§ 98.1.43306 - Circolare 15 febbraio 2001, n. 35 .
Aliquota contributiva I.V.S. dovuta al F.P.L.D. Variazioni per l'anno 2001.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/02/2001
Numero:35

§ 98.1.43306 - Circolare 15 febbraio 2001, n. 35 .

Aliquota contributiva I.V.S. dovuta al F.P.L.D. Variazioni per l'anno 2001.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive, progetto per la gestione, lo sviluppo e il coordinamento dell'area agricola.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e 

 

Dirigenti medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di 

 

indirizzo e vigilanza 

 

Al Presidente e ai membri del Collegio dei 

 

Sindaci 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 

 

all'esercizio del controllo 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di 

 

fondi, gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione centrale per 

 

l'accertamento e la riscossione dei contributi 

 

agricoli unificati 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Premessa

Per l'anno 2001, relativamente alla contribuzione in oggetto, sono previste le seguenti variazioni di aliquote contributive.

1 - Art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30: aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dello 0,50% dell'aliquota contributiva I.V.S. prevista per i datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 1996, non avevano integralmente trasferito al F.P.L.D. la quota di 4,43 punti percentuali dalle gestioni T.B.C., maternità e C.U.A.F.

2 - Art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 146 del 1997: aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dello 0,70% dell'aliquota contributiva I.V.S. prevista per le aziende agricole (relativamente per gli operai a tempo determinato ed indeterminato) e per le aziende del settore della pesca (relativamente per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti).

3 - Art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 146 del 1997: aumento, a decorrere dal 1° luglio 2001, dello 1,10% dell'aliquota contributiva I.V.S. prevista per le aziende agricole di "tipo industriale".

4 - Cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970.

 

 

1. Art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Com'è noto, il decreto ministeriale 21 febbraio 1996 (G.U. n. 83 del 9 aprile 1996), in attuazione dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha elevato al 32% (27,57+4,43) l'aliquota di finanziamento del F.P.L.D. gestito dall'I.N.P.S. con contestuale riduzione delle aliquote dovute per T.B.C., Indennità economiche di maternità e C.U.A.F. (rispettivamente 0,14% per T.B.C., 0,57% per maternità e 3,72% per C.U.A.F.).

Nei casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere al 1° gennaio 1996 (vedi circ. n. 103 del 15 maggio 1996) l'aumento di 4,43 punti percentuali dell'aliquota F.P.L.D., a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse, il relativo onere è stato scaglionato, per effetto della norma in epigrafe, mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Infatti, la legge 28 febbraio 1997, n. 30, "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra finanziaria pubblica per l'anno 1997," dispone, all'art. 27, "Disposizioni in materia previdenziale", comma 2-bis che «Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997».

1.1 Datori di lavoro per i quali l'aumento è stabilito nella misura dello 0,50%.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, i datori di lavoro che si trovano nella condizione di cui al punto 1, aumenteranno l'aliquota F.P.L.D. di un ulteriore 0,50% sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, cui si deve aggiungere lo 0,70% ex Gescal per i datori di lavoro tenuti al versamento (art. 3, comma 23, della legge n. 335 del 1995).

Di seguito vengono elencati, a titolo esemplificativo, le più ricorrenti categorie di datori di lavoro, interessate dall'aumento in questione.

1.1.1 Amministrazioni statali e enti pubblici non soggetti alla disciplina della C.U.A.F.

Tali settori, generalmente esclusi anche dal contributo per l'indennità economiche di maternità, devono trasferire l'aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997 e con ultimo aumento di 0,29% dal 1° gennaio 2013.

 

 

 

Aliquota I.V.S. dal 1/2001 

Totale 

A carico del lavoratore 

29,91% (compr. 0,70 ex Gescal) 

8,89% 

 

Aliquota I.V.S. dal 1/2001 (senza Gescal) 

Totale 

A carico del lavoratore 

29,21% 

8,54% 

1.1.2 Datori di lavoro esonerati dalla C.U.A.F. (codice 1C).

Tali settori devono trasferire l'aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dal 1° gennaio 1997 e con l'aumento dello 0,22% dal 1° gennaio 2011.

 

Aliquota I.V.S. dal 1/2001 

Totale 

A carico del lavoratore 

30,48% (compr. 0,70 ex Gescal) 

8,89% 

1.1.3 Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C) ovvero personale distaccato in paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo C.U.A.F. (CA=4Z e 1C).

Tali settori devono trasferire l'aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dal 1° gennaio 1997 e con l'aumento dello 0,22% dal 1° gennaio 2011.

 

Aliquota I.V.S. dal 1/2001 

Totale 

A carico del lavoratore 

29,78% 

8,54% 

1.1.4 Cooperative della piccola pesca - legge n. 250 del 1958.

Tali settori devono trasferire l'aumento di 1,55 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dal 1° gennaio 1997 e con l'aumento dello 0,05% dal 1° gennaio 2003.

 

Aliquota I.V.S. dal 1/2001 

Totale 

A carico del lavoratore 

14,55% 

3,74% 

1.1.5 Piloti dei porti.

Tali settori devono trasferire l'aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997 e con ultimo aumento di 0,29% dal 1° gennaio 2013).

 

Aliquota I.V.S. dal 1/2001 

Totale 

A carico del lavoratore 

29,21% 

8,54% 

1.2 Datori di lavoro per i quali l'aumento è stabilito nella misura dello 0,02%.

A seguito dello scaglionamento previsto dalla norma in questione, per gli operai agricoli dipendenti da cooperative agricole e da aziende CD/CM assuntrici di manodopera, dal 1° gennaio 2001 è applicato l'incremento dell'aliquota I.V.S. pari a 0,02 punti percentuali (vedi circolare n. 103 del 15 maggio 1996 e circolare n. 23 del 9 febbraio 1999.)

Pertanto, dal 1° gennaio 2001 le aliquote contributive dovute al F.P.L.D. per le aziende di cui sopra (comprensive dell'aumento di 0,70% di cui al successivo punto 2) sono fissate nella misura appresso indicata:

 

Aliquota I.V.S. dal 1/2001 

Totale 

A carico del lavoratore 

25,30% (compr. 0,11% quota base) 

8,04% 

 

 

2. Art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 146 del 1997.

Il decreto legislativo n. 146 del 1997 ("Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola" - G.U. 9 giugno 1997 n. 132) stabilisce, all'art. 3 comma 1, "Disposizioni in materia contributiva", - che «A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori».

Per effetto della citata disposizione si forniscono i seguenti chiarimenti.

2.1 Aziende agricole. Operai a tempo determinato ed indeterminato.

Ai fini della determinazione della contribuzione relativa al F.P.L.D., per le aziende in argomento si deve tener conto di quanto disposto dal citato art. 3, comma 1, aumentando l'aliquota I.V.S. dello 0,70% (vedi circolare n. 194 del 22 settembre 1997 e circolare n. 23 del 9 febbraio 1999.)

Pertanto, dal 1° gennaio 2001, le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura appresso indicata.

 

Aliquota I.V.S. dal 1/2001 

Totale 

A carico del lavoratore 

25,30% (compr. 0,11% quota base) 

8,04% 

2.2 Aliquote contributive dovute al F.P.L.D. per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n. 413 del 1984).

L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413, "Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca", dispone che «Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione) l'aliquota contributiva, afferente al fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni».

Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal citato decreto legislativo n. 146 del 1997 (al riguardo si richiamano la circolare n. 60 del 13 marzo 1998 e la circolare n. 23 del 9 febbraio 1999.)

Tale adeguamento prevede che l'aliquota medesima sia elevata, annualmente, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si aggiunge lo 0,70 ex Gescal) di cui all'art. 3, comma 23, della legge n. 335 del 1995, come per gli altri settori produttivi.

Pertanto, dal 1° gennaio 2001, le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura appresso indicata.

 

Aliquota I.V.S. dal 1/2001 

Totale 

A carico del marittimo 

26,00% (compr. 0,70 ex Gescal) 

8,39% 

 

 

3. Art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 146 del 1997.

Il decreto legislativo n. 146 del 1997, "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola", stabilisce, all'art. 3, comma 2, "Disposizioni in materia contributiva", che «Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997».

Per effetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo, i datori di lavoro per i quali è prevista l'elevazione di 1,10 punti percentuali dell'aliquota I.V.S. sono le cosiddette aziende agricole di "tipo industriale" (al riguardo si richiamano la circolare n. 60 del 13 marzo 1998 e la circolare n. 23 del 9 febbraio 1999.)

Pertanto, dal 1° luglio 2001, le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura appresso indicata.

 

 

 

Aliquota I.V.S. dal 1/2001 

Totale 

A carico del lavoratore 

26,90% (compr. 0,11% quota base) 

8,04% 

 

Aliquota I.V.S. dal 7/2001 

Totale 

A carico del lavoratore 

28,00% (compr. 0,11% quota base) 

8,54% 

 

 

4. Cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

Come è noto, per i soci delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970 la contribuzione previdenziale viene versata applicando le aliquote previste per i settori di appartenenza su due basi imponibili: su una si applica l'aliquota dovuta al F.P.L.D. e sull'altra si applicano le restanti aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee (cosiddette "minori").

Si richiama la circolare n. 77 del 25 marzo 1997 (punto 1.2 e seguenti) con la quale sono state fornite le istruzioni attuative del D.M. 21 febbraio 1996 in materia di aliquote contributive trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al F.P.L.D.

Al riguardo si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

4.1 Cooperative che versano per i soci la contribuzione I.V.S. sulla retribuzione ex art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1970.

Per le cooperative per le quali, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stato emanato il provvedimento per la determinazione della retribuzione imponibile in base all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1970, le aliquote trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al F.P.L.D. (4,43% - codice R200 quadro "D" modello DM10/2) si calcolano sul salario convenzionale di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 602 del 1970 per tutto il periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre i sei anni (art. 27, comma 2-quater, del D.L. n. 669 del 1996 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.) Tale termine scade il 31 dicembre 2001.

Pertanto dal 1° gennaio 2002 le cooperative in questione non recupereranno più il 4,43% sul differenziale tra la retribuzione ex art. 6 comma 1 e il salario convenzionale ex art. 4.

4.2 Cooperative che versano per i soci la contribuzione I.V.S. sulla retribuzione effettiva (art. 6, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1970).

Per gli organismi cooperativi che, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 602 del 1970, abbiano optato per il versamento per i soci della contribuzione I.V.S. sulla retribuzione effettiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 comma 2-bis del citato D.L. n. 669 del 1996 nel senso che l'incremento dell'onere contributivo scaturente dal trasferimento di aliquota troverà graduale applicazione con la cadenza biennale fissata da tale disposizione.

Pertanto, dal 1° gennaio 2001, le cooperative di cui sopra incrementeranno l'aliquota del F.P.L.D. da calcolare sulla retribuzione effettiva nella misura di 0,50 punti percentuali riducendo contestualmente a 2,93% (codice R250 quadro "D" modello DM10/2) la residua aliquota trasferita da computare sulla retribuzione convenzionale.

 

 

5. Regolarizzazione dei periodi pregressi per le aziende che operano con il sistema DM.

I datori di lavoro che non hanno provveduto all'aumento dello 0,50% per il mese di gennaio 2001 potranno regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (si veda circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1).

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 dovranno essere seguite le seguenti modalità.

Per il versamento delle differenze derivanti dalla mancata applicazione dell'incremento di 0,50 punti percentuali dell'aliquota del F.P.L.D., dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco del quadro "B-C" del modello DM10/2 facendo precedere il relativo importo dal codice "M191" e dalla dicitura "Diff. I.V.S.". Nessun dato deve essere indicato nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

L'importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 3,5% computati dal 16 febbraio 2001 e fino alla data di versamento. L'importo sarà riportato su un rigo in bianco del quadro "B-C" del modello DM10/2 preceduto dal codice "Q900" e dalla dicitura "oneri accessori".

Le tabelle delle aliquote contributive dei settori più ricorrenti saranno allegate nella circolare, di prossima emissione, riguardante l'esonero dal versamento dello 0,80% da operare, con effetto dal 1° febbraio 2001, sul contributo C.U.A.F. previsto dalla Finanziaria 2001 (art. 120 della legge n. 388 del 2000).

Il Direttore generale

Trizzino