Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/02/2001 |
Numero: | 35 |
§ 98.1.43306 - Circolare 15 febbraio 2001, n. 35 .
Aliquota contributiva I.V.S. dovuta al F.P.L.D. Variazioni per l'anno 2001.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive, progetto per la gestione, lo sviluppo e il coordinamento dell'area agricola.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Direttori delle Agenzie |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale e |
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Dirigenti medici |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Al Presidente e ai membri del Collegio dei |
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Sindaci |
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Al Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all'esercizio del controllo |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di |
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fondi, gestioni e casse |
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Al Presidente della Commissione centrale per |
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l'accertamento e la riscossione dei contributi |
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agricoli unificati |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Premessa
Per l'anno 2001, relativamente alla contribuzione in oggetto, sono previste le seguenti variazioni di aliquote contributive.
1 - Art. 27, comma 2-bis, della
2 - Art. 3, comma 1, del
3 - Art. 3, comma 2, del
4 - Cooperative di cui al
1. Art. 27, comma 2-bis, della
Com'è noto, il
Nei casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere al 1° gennaio 1996 (vedi
Infatti, la
1.1 Datori di lavoro per i quali l'aumento è stabilito nella misura dello 0,50%.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, i datori di lavoro che si trovano nella condizione di cui al punto 1, aumenteranno l'aliquota F.P.L.D. di un ulteriore 0,50% sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, cui si deve aggiungere lo 0,70% ex Gescal per i datori di lavoro tenuti al versamento (art. 3, comma 23, della
Di seguito vengono elencati, a titolo esemplificativo, le più ricorrenti categorie di datori di lavoro, interessate dall'aumento in questione.
1.1.1 Amministrazioni statali e enti pubblici non soggetti alla disciplina della C.U.A.F.
Tali settori, generalmente esclusi anche dal contributo per l'indennità economiche di maternità, devono trasferire l'aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997 e con ultimo aumento di 0,29% dal 1° gennaio 2013.
Aliquota I.V.S. dal 1/2001 |
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Totale |
A carico del lavoratore |
29,91% (compr. 0,70 ex Gescal) |
8,89% |
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Aliquota I.V.S. dal 1/2001 (senza Gescal) |
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Totale |
A carico del lavoratore |
29,21% |
8,54% |
1.1.2 Datori di lavoro esonerati dalla C.U.A.F. (codice 1C).
Tali settori devono trasferire l'aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dal 1° gennaio 1997 e con l'aumento dello 0,22% dal 1° gennaio 2011.
Aliquota I.V.S. dal 1/2001 |
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Totale |
A carico del lavoratore |
30,48% (compr. 0,70 ex Gescal) |
8,89% |
1.1.3 Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di
Tali settori devono trasferire l'aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dal 1° gennaio 1997 e con l'aumento dello 0,22% dal 1° gennaio 2011.
Aliquota I.V.S. dal 1/2001 |
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Totale |
A carico del lavoratore |
29,78% |
8,54% |
1.1.4 Cooperative della piccola pesca -
Tali settori devono trasferire l'aumento di 1,55 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dal 1° gennaio 1997 e con l'aumento dello 0,05% dal 1° gennaio 2003.
Aliquota I.V.S. dal 1/2001 |
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Totale |
A carico del lavoratore |
14,55% |
3,74% |
1.1.5 Piloti dei porti.
Tali settori devono trasferire l'aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997 e con ultimo aumento di 0,29% dal 1° gennaio 2013).
Aliquota I.V.S. dal 1/2001 |
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Totale |
A carico del lavoratore |
29,21% |
8,54% |
1.2 Datori di lavoro per i quali l'aumento è stabilito nella misura dello 0,02%.
A seguito dello scaglionamento previsto dalla norma in questione, per gli operai agricoli dipendenti da cooperative agricole e da aziende CD/CM assuntrici di manodopera, dal 1° gennaio 2001 è applicato l'incremento dell'aliquota I.V.S. pari a 0,02 punti percentuali (vedi
Pertanto, dal 1° gennaio 2001 le aliquote contributive dovute al F.P.L.D. per le aziende di cui sopra (comprensive dell'aumento di 0,70% di cui al successivo punto 2) sono fissate nella misura appresso indicata:
Aliquota I.V.S. dal 1/2001 |
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Totale |
A carico del lavoratore |
25,30% (compr. 0,11% quota base) |
8,04% |
2. Art. 3, comma 1, del
Il
Per effetto della citata disposizione si forniscono i seguenti chiarimenti.
2.1 Aziende agricole. Operai a tempo determinato ed indeterminato.
Ai fini della determinazione della contribuzione relativa al F.P.L.D., per le aziende in argomento si deve tener conto di quanto disposto dal citato art. 3, comma 1, aumentando l'aliquota I.V.S. dello 0,70% (vedi
Pertanto, dal 1° gennaio 2001, le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura appresso indicata.
Aliquota I.V.S. dal 1/2001 |
||
Totale |
A carico del lavoratore |
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25,30% (compr. 0,11% quota base) |
8,04% |
2.2 Aliquote contributive dovute al F.P.L.D. per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9,
L'art. 9 della
Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal citato
Tale adeguamento prevede che l'aliquota medesima sia elevata, annualmente, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si aggiunge lo 0,70 ex Gescal) di cui all'art. 3, comma 23, della
Pertanto, dal 1° gennaio 2001, le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura appresso indicata.
Aliquota I.V.S. dal 1/2001 |
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Totale |
A carico del marittimo |
26,00% (compr. 0,70 ex Gescal) |
8,39% |
3. Art. 3, comma 2, del
Il
Per effetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo, i datori di lavoro per i quali è prevista l'elevazione di 1,10 punti percentuali dell'aliquota I.V.S. sono le cosiddette aziende agricole di "tipo industriale" (al riguardo si richiamano la
Pertanto, dal 1° luglio 2001, le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura appresso indicata.
Aliquota I.V.S. dal 1/2001 |
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Totale |
A carico del lavoratore |
26,90% (compr. 0,11% quota base) |
8,04% |
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Aliquota I.V.S. dal 7/2001 |
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Totale |
A carico del lavoratore |
28,00% (compr. 0,11% quota base) |
8,54% |
4. Cooperative di cui al
Come è noto, per i soci delle cooperative di cui al
Si richiama la
Al riguardo si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
4.1 Cooperative che versano per i soci la contribuzione I.V.S. sulla retribuzione ex art. 6, comma 1, del
Per le cooperative per le quali, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stato emanato il provvedimento per la determinazione della retribuzione imponibile in base all'art. 6, comma 1, del
Pertanto dal 1° gennaio 2002 le cooperative in questione non recupereranno più il 4,43% sul differenziale tra la retribuzione ex art. 6 comma 1 e il salario convenzionale ex art. 4.
4.2 Cooperative che versano per i soci la contribuzione I.V.S. sulla retribuzione effettiva (art. 6, ultimo comma,
Per gli organismi cooperativi che, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del
Pertanto, dal 1° gennaio 2001, le cooperative di cui sopra incrementeranno l'aliquota del F.P.L.D. da calcolare sulla retribuzione effettiva nella misura di 0,50 punti percentuali riducendo contestualmente a 2,93% (codice R250 quadro "D" modello DM10/2) la residua aliquota trasferita da computare sulla retribuzione convenzionale.
5. Regolarizzazione dei periodi pregressi per le aziende che operano con il sistema DM.
I datori di lavoro che non hanno provveduto all'aumento dello 0,50% per il mese di gennaio 2001 potranno regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (si veda
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 dovranno essere seguite le seguenti modalità.
Per il versamento delle differenze derivanti dalla mancata applicazione dell'incremento di 0,50 punti percentuali dell'aliquota del F.P.L.D., dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco del quadro "B-C" del modello DM10/2 facendo precedere il relativo importo dal codice "M191" e dalla dicitura "Diff. I.V.S.". Nessun dato deve essere indicato nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
L'importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 3,5% computati dal 16 febbraio 2001 e fino alla data di versamento. L'importo sarà riportato su un rigo in bianco del quadro "B-C" del modello DM10/2 preceduto dal codice "Q900" e dalla dicitura "oneri accessori".
Le tabelle delle aliquote contributive dei settori più ricorrenti saranno allegate nella circolare, di prossima emissione, riguardante l'esonero dal versamento dello 0,80% da operare, con effetto dal 1° febbraio 2001, sul contributo C.U.A.F. previsto dalla Finanziaria 2001 (art. 120 della
Il Direttore generale
Trizzino