordinamento nonchè per i sanitari precedentemente non iscritti alla cassa che all'atto dell'assunzione in servizio presso i municipi della Libia avessero superato il quarantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 9.

     I sanitari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 8, qualora chiedano l'iscrizione facoltativa, devono corrispondere, oltre il proprio, anche il contributo che farebbe carico all'ente, a meno che questo se ne sia assunto volontariamente l'onere, previa autorizzazione della giunta provinciale amministrativa.

     Tale autorizzazione è pure necessaria nei casi contemplati dal successivo art. 11.

 

          Art. 10.

     Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 25.000 sono esonerate dal contributo alla cassa per i posti vacanti o coperti da sanitari non iscritti alla cassa medesima.

 

          Art. 11. [1]

     Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esonerate da ogni contributo per i medici in servizio già provvisti di pensione, che non sia di guerra nè privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.

     I medici anzidetti possono iscriversi facoltativamente alla cassa di previdenza, corrispondendo, oltre il proprio, anche il contributo dell'ente, a meno che quest'ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.

 

          Art. 12.

     I sanitari iscritti alla cassa di previdenza che dopo dieci anni di servizio utile siano assunti alle dipendenze di casse di assistenza, di casse mutue di malattia o di altre istituzioni assistenziali costituite per le categorie inquadrate nelle associazioni sindacali riconosciute a norma delle leggi sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato od a titolo di supplenza, hanno la facoltà di rimanere iscritti o di essere reiscritti alla cassa durante tale servizio, corrispondendo i contributi ordinari e straordinari personali e dell'ente.

     La domanda di iscrizione facoltativa deve essere presentata alla prefettura od alla cassa di previdenza nel termine perentorio di un anno dalla data di assunzione in servizio presso le istituzioni predette, ovvero dalla data di pubblicazione del presente ordinamento se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione può retrodatarsi alla data di assunzione presso le istituzioni predette, anche se questa sia avvenuta da oltre un anno.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 13.

     L'iscrizione facoltativa a carico dell'ente o del sanitario è irrevocabile.

     Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza.

 

Capo III

CONTRIBUTI

 

          Art. 14.

     Il contributo dei sanitari iscritti alla cassa è stabilito in lire 600 annue, oltre un contributo annuo straordinario di lire 200 fino a nuova disposizione.

 

          Art. 15.

     Nel caso di servizi prestati da un sanitario simultaneamente presso due o più enti di cui all'art. 1 il contributo stabilito nell'art. 14 viene ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dagli enti stessi.

     Per i consorzi sanitari il contributo è dovuto alla cassa sanitaria dall'ente capo-consorzio, il quale si rivale verso gli altri enti consorziali delle quote a loro carico.

 

          Art. 16.

     Il contributo annuale a carico degli enti per ciascun sanitario iscritto alla cassa è fissato nella misura di lire 600 oltre ad un contributo straordinario annuo di lire 400 fino a nuova disposizione, salvo quanto è disposto per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dai precedenti art. 9 e 11.

     Quando i posti stabiliti per legge o per organico siano coperti da un titolare non iscritto nè obbligatoriamente nè facoltativamente, gli enti sono tenuti a versare alla cassa di previdenza i contributi di cui al comma precedente, ed il contributo straordinario di cui all'art. 14, salvo l'eccezione di cui all'art. 10.

     Se i posti predetti siano vacanti o coperti da un sanitario provvisorio non iscritto nè obbligatoriamente nè facoltativamente, gli enti sono tenuti a versare alla cassa, oltre i contributi di cui al precedente primo comma, anche quelli prescritti a carico del sanitario dal precedente art. 14 salvo l'eccezione di cui all'art. 10.

     Qualora di uno dei posti predetti sia titolare un sanitario iscritto alla cassa richiamato alle armi, che conservi il diritto al posto, l'ente corrisponde, oltre ai contributi di cui al primo comma del presente articolo, anche quelli prescritti a carico del sanitario, salvo rivalsa per i soli contributi personalmente dovuti dal sanitario.

     Gli enti non sono soggetti ai contributi, di cui al presente articolo, per i sanitari che alla data dell'iscrizione obbligatoria alla cassa di previdenza della rispettiva categoria secondo il precedente art. 6 erano già iscritti a regolamenti, istituti, casse e fondi speciali di pensione e che successivamente non siano stati iscritti alla cassa di previdenza.

     Per i sanitari in aspettativa per motivi di salute o per quelli in disponibilità sono dovuti i contributi dell'ente e quelli personali, ma l'ente ha diritto alla rivalsa verso l'iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all'assegno effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio.

     Agli effetti dei contributi, il posto coperto dal sanitario in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego si considera vacante, salvo che a supplire il sanitario stesso sia assunto altro sanitario che per tale supplenza sia assoggettato alla iscrizione.

     Qualora lo stipendio annuo assegnato al sanitario sia inferiore alle lire 1000 il contributo dell'ente è dovuto soltanto se il sanitario siasi iscritto facoltativamente alla cassa di previdenza, fermo il disposto del precedente art. 9.

 

          Art. 17.

     I contributi nella misura stabilita dal presente ordinamento sono pagati direttamente dagli enti salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla cassa.

 

          Art. 18.

     I sanitari, o altri a loro favore, possono fare depositi volontari da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti alla cassa di previdenza.

     Il capitale risultante dai conti individuali è liquidato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari all'atto della cessazione dal rapporto d'impiego, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso è devoluto alla cassa di previdenza.

     Il titolare al quale venga conferita una pensione può chiedere che il capitale risultante dai conti individuali o parte di esso sia trasformato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente ordinamento in assegno vitalizio supplementare esente dalla ritenuta di cui al successivo art. 23 e non riversibile alla vedova o agli orfani.

 

          Art. 19.

     Gli enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti di sanitario, dei rispettivi titolari e delle retribuzioni stabilite per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto. Debbono inoltre comunicare l'elenco dei sanitari che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 6 con l'indicazione delle relative retribuzioni previste per l'anno in corso. Negli stessi elenchi debbono inoltre essere fatte risultare le variazioni avvenute durante l'anno precedente in confronto della situazione già denunciata nel gennaio di tale anno.

     Agli enti che non inviano alla prefettura entro il mese di gennaio le notizie di cui al comma precedente, può essere inflitta, con decreto del prefetto, una penalità in misura non superiore al cinque per cento dei contributi complessivamente dovuti.

     Tale penalità, per la quale gli enti hanno diritto di rivalsa sui propri impiegati responsabili, viene compresa in un elenco speciale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalità e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.

     Contro l'applicazione di tale penalità gli enti hanno diritto di ricorrere al ministero dell'interno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'addebito. La decisione del ministero dell'interno non è suscettibile di alcun gravame.

     La prefettura, in base alle notizie di cui al primo comma del presente articolo, nonché a quelle risultanti dagli atti di ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla cassa di previdenza per l'anno in corso e per le rettifiche relative all'anno precedente e li trasmette non più tardi del 31 marzo alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza. Entro il mese di maggio compila, tenuto conto delle eventuali rettifiche degli elenchi ordinate dalla direzione generale, i relativi ruoli di riscossione e li trasmette all'ufficio provinciale del tesoro per la riscossione a mezzo della sezione di regia tesoreria provinciale.

     Per gli enti che non abbiano inviato le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la prefettura comprende in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali enti addebitati nell'anno precedente, salvo gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente.

     Durante l'anno possono essere compilati, anche d'ordine della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.

     Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi è trasmesso ai singoli enti contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'ufficio provinciale del tesoro.

     Gli enti, appena ricevuto dalla prefettura gli estratti degli elenchi, comunicano agli interessati l'importo dei contributi posti a loro carico.

     Se i contributi liquidati dalla prefettura siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto, debbono comunicare alla prefettura la differenza in più dovuta.

     Qualora gli enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, la prefettura, venendone a conoscenza, dispone il recupero dei contributi ancora dovuti ed applica agli inadempienti una penalità non superiore al quinto dei contributi stessi con le norme stabilite dal terzo comma del presente articolo, salvo il diritto di ricorso ai sensi del successivo quarto comma.

     I contributi sono pagati integralmente dagli enti, i quali si rivalgono verso i sanitari iscritti alla cassa per le quote personali.

     I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di giugno, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo. Gli uffici provinciali del tesoro, su domanda degli enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralità pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quelle del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione [3].

     Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore della cassa gli interessi in ragione del 6 per cento annuo da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.

 

     Art. 20. [4]

 

          Art. 21.

     Se l'amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente art. 19, il pagamento delle somme dovute alla cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, su ordine dell'intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della cassa entro i dieci giorni successivi.

     Se l'amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza non abbia in tutto o in parte eseguito, entro i termini prescritti, il pagamento delle somme dovute alla cassa, l'esattore comunale o il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della cassa entro i dieci giorni successivi.

     La mancanza di fondi non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale, il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo, sempre che le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilità sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico già ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'ente, l'interesse del 6 per cento annuo dalla data dei pagamenti.

     Se l'esattore, il ricevitore o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte e si può procedere contro di essi alla esecuzione per mezzo dell'intendenza di finanza.

     Le indennità di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della cassa di previdenza.

     Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla cassa di previdenza, il consiglio permanente di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza può dichiarare decadute dalla iscrizione alla cassa di previdenza le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali abbiano un importo di entrate effettive ordinarie inferiori a lire 25.000 annue.

     In tale caso i sanitari hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali con i relativi interessi composti al saggio legale, oppure di rimanere iscritti alla cassa di previdenza, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facoltà di continuare nell'iscrizione, possono conseguire l'indennità di cui al successivo art. 25 o la pensione di cui alla lettera a) dell'art. 26.

     Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla cassa di previdenza.

 

          Art. 22.

     I contributi dello Stato sono versati alla cassa a rate semestrali anticipate.

 

          Art. 23.

     Le pensioni dirette liquidate dalla cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del 2 per cento [5].

     Sono esenti da tale ritenuta le pensioni indirette.

 

Capo IV

IMPIEGO DEI FONDI DELLA CASSA DI PREVIDENZA

 

          Art. 24.

     La cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'istituto.

     I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla cassa di previdenza sono alienati e convertiti in denaro per essere collocati in impiego fruttifero in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

     I fondi sono impiegati nel più breve tempo possibile e nel miglior interesse della cassa di previdenza, nelle forme stabilite dalle disposizioni sulla cassa depositi e prestiti.

 

Titolo II

INDENNITA' E PENSIONI

 

Capo I

ACQUISTO E PERDITA DEL DIRITTO A INDENNITA' O PENSIONE

 

          Art. 25.

     Ha diritto di conseguire l'indennità per una sola volta il sanitario iscritto alla cassa di previdenza che, dopo cinque anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile:

     a) sia licenziato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico;

     b) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dal servizio con risoluzione del rapporto d'impiego per il raggiungimento del limite di età stabilito dalla legge o dal regolamento organico, per inabilità fisica, per incapacità professionale, per scarso rendimento, nell'interesse dei servizio o per essersi posto in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo;

     c) sia cessato dal rapporto d'impiego per qualunque causa in età di 60 o più anni;

     d) sia cessato dal rapporto d'impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi art. 36 e 37;

     e) sia cessato dall'iscrizione alla cassa per passaggio ad un impiego dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;

     f) sia cessato dal rapporto d'impiego per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purché comprovi con visita medica collegiale, richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere servizio.

     Agli effetti del presente ordinamento il sanitario trattenuto in servizio dopo la risoluzione del rapporto d'impiego si considera come riassunto in servizio ai sensi del successivo art. 57.

     (Omissis) [6].

     (Omissis) [7].

 

          Art. 26.

     Ha diritto di conseguire la pensione il sanitario iscritto alla cassa di previdenza:

     a) quando dopo venti anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;

     b) quando cessi dal rapporto d'impiego con quaranta anni di servizio utile;

     c) quando per ferite riportate o per infermità contratte a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni sia divenuto inabile permanentemente a prestare servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

     d) quando dopo venticinque anni di servizio utile cessi dal rapporto d'impiego per cause od in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

     La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta alla prefettura o alla cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

 

          Art. 27. [8]

 

          Art. 28.

     Per la determinazione degli anni di servizio e dell'età, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, altrimenti si trascura.

 

          Art. 29.

     Per l'ammissione al diritto ad indennità o pensione del sanitario cessato dal rapporto d'impiego per inabilità fisica, la cassa ha facoltà di disporre l'accertamento dell'inabilità mediante visita medica collegiale.

     Si procede pure mediante visita medica collegiale all'accertamento nei casi previsti dalla lettera f) dell'art. 25, dalla lettera c) dell'art. 26 e dal comma terzo dell'art. 30 del presente ordinamento.

 

          Art. 30. [9]

     La vedova del sanitario iscritto alla cassa, coniugato prima della cessazione dal servizio, ha diritto all'indennità se il sanitario muore in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, dopo un anno compiuto e prima di venti anni di servizio utile, purché il matrimonio sia stato contratto prima che il sanitario avesse compiuto i cinquanta anni di età o almeno due anni prima della cessazione del rapporto d'impiego, ovvero dal matrimonio sia nata prole benché postuma. Non ha diritto a indennità la vedova che alla morte del sanitario ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato, pronunciata per di lei colpa.

     In mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni del sanitario, purché nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione del rapporto d'impiego, nonché a quelli legittimati per decreto reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.

     Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni purché sia provato che alla data della morte del sanitario erano a di lui carico e inabili in modo permanente a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

     (Omissis) [10].

     Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani minorenni siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova, e, in ogni caso quando vi siano orfani minorenni ed orfane nubili minorenni di precedente matrimonio del sanitario od orfani ed orfane nubili o vedove maggiorenni inabili e nullatenenti, l'indennità è ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve n'è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli minorenni non separati di interessi. La domanda d'indennità degli orfani maggiorenni inabili deve essere presentata, a pena la decadenza, alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza prima della liquidazione della indennità agli altri aventi diritto.

     Gli orfani di sanitari hanno diritto all'indennità anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e madre ambedue sanitari hanno diritto a due distinti trattamenti di riversibilità previsti, secondo i casi, dal presente articolo e dal seguente art. 31.

 

          Art. 31. [11]

     La vedova nei riguardi del cui matrimonio con il sanitario iscritto alla cassa si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 30 e che alla morte del sanitario non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:

     a) quando il sanitario muoia in attività di servizio, dopo aver prestato venti o più anni di servizio utile;

     b) quando il sanitario, dopo aver prestato venti o più anni, e meno di venticinque anni, di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

     c) quando il sanitario muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.

     In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 30.

     Quando ricorrono le condizioni previste dal comma quinto del precedente art. 30 la pensione è ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo art. 32.

     Gli orfani di sanitaria hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.

 

          Art. 32.

     La misura della pensione indiretta è stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi in cui alla lettera c) dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilità non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso come appresso:

     a) vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani il 65 per cento; con tre orfani il 70 per cento; con quattro o più orfani il 75 per cento;

     b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro o più orfani il 60 per cento.

     Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani del sanitario che si trovino nelle condizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 30.

     Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 31 la pensione determinata come alla precedente lettera a) viene così ripartita: il 40 per cento della pensione del sanitario alla vedova; il rimanente diviso in parti uguali fra gli orfani. La vedova percepisce insieme con la sua quota quella dei propri figli minorenni non separati di interessi.

     Gli orfani, le orfane maggiorenni, di cui al terzo comma dell'art. 30 che chiedano la quota di pensione, dopo la liquidazione a favore di altri aventi diritto, sono ammesse al relativo godimento con decorrenza dalla prima mensilità successiva alla presentazione della domanda alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

     Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione è variata in conformità delle percentuali suindicate.

     (Omissis) [12].

 

          Art. 33.

     La vedova del sanitario iscritto alla cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, quando l'iscritto sia cessato dal rapporto di impiego o sia morto per causa avveratasi dopo il matrimonio che sia fra quelle considerate nella lettera c) del precedente art. 26 ha diritto alla pensione indiretta, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.

     In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 30, purché nati o legittimati da matrimonio antecedente al verificarsi della causa di servizio di cui al precedente comma o legittimati per decreto reale di efficacia anteriore alla causa stessa.

     Agli effetti dei due commi precedenti la causa di servizio che non sia violenza ed esterna si presume avverata nel giorno della prima constatazione da parte delle autorità amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverata nel giorno della cessazione del rapporto di impiego.

     Si applicano anche per le pensioni di cui nel presente articolo le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 32 [13].

     La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei precedenti commi del presente articolo da parte dei superstiti del sanitario che non abbia già conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera c) del precedente art. 26 deve essere presentata alla prefettura od alla cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

     Se il sanitario, cui sia spettata la pensione di cui alla lettera c) del precedente art. 26, abbia contratto matrimonio dopo l'evento di servizio, la vedova ha diritto alla riversibilità della pensione del marito alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli art. 31 e 32, quando anche il matrimonio, contratto dal sanitario dopo compiuti i cinquant'anni di età, rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto d'impiego. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilità della pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli art. 31 e 32.

 

          Art. 34.

     La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

     Gli orfani e le orfane minorenni i quali al raggiungimento della maggiore età non si trovino nelle condizioni di cui al comma terzo dell'art. 30 perdono il diritto alla pensione. Le orfane, anche di età minore, perdono il diritto a pensione se contraggono matrimonio.

 

          Art. 35.

     Nei riguardi degli aventi diritto a pensione o ad indennità dirette od indirette che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1941.

 

          Art. 36.

     Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione diretta od indiretta e al godimento della pensione già conseguita si perde per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [14].

     Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data del relativo decreto.

 

          Art. 37.

     L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la pena stessa sia estinta [15].

     La sospensione predetta si applica nei riguardi del sanitario anche nel caso in cui sia condannato alla interdizione dalla professione sanitaria per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, per i quali, a norma dell'art. 555 del codice penale, l'esercizio di detta professione abbia costituito circostanza aggravante. La sospensione cessa quando sia interamente decorsa la durata dell'interdizione professionale o la pena stessa sia estinta.

 

          Art. 38.

     Nei casi di cui ai precedenti art. 36 e 37 alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennità o la pensione cui avrebbero avuto diritto se il sanitario, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna è passata in giudicato.

     La pensione alla moglie ed alla prole del sanitario che sia cessato dal rapporto d'impiego per una delle condanne di cui al precedente art. 36 non può però superare quella spettante alla vedova ed agli orfani del sanitario che sia stato pensionato in seguito a condanna.

     Il conseguimento dell'indennità o della pensione e il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli del sanitario condannato sono subordinati alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.

     Qualora il sanitario riacquisti il diritto al conseguimento della indennità o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'art. 37, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennità ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi al sanitario stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

     Nel caso di ripristino del diritto a pensione o di termine della sospensione di cui all'art. 37 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che sia stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma degli art. 30 e 33 del presente ordinamento.

     Nel caso di ripristino del diritto a indennità o di cessazione della sospensione di cui all'art. 37 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennità non sia già stata liquidata ad altri aventi diritto.

 

          Art. 39.

     Nessun conferimento d'indennità o di pensione diretta può essere fatto se il sanitario non abbia contribuito alla cassa di previdenza durante almeno 5 anni compiuti di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti art. 26, lettera c), e 33.

     E' pure computabile per il quinquennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli istituti di previdenza con versamento del relativo contributo.

     Sono anche computabili per il quinquennio predetto i periodi di servizio utile secondo il presente ordinamento prestati allo Stato o con iscrizione agli istituti predetti o ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni.

 

Capo II

SERVIZI UTILI A INDENNITA' O PENSIONE

 

          Art. 40.

     Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dai sanitari con diritto alla iscrizione alla cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, salvo ricupero degli arretrati a qualsiasi periodo riferibile, in caso di omesso versamento, nonché il servizio riscattato.

     Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile secondo il presente ordinamento successivamente prestati.

     E' pure calcolato utile il servizio militare di leva che il sanitario presti posteriormente alla sua iscrizione alla cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interruzione di carriera, purché il sanitario stesso, o i suoi aventi causa, ne facciano domanda alla prefettura od alla cassa di previdenza entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla cassa e paghino il contributo personale e quello dell'ente per il tempo della permanenza sotto le armi.

     Il termine predetto non può scadere nè prima di due anni dalla pubblicazione del presente ordinamento, nè, per i sanitari già iscritti che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla cassa.

 

          Art. 41.

     Il servizio prestato dal sanitario licenziato per avere conseguita l'assunzione in servizio mediante la produzione di documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti è improduttivo di trattamento di quiescenza, tanto nei riguardi del sanitario, quanto in quelli della sua famiglia.

 

          Art. 42.

     Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennità o della pensione.

     Le benemerenze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista o di sansepolcrista sono valutate a norma degli art. 5 e 10 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, esteso al personale degli enti locali con regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1046, come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennità o della pensione.

     Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennità o della pensione teorica valutata in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui è stata determinata l'indennità o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui all'ultimo comma dell'art. 27.

     La quota di aumento dell'indennità o della pensione rimane a carico della cassa di previdenza.

     Gli aumenti di cui ai commi precedenti non sono dovuti a carico dell'istituto di previdenza che liquida l'assegno quando le campagne di guerra e le benemerenze fasciste siano state già valutate nella liquidazione di altro assegno di quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza o di enti contemplati dal presente ordinamento.

 

          Art. 43.

     Nei riguardi dei sanitari richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale, o che dopo tale data, con il consenso dell'amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario delle forze armate, ivi compresa la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i servizi militari prestati in dette condizioni sono computati ai fini della imposizione dei contributi e della liquidazione degli assegni, come resi agli enti dai quali dipendevano alla data del richiamo o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi.

 

          Art. 44.

     Il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione dell'Africa Italiana con iscrizione alla cassa è valutato nel modo previsto dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'art. 5 del regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, e dall'art. 3 del regio decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 779, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

     Il valore capitale della differenza tra la pensione o l'indennità liquidata ai termini del comma precedente e la pensione o l'indennità liquidata senza l'aumento di cui al comma stesso viene posto a carico del ministero dell'Africa italiana.

 

          Art. 45.

     I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilità sono calcolati per intero agli effetti della indennità o della pensione.

     I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego non sono calcolati.

 

          Art. 46. [16]

     I servizi simultanei che abbiano dato luogo a duplice iscrizione alla cassa di previdenza con relativo duplice pagamento dei contributi personali e degli enti, si computano separatamente ai fini del conseguimento di due distinti assegni di quiescenza.

     I servizi utili prestati simultaneamente presso due o più enti con unica iscrizione alla cassa di previdenza si valutano come unico periodo agli effetti del computo del servizio utile complessivo per il conseguimento di un solo assegno.

     Nei casi di simultaneità di servizi utili prestati senza iscrizione alla cassa e di altri servizi utili prestati con regolare iscrizione o senza, i singoli periodi possono valutarsi disgiuntamente, ciascuno per una sola volta, ai fini del conseguimento di distinti assegni di quiescenza.

 

          Art. 47.

     Nei riguardi dei sanitari iscritti alla cassa di previdenza anteriormente al 21 luglio 1932-X è riconosciuto utile per il conseguimento del diritto ad indennità od a pensione, dirette ed indirette, il servizio prestato in qualunque tempo presso i comuni, le province e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con iscrizione a regolamenti, istituti, fondi o casse speciali di pensioni, avvenuta anteriormente alla data della istituzione della cassa o delle rispettive sue estensioni con carattere obbligatorio.

     Le indennità e le pensioni sono liquidate in base al servizio complessivo ai termini del presente ordinamento e sono ripartite a carico della cassa di previdenza e degli enti presso i quali il servizio, di cui al primo comma, fu prestato in proporzione delle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, istituti, fondi o casse speciali.

     Agli effetti di detto riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, calcolando le frazioni di mese.

     Nei riguardi dei sanitari iscritti la cui iscrizione alla cassa di previdenza sia avvenuta nel periodo dal 13 maggio 1927-V al 20 luglio 1932-X la quota a carico degli enti, valutata con le norme precedenti, non può superare l'importo della quota dovuta dagli enti stessi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, istituti, fondi o casse speciali da determinarsi giusta la seconda parte del seguente comma sesto.

     Il pagamento della intera indennità o della intera pensione è sempre fatta dalla cassa di previdenza, che si rivale sugli enti della quota messa a loro carico con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota d'indennità a carico degli enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termine o per accettazione dei singoli interessati, o per decisione della corte dei conti.

     Rimangono salvi i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti, istituti, fondi o casse speciali di pensioni, eventualmente più favorevoli per il sanitario o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun ente è obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento, istituto, fondo o cassa speciale. A tale fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile il sanitario fosse stato soggetto al relativo regolamento, istituto, fondo o cassa speciale, e si applicano poi per la determinazione della quota proporzionale al servizio prestato con iscrizione al regolamento, istituto, fondo o cassa speciale le norme stabilite dai commi secondo e terzo del presente articolo [17].

     Non si fa luogo alla valutazione cumulativa dei servizi previsti nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla cassa di previdenza e quelli con iscrizione a regolamenti, istituti fondi o casse speciali di pensione siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.

     A tutti gli effetti del presente ordinamento la iscrizione ai regolamenti agli istituti, ai fondi o alle casse speciali di pensione, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni.

 

          Art. 48.

     Nei casi di valutazione cumulativa dei servizi di cui al precedente art. 47, se il sanitario o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un ente con iscrizione a regolamenti, istituti, fondi o casse speciali di cui all'articolo medesimo, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennità, la quota di indennità o di pensione liquidata dalla cassa a carico dell'ente in base alle disposizioni dello articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti:

     a) dalla quota di indennità si detrae il capitale già corrisposto aumentato dei relativi interesse semplici al saggio legale;

     b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del ministro per le finanze.

     La cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

     Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già conseguito la pensione da uno degli enti, istituti, fondi o casse speciali di cui al precedente art. 47, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dalla cassa a carico dell'ente, con le norme seguenti:

     c) dalla quota d'indennità si detrae il valore capitale della pensione già conseguita, calcolato alla data della cessazione definitiva del rapporto d'impiego, con applicazione delle tabelle di cui alla precedente lettera b);

     d) dalla quota di pensione si detrae la pensione già conseguita.

     La cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

     Nel caso previsto dal precedente terzo comma, quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli enti con regolamenti, istituti, fondi, casse speciali, di cui al primo comma del precedente art. 47, la valutazione cumulativa di tali servizi con i servizi successivi è subordinata al rimborso a favore dell'ente delle quote di pensione già percepite, con i relativi interessi semplici al saggio legale. Il rimborso può essere fatto con ritenuta sulla indennità o con ritenuta integrale delle rate della pensione diretta ed indiretta od anche con ritenuta di una quota della pensione stessa quando l'ente lo consenta.

     Il sanitario che abbia conseguito un assegno di quiescenza a carico della cassa di previdenza o la sua vedova o i suoi orfani, per ottenere la valutazione cumulativa dei servizi, in tutto o in parte successivi, prevista dall'art. 47, deve farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego e deve rifondere le somme corrisposte dalla cassa con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione vigente alla data della domanda. La rifusione deve effettuarsi in un'unica soluzione o con trattenuta dell'intera nuova pensione diretta ed indiretta liquidata dalla cassa di previdenza e degli eventuali accessori.

 

          Art. 49.

     Nei riguardi dei sanitari che siano stati iscritti ad altri istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza (esclusa l'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato) sono cumulabili, agli effetti del conseguimento del diritto ad indennità ed a pensione a norma del presente ordinamento, tutti i servizi valutabili secondo le disposizioni dei singoli istituti.

     E' ammesso altresì il cumulo, con le norme di cui ai precedenti articoli, dei servizi resi in qualsiasi qualifica con iscrizione ai regolamenti, istituti, fondi, casse speciali, anche quando non siavi stata iscrizione all'istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che per le disposizioni speciali dell'istituto medesimo i servizi stessi siano valutabili.

     L'indennità o la pensione complessiva liquidata viene pagata dalla cassa di previdenza dei sanitari ed è costituita dalla somma delle quote di indennità o di pensione teoriche determinate per ciascuno degli istituti di previdenza, in base alle norme speciali degli istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti ancorché non siano stati compiuti i periodi minimi di servizio rispettivamente prescritti dagli ordinamenti degli altri istituti.

     La pensione complessiva non può essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti dal presente ordinamento; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente.

     Gli altri istituti di previdenza cui spetta la determinazione di quote di indennità o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, alla cassa di previdenza dei sanitari le rispettive quote di indennità o il valore capitale delle quote di pensioni relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli istituti medesimi, valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del ministro per le finanze.

     Nel caso che vi siano quote a carico di enti, l'indennità o l'intera pensione viene pagata dalla cassa predetta, che si rivale sugli enti medesimi, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti art. 47 e 48.

 

          Art. 50.

     Nei casi di cui al precedente art. 49, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli istituti di previdenza ivi indicati siano state già corrisposte l'indennità o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non può essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva dal rapporto d'impiego, non sia fatta pervenire alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza o alla prefettura dichiarazione di rinunciare al godimento della pensione già conferita e di voler rimborsare all'istituto che ha conferito l'indennità o la pensione le somme da questo corrisposte con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennità, in vigore per l'istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta e indiretta liquidata e degli eventuali accessori.

 

          Art. 51.

     A favore dei sanitari iscritti alla cassa di previdenza che, in qualità di aiuti o di assistenti di cattedre universitarie alle dipendenze dello Stato, abbiano prestati servizi che siano utili a pensione a norma delle leggi riguardanti il personale statale, i servizi medesimi sono valutati agli effetti del conseguimento delle indennità e delle pensioni, dirette ed indirette, in base al presente ordinamento, purchè non simultanei con altri servizi utili agli effetti dell'ordinamento stesso.

     La pensione o l'indennità è in tali casi liquidata in base alle norme del presente ordinamento ed è ripartita a carico dello Stato, della cassa di previdenza, ed eventualmente dagli altri enti ed istituti, di cui agli art. 47 e 49, applicando anche, se del caso, gli art. 48 e 50 come se il servizio reso allo Stato fosse stato prestato presso enti con regolamento speciale di pensione.

     La pensione o la indennità è pagata dalla cassa di previdenza, alla quale lo Stato versa la propria quota con imputazione a carico dello stato di previsione della spesa del ministero dell'educazione nazionale.

 

          Art. 52.

     In tutti i casi in cui, nei riguardi del personale passato dal servizio dello Stato a quello degli enti di cui all'art. 6 del presente ordinamento o viceversa, il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e sue modificazioni o leggi speciali, stabiliscono la valutazione cumulativa dei servizi resi allo Stato con quelli prestati alla dipendenza degli enti, la liquidazione degli assegni è fatta dallo Stato.

     Per il personale predetto, nel computo del servizio utile, si tiene conto di tutti i servizi utili a pensione prestati allo Stato e agli enti, da valutarsi rispettivamente con le norme riguardanti il personale dello Stato e con quelle della cassa di previdenza dei sanitari, nonché, nei casi previsti dall'art. 49, degli altri periodi valutabili secondo le disposizioni dei singoli istituti di previdenza.

     Le quote di indennità o di pensione a carico della cassa di previdenza dei sanitari, degli enti e degli altri istituti di previdenza, in corrispondenza dei servizi o periodi rispettivamente valutati, si determinano con le norme stabilite dal presente ordinamento, in ragione dell'assegno calcolato in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo Stato come prestato presso enti con regolamento speciale di pensione.

     Nei casi in cui, secondo le disposizioni citate nel precedente comma primo, la indennità o la pensione complessiva debba determinarsi con le norme applicabili per i dipendenti statali, lo Stato corrisponde a suo carico la differenza tra l'assegno dovuto e la quota a carico della cassa di previdenza dei sanitari, valutata secondo il comma precedente ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli enti e degli altri istituti di previdenza. L'assegno dovuto non può essere minore della somma delle quote a carico della cassa, degli enti e degli altri istituti di previdenza.

     Nei casi in cui la indennità o la pensione complessiva debba invece costituirsi con la riunione delle singole quote, la parte a carico della cassa si aggiunge alle quote relative ai servizi di Stato ed a quelle eventualmente a carico degli enti e degli altri istituti di previdenza.

     Le maggiori quote della indennità o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, restano in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo pel diritto ad indennità o pensione, nè agli effetti del terzo comma del presente articolo.

     La quota dovuta dallo Stato è a carico del ministero alle cui dipendenze è stato reso l'ultimo servizio statale.

     Il pagamento è integralmente effettuato dalla cassa di previdenza per gli assegni diretti ed indiretti relativi ai titolari che alla data di cessazione definitiva del rapporto d'impiego erano in servizio presso gli enti e alle loro famiglie, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, nonché di quelle a carico degli enti con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. Per i titolari che alla data di cessazione definitiva erano in servizio statale il pagamento è integralmente effettuato dallo Stato, salvo rivalsa delle quote a carico della cassa e degli enti.

 

Capo III

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI

 

          Art. 53.

     Le istanze per il conseguimento dell'indennità o della pensione devono essere presentate alla prefettura, la quale le trasmette all'amministrazione della cassa di previdenza regolarmente istruite.

     Le indennità o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal presidente del consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'amministrazione.

     Sono invece sottoposte alle deliberazioni del consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

     In conformità delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi alle parti interessate.

     Nei casi previsti dal precedente art. 52, le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennità sono presentate alla prefettura se il sanitario sia cessato definitivamente dal rapporto d'impiego mentre si trovava alla dipendenza di un ente locale. Tali istanze, debitamente istruite, sono trasmesse al ministero competente alla liquidazione dell'indennità o della pensione.

     In tutti i casi di cui ai precedenti art. 51 e 52 la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico della cassa di previdenza, tenuto eventualmente conto delle quote la cui riserva matematica debba ad essa essere trasferita dagli altri istituti di previdenza a norma del precedente art. 49, e ne comunica l'importo al ministero competente a provvedere alla liquidazione.

     La direzione generale predetta, ricevuta comunicazione del decreto di liquidazione da parte del competente ministero, sottopone alla deliberazione del consiglio di amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico della cassa di previdenza.

 

          Art. 54.

     Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla corte dei conti [18].

     La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza può ricorrere alla corte dei conti contro le deliberazioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

 

          Art. 55.

     Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità da chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 54.

     Rimane sospeso il pagamento dell'indennità per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, però, su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa, in misura non superiore alla metà della quota a carico della cassa e delle quote a carico degli enti che siano state accettate dagli enti stessi.

     La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della corte dei conti, nè quello dell'istituto di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

     Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego. Il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente ordinamento.

     Le indennità, le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati e sequestrati eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335 e successive modificazioni.

     Le pensioni sono pagate a rate mensili corrispondenti ai mesi del calendario ed esigibili dal giorno 25 di ciascun mese, con le modalità stabilite per i pensionati dello Stato.

     Le rate mensili di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte [19].

 

          Art. 56.

     La cassa di previdenza corrisponde ai sanitari, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sulla pensione definitiva loro dovuta.

     L'acconto non può eccedere i quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, nè può essere inferiore al minimo di pensione.

     Ai fini della concessione dell'acconto, si computa il servizio comprovato dai certificati di prestazione e dai prospetti di percezione dello stipendio, ai quali corrisponde l'iscrizione alla cassa e, se del caso, a regolamenti o convenzioni speciali di pensioni.

     La corresponsione dell'acconto non è soggetta a riscontro preventivo della corte dei conti.

     Gli enti hanno facoltà di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia alla cassa di previdenza, la quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennità dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione può anche essere ricuperato, a favore dell'istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali, l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'istituto medesimo è ricuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.

 

Capo IV

RIASSUNZIONE IN SERVIZIO

DELL'ISCRITTO CHE ABBIA GIA' CONSEGUITO

INDENNITA' O PENSIONE

 

          Art. 57.

     Il sanitario che abbia conseguito dalla cassa di previdenza l'indennità o la pensione, qualora continui o riprenda servizio presso uno degli enti contemplati dal presente ordinamento, può continuare a godere della pensione e viene iscritto alla cassa per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato secondo le norme del presente ordinamento.

     Il sanitario predetto può chiedere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purché rinunci alla pensione e rifonda alla cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione con i relativi interessi composti al saggio del 5 per cento annuo.

     Il sanitario condannato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli, con i relativi interessi composti al saggio del 5 per cento annuo.

     La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'amministrazione viene comunicato l'importo da versare, oppure ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni con l'aggiunta dell'interesse scalare al sondaggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o delle indennità in vigore alla data della presentazione della domanda.

     Se il sanitario cessi dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene ricuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta od indiretta o sulla indennità.

     (Omissis) [20].

     (Omissis) [21].

     La pensione dovuta per inabilità o per morte dipendente da causa di servizio non è rispettivamente cumulabile con altra pensione diretta o con altra pensione indiretta a carico, anche parziale, della cassa di previdenza, salvo agli aventi diritto la facoltà di opzione per la pensione più favorevole.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

BILANCI TECNICI ED ACCERTAMENTO DEI SERVIZI

 

          Art. 58.

     Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli istituti di previdenza compila il bilancio tecnico della cassa di previdenza.

     Il regolamento determina le notizie statistiche da raccogliersi ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.

 

          Art. 59.

     Una commissione, appositamente nominata con decreto del ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse della cassa di previdenza, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la cassa di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

     Della commissione debbono anche far parte almeno un rappresentante del ministero dell'interno e almeno un rappresentante degli iscritti alla cassa, designato dal ministro segretario di Stato segretario del P.N.F.

 

          Art. 60.

     La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti alla cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

     Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, un'assidua vigilanza presso gli enti locali e gli uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della cassa e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.

 

Capo II

RISCATTI

 

          Art. 61.

     Ai sanitari iscritti alla cassa di previdenza è data facoltà di chiedere, con le norme di cui al successivo art. 63, il riscatto, agli effetti dell'indennità o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili, secondo il presente ordinamento, prestati:

     a) presso uno degli enti di cui ai precedenti art. 6 e 12 con qualsiasi qualifica anche non di sanitario;

     b) alle dipendenze dello Stato, in servizio d'impiegato o di salariato, anche non di ruolo, esclusi soltanto quelli prestati in qualità di operai giornalieri;

     c) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente che non sia già stato riconosciuto utile ai sensi del precedente art. 40;

     d) presso enti di diritto pubblico non contemplati nelle precedenti lettere.

     Il servizio complessivo da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando la frazione; la frazione superiore a sei mesi può, a richiesta dell'interessato, essere computata per un anno.

 

          Art. 62.

     I sanitari iscritti alla cassa di previdenza possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari prescritti per il conseguimento della laurea necessaria per l'ammissione al posto occupato all'atto della presentazione della domanda.

     La durata legale dei corsi universitari, ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo dalla data del conferimento della laurea e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei utili agli effetti del presente ordinamento, applicando per l'arrotondamento del periodo residuale l'ultimo comma del precedente art. 61.

 

          Art. 63.

     La domanda per ottenere il riscatto di cui ai precedenti art. 61 e 62 deve essere presentata alla prefettura o alla cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

     a) dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, dai sanitari che a tale data siano in servizio con iscrizione alla cassa;

     b) dal primo reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla cassa dai sanitari già iscritti che alla data di pubblicazione del presente ordinamento non si trovino in servizio;

     c) dalla data di assunzione in servizio dai sanitari che siano per la prima volta iscritti alla cassa successivamente alla pubblicazione del presente ordinamento;

     d) dal reingresso in servizio con effettiva iscrizione alla cassa se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo di iscrizione.

 

          Art. 64.

     Il contributo dovuto dal sanitario per ottenere i riscatti dei servizi di cui ai precedenti art. 61 e 62 si determina con le norme allegate al presente ordinamento.

 

          Art. 65.

     Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

     In conformità delle deliberazioni di cui al comma precedente, il direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.

     Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto gli interessati possono presentare ricorso alla corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

 

          Art. 66. [22]

     Il sanitario ha facoltà di versare il contributo di riscatto di cui al precedente art. 64 in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella C unita al presente ordinamento, in una annualità da pagarsi a rate mensili per un numero di anni non superiore al doppio del periodo riscattato e in ogni caso non maggiore di quindici anni.

     Il sanitario che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto di riscatto non abbia fatto pervenire alla cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto alla cassa medesima, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

     L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dalla amministrazione della cassa.

     I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del 5 per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

 

          Art. 67.

     Per il sanitario iscritto alla cassa posteriormente al 31 dicembre 1937, che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il quindicennio sono riconosciuti solo per un periodo corrispondente al tempo trascorso con iscrizione alla cassa dopo la presentazione della domanda di riscatto, e fino alla cessazione del rapporto d'impiego, da calcolarsi in anni interi a norma del precedente art. 28. Il contributo di riscatto viene, se del caso, ridotto in proporzione del rapporto tra gli anni così valutati e quelli di cui fu concesso il riscatto.

     (Omissis) [23].

     (Omissis) [24].

     (Omissis) [25].

     Il sanitario che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunciare al pagamento delle rate non ancora scadute, purché la rinuncia sia anteriore alla cessazione del rapporto di servizio; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato ed il contributo complessivamente dovuto.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 68.

     I sanitari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali alla entrata in vigore del presente ordinamento siansi iscritti alla cassa con il contributo dell'ente a norma del testo unico approvato con regio decreto-legge 1° maggio 1930-VII, n. 680, continuano a rimanervi iscritti, anche se le istituzioni predette non raggiungano l'importo di entrate effettive ordinarie stabilito dal precedente art. 11, lettera c), fermo restando a carico dell'ente l'obbligo del contributo di cui all'art. 16. L'obbligo stesso cessa se la rendita annua netta dell'ente scenda al disotto di lire 5000, salva agli interessati la facoltà di continuare nella iscrizione ai sensi dei precedenti art. 8 e 9.

 

          Art. 69.

     Le iscrizioni di fatto dei sanitari addetti ai consorzi provinciali antitubercolari che fossero già state effettuate anteriormente al 25 agosto 1934-XII si considerano consolidate a favore dei sanitari stessi.

 

          Art. 70.

     Ai sanitari che si siano avvalsi della facoltà concessa dagli art. 14 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, 12 del regio decreto-legge 19 aprile 1923-I, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 873, 62, 64 e 72 del testo unico 1° maggio 1930-VIII, n. 680, è riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione il servizio riscattato in base alle disposizioni degli articoli stessi.

 

          Art. 71.

     Nei casi in cui, per disposizioni di legge, gli iscritti alla cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da considerarsi morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata, la differenza tra le pensioni dirette ed indirette così dovute e gli assegni normali è a carico del bilancio del ministero delle finanze.

 

          Art. 72.

     Ai sanitari iscritti alla cassa di previdenza anteriormente al 1° giugno 1923-I sono riconosciuti utili, ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione:

     a) il servizio militare prestato anteriormente al 1° giugno 1923-I con interruzione di carriera, senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra;

     b) i servizi non riscattati regolari, interinali e provvisori prestati anteriormente alla data stessa.

 

          Art. 73.

     I sanitari che si siano iscritti alla cassa di previdenza anteriormente al 14 dicembre 1909, hanno diritto al riconoscimento gratuito dei servizi prestati, presso gli enti di cui al precedente art. 1 senza iscrizione alle casse speciali o ai regolamenti speciali di pensione degli enti stessi, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai quindici anni.

 

          Art. 74.

     Nella valutazione del servizio utile si tiene conto del servizio prestato dai sanitari chiamati alle armi e trattenuti per la durata della guerra 1915-1918 o chiamati durante la guerra stessa nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari, anche se non ebbero a percepire stipendio o assegni dagli enti presso cui prestarono servizio, purché abbiano conservata la titolarità del posto e pagato, a mezzo degli enti medesimi, i contributi per l'iscrizione alla cassa. Qualora i contributi personali dei sanitari non fossero stati versati agli enti, questi possono ottenerne il rimborso dalla cassa di previdenza che ne trattiene l'importo sulle corrispondenti pensioni o indennità che venissero liquidate.

 

          Art. 75.

     La valutazione delle maggiori quote d'indennità e di pensioni dirette ed indirette da liquidarsi in corrispondenza ai contributi di categoria superiore alla normale, versate per il periodo sino al 1° gennaio 1909, continua ad essere eseguita tenuto conto delle disposizioni degli articoli 16, primo capoverso, e 18 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e degli art. 20 e 21 del testo unico, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte 3ª, mediante l'applicazione delle tabelle A e B annesse al testo unico medesimo.

 

          Art. 76. [26]

 

          Art. 77.

     Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico della cassa di previdenza, secondo le disposizioni anteriori al presente ordinamento e secondo il precedente art. 76, per le cessazioni del rapporto di impiego fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del 10 per cento con un aumento annuo minimo di lire 400 e massimo di lire 1200, purché la pensione così aumentata non ecceda le lire 25.000 annue.

     Le pensioni indirette liquidate o da liquidarsi a carico della cassa secondo le disposizioni anteriori al presente ordinamento e secondo il precedente art. 76 a favore delle vedove e degli orfani di sanitari e dei pensionati morti fino a tutto il 31 dicembre 1937, sono aumentate del 10 per cento, con un aumento annuo minimo di lire 250 e massimo di lire 660 purché la pensione così aumentata non ecceda le lire 12.500.

     Per le sopraindicate pensioni dirette ed indirette ripartite tra la cassa e altri enti, l'aumento del 10 per cento è calcolato sulla sola quota dovuta dalla cassa stessa, fermi restando rispettivamente i minimi e i massimi di aumento e i limiti massimi delle pensioni globali indicati nei commi precedenti.

     Gli aumenti di cui al presente articolo non possono essere assorbiti dagli assegni concessi o da concedersi da altri enti e saranno conferiti dal direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza anche se il sanitario sia cessato dal servizio alle dipendenze dello Stato.

     Il termine di 90 giorni per il ricorso alla corte dei conti decorre dalla data del primo pagamento dell'aumento.

 

          Art. 78.

     Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente art. 77, morti posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, sono liquidate con la applicazione delle norme del presente ordinamento sulla base della pensione diretta aumentata a norma del comma stesso.

 

          Art. 79.

     Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° gennaio 1938-XVI.

 

 

Allegato N. 1

Norme per la determinazione del contributo di riscatto di cui all'art. 64

 

     Il contributo da versarsi dal sanitario per ottenere il riscatto si determina con le norme seguenti:

     Si calcolano in primo luogo:

     a) l'età del sanitario alla data di presentazione della domanda di riscatto, determinata con la norma contenuta nell'art. 28;

     b) la durata complessiva, determinata con la norma predetta, dei periodi utili agli effetti della liquidazione della indennità o della pensione, già computabili a favore dell'iscritto alla stessa data;

     c) la durata di cui alla lettera b), aumentata dei periodi da riscattare calcolati in anni interi secondo le norme dell'art. 61, ultimo comma e dell'art. 62.

     Si ricavano poi, con l'applicazione delle norme di cui alla seguente tabella A, le due pensioni teoriche relative all'età suindicata e alle dette due durate di servizio, e si calcola la loro differenza. Tale differenza si capitalizza moltiplicandola per il coefficiente della tabella B, relativo all'età del sanitario determinata come alla lettera a); il prodotto così ottenuto, aumentato di un terzo, costituisce il contributo di riscatto.

 

 

Allegato N. 2

Tabella A allegata all'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari

Pensioni da liquidare ai sanitari iscritti alla cassa di previdenza calcolate in base alla tavola di mutualità dei sanitari, alla tavola di sopravvivenza degli insegnanti pensionati, al saggio d'interesse del 4,25 per cento e al contributo annuo di lire 720.

 

     Norme per l'applicazione della tabella A.

     Per la determinazione della pensione teorica o reale relativa all'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal rapporto d'impiego e alla durata complessiva di servizio alla data stessa, si considerino:

     1° il valore della presente tabella corrispondente all'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal rapporto d'impiego e alla durata complessiva di servizio alla data stessa espresse in anni interi, secondo la norma di cui all'art. 28 del presente ordinamento;

     2° il valore della presente tabella corrispondente all'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal rapporto d'impiego e alla durata alla data stessa del servizio prestato posteriormente al 1° gennaio 1923-I, espresso in anni interi, pure secondo la norma di cui all'art. 28 del presente ordinamento;

     3° il prodotto del coefficiente 0,0833 per la differenza dei valori di cui al n. 1 e al n. 2, arrotondato a lire intere.

     La pensione teorica o reale richiesta, espressa in lire, è data dalla differenza tra il valore di cui al n. 1 e quello di cui al n. 3.

 

 

Tabella

(Omissis)

 

 

Allegato n. 3

Tabella B allegata all'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore dei sanitari iscritti alla cassa in base alla Tabella A

 

     Mortalità degli insegnanti pensionati dal monte-pensioni (1895-1914) raccordata con l'eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari dello Stato (1885-1894).

 

Tabella

(Omissis)

 

 

Allegato n. 4

Tabella C allegata all'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari

Somma mensile da trattenersi per ogni lira di contributo di riscatto sulle retribuzioni dei sanitari che si siano avvalsi della facoltà di versare il contributo stesso in un periodo di tempo non superiore al doppio degli anni riscattati, in ogni caso non maggiore di 15 anni (Art. 66 dell'Ordinamento)

 

     (Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dai censimenti 1901 e 1911 e dalle statistiche mortuarie del 1910-1912 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).

 

     Norme per l'applicazione della Tabella C

     1° Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare ratealmente il contributo di riscatto, si moltiplica il contributo stesso per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

     2° In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.

     3° Per i sanitari cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella B, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1975, n. 176 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alle parti in cui esclude per il sanitario, già iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un istituto di assistenza e beneficenza esonerato dalla iscrizione del sanitario alla Cassa predetta.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[3] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 22 novembre 1962, n. 1646.

[4] Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 8 agosto 1991, n. 274.

[5] La ritenuta di cui al presente comma è stata ridotta all'uno per cento dall'art. 15 della L. 11 giugno 1954, n. 409 e poi abolita per effetto dell'art. 24 della L. 4 febbraio 1958, n. 87.

[6] Comma abrogato dall'art. 16 della L. 11 giugno 1954, n. 409.

[7] Comma abrogato dall'art. 16 della L. 11 giugno 1954, n. 409.

[8] Articolo modificato dal D.Lgs.C.P.S. 8 settembre 1947, n. 1109, dalla L. 21 novembre 1949, n. 914 e ora abrogato dall'art. 16 della L. 11 giugno 1954, n. 409.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2005, n. 433, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equipara ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

[10] Comma abrogato dall'art. 16 della L. 11 giugno 1954, n. 409.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2005, n. 433, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equipara ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

[12] Comma abrogato dall'art. 16 della L. 11 giugno 1954, n. 409.

[13] Comma già modificato dall'art. 10 della L. 21 novembre 1949, n. 914 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L. 11 giugno 1954, n. 409.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

[16] Per una limitazione dell’applicazione del presente articolo, vedi l'art. 21 della L. 11 giugno 1954, n. 409.

[17] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 25 della L. 4 febbraio 1958, n. 87.

[18] La Corte costituzionale, con sentenza 15 gennaio 1976, n. 8 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prescrive, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato.

[19] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 23 della L. 4 febbraio 1958, n. 87.

[20] Comma abrogato dall'art. 24 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[21] Comma abrogato dall'art. 24 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[22] Per la sostituzione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi la delibera approvata con D.M. 7 novembre 2000.

[23] Comma abrogato dall'art. 10 della L. 8 agosto 1991, n. 274.

[24] Comma abrogato dall'art. 10 della L. 8 agosto 1991, n. 274.

[25] Comma abrogato dall'art. 10 della L. 8 agosto 1991, n. 274.

[26] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 11 giugno 1954, n. 409.