§ 98.1.38344 - Circolare 22 settembre 1997, n. 194 .
Aziende agricole assuntrici di manodopera: - elevazione dell'aliquota del fondo pensioni lavoratori dipendenti; - adeguamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/09/1997
Numero:194

§ 98.1.38344 - Circolare 22 settembre 1997, n. 194 .

Aziende agricole assuntrici di manodopera: - elevazione dell'aliquota del fondo pensioni lavoratori dipendenti; - adeguamento dell'aliquota contributiva delle aziende di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli e di lavorazione di prodotti alimentari con processi di tipo industriale (art. 3, commi 1 e 2, D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146).

 

Circolare emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici  

 

dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e  

 

Primari Medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1) Sommario.

L'aliquota del F.P.L.D. dovuta dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato ed a tempo determinato e dai concedenti a compartecipazione familiare ed a piccola colonia subirà un aumento nella misura di 0,20 punti percentuali per la quota a carico del datore di lavoro e di 0,90 punti percentuali a carico del lavoratore a partire dall'1 gennaio 1998.

L'elevazione dell'aliquota è prevista dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146 (G.U. 9 giugno 1997, n. 132).

A norma del comma 2 del precitato art. 3, per le aziende agricole di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l'aumento si applica a far data 1° luglio 1997 e nella misura percentuale di 0,60 punti a carico del datore di lavoro e 0,50 punti a carico del lavoratore.

Con la presente circolare si forniscono le disposizioni normative e le istruzioni operative ai fini dell'applicazione della predetta norma.

 

 

2) Disposizioni normative.

a) Normativa di riferimento

Le disposizioni contemplate nelle precitate norme sono state emanate in attuazione alla delega conferita in materia di previdenza agricola dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), in virtù dei principi e dei criteri direttivi stabiliti alla lett. c), che così recita:

"Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensione e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

.... (omissis)

c) Graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;

.... (omissis).

L'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417, recante proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha previsto che "i termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 sono differiti al 30 aprile 1997".

Si fa presente al riguardo che i commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 97 prevedono che:

"1. A partire dall'1° gennaio 1998 la aliquote dei contributi dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori".

"2. Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dall'1 luglio 1997".

È previsto dalle norme per le aziende agricole un sistema di graduale adeguamento dell'aliquota contributiva F.P.L.D. agli altri settori produttivi. Tale aliquota risulta fissata nella misura del 32% di cui il 23,46% a carico del datore di lavoro e l'8,54% a carico del lavoratore.

Ne consegue che nel settore agricolo i predetti limiti saranno raggiunti nell'1 gennaio 2033 (ma nell'anno 2030 per le cooperative agricole per effetto degli aumenti previsti dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) per la quota a carico del datore di lavoro e nell'1 gennaio 2002 per la quota a carico del lavoratore; per le aziende di cui all'art. 3, comma 2, i termini saranno rispettivamente per il datore di lavoro l'1 luglio 2008 (ma nell'1 luglio 2007 per le cooperative di cui alla precitata legge n. 30 del 1997), per il lavoratore l'1 luglio 2001, tenuto conto che la misura degli aumenti per tali aziende è - come detto in premessa - di 0,60 punti percentuali (datore di lavoro) e di 0,50 (lavoratore) in luogo dei 0,20 punti percentuali (datore di lavoro) e di 0,50 punti percentuali (lavoratore) previsto per la generalità delle aziende agricole. Giova osservare, altresì, che gli aumenti avranno cadenza annuale a decorrere dall'1 gennaio 1998 per la generalità delle aziende agricole, mentre per le aziende che operano con processi di tipo industriale il termine di decorrenza è l'1 luglio 1997.

Pertanto, in vista della prossima tariffazione relativa alla manodopera occupata nel terzo trimestre 97, si forniscono, in allegato, le tabelle riportanti le aliquote adeguate valevoli per le aziende di cui al comma 2.

b) Destinatari della norma

Si è già fatto cenno che le disposizioni contenute nel comma 1 del precitato art. 3 hanno un ambito di applicazione che si estende alla generalità delle aziende agricole ivi compresi i concedenti a compartecipazione familiare ed a piccola colonia.

Vi è, peraltro, la necessità di individuare quelle aziende che operano con processi produttivi di tipo industriale per le quali il processo di graduale adeguamento delle aliquote è anticipato all'1 luglio 1997 così come previsto dal comma 2.

Si chiarisce che rientrano nella fattispecie tutte quelle aziende agricole che per la trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari utilizzano, per una o più fasi del processo produttivo, macchine mosse da "agente inanimato", cioè che utilizzano mezzi meccanici per il cui funzionamento non è richiesta l'applicazione costante e determinante dell'uomo, se non per alcuni stadi del processo come, ad esempio, l'avvio ed il controllo che non possono prescindere dall'intervento umano.

Il richiamo a processi produttivi di tipo industriale non può che riferirsi ad aziende la cui titolarità appartiene all'imprenditore rientrante nella definizione data dal combinato disposto degli artt. 2082 e 2135 cod. civ. e cioè colui il quale esercita l'attività agricola professionalmente e con organizzazione di mezzi e di persone.

È da escludersi, quindi, che possano rientrare nella previsione della norma di qui esaminata i coltivatori diretti che ai sensi dell'art. 2083 cod. civ. sono, per definizione, piccoli imprenditori che esercitano l'attività organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Ne consegue che i coltivatori diretti iscritti nel fondo di previdenza amministrato dall'istituto, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 2. Di converso, tra i destinatari delle disposizioni in argomento possono rientrare gli imprenditori agricoli a titolo principale, la cui attività non è caratterizzata dalla prevalenza del lavoro proprio.

Per l'individuazione delle aziende in questione, la norma pone anche un requisito di carattere oggettivo, che attiene al tipo di attività svolta, facendo riferimento a quelle di trasformazione, manipolazione e lavorazione dei prodotti.

Pertanto, sono escluse le aziende che svolgono la sola attività di commercializzazione dei prodotti agricoli, giova rilevare che nella previsione normativa si inquadrano oltre alle cooperative e consorzi di cui alla legge n. 240 del 1984, anche le imprese individuali, le società e le altre cooperative che sono inquadrate in agricoltura, in quanto trasformano, manipolano, lavorano esclusivamente o prevalentemente i propri prodotti o quelli conferiti dai soci.

 

 

3) Istruzioni operative.

La pratica applicazione della normativa esaminata comporta, al fine di rendere possibili la tariffazione delle aziende di cui al più volte citato art. 3, comma 2, la istituzione, in aggiunta a quelli preesistenti, dei seguenti nuovi tipi ditta:

a) aziende in economia di tipo industriale;

b) cooperative o loro consorzi di tipo industriale;

c) cooperative sociali di tipo industriale;

d) cooperative di cui alla legge n. 240 del 1984, di tipo industriale solo per OTI (mod. ACC1/OTI).

Le aziende, pertanto, in fase di compilazione della dichiarazione trimestrale di manodopera dovranno, a partire dal terzo trimestre 97, compilare la casella 12 del quadro B del modello ACC1/OTD e/o la casella 13 del quadro B del modello ACC1/OTI, utilizzando uno dei codici identificativi del tipo ditta in cui si riconosce. Tali codici saranno quanto prima comunicati con apposito messaggio.

Per quanto riguarda gli adempimenti a cui le sedi dovranno attenersi in fase di acquisizione della denunce trimestrali come sopra indicato, si fa riserva di fornire in tempo utile ulteriori disposizioni.

Le sedi dovranno dare ampia diffusione secondo i consueti canali informativi alle disposizioni contenute nella presente circolare.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato n. 1

Aziende di tipo industriale

Operai a tempo indeterminato ed a tempo determinato

Aliquote contributive in vigore dall'1 luglio 1997 al 30 giugno 1998.

 

 

 

 

Operai a tempo indeterminato Totali e ripartizioni (in % sui salari) 

Voci contributive 

Totale 

A carico azienda 

A carico lavoratore 

Fondo pensioni lavoratori dipendenti [1] 

23,49 

16,95 

6,54 

Quota base 

0,11 

0,11 

 

Assist. Malattia 

0,20 

0,20 

 

Asili nido 

0,10 

0,10 

 

Ass. inf. Lav 

9 

9 

 

Addiz. as. inf. Lav. 

1,8 

1,8 

 

Ass. disoccupazione [2] 

2,75 

2,75 

 

Contr. prest. SSN 

10,60 

9,60 

1,00 

CIS operai agricoli 

1,50 

1,50 

 

Contr. prest. Econ. Malattia 

0,683 

0,683 

 

Ass. TBC 

0,01 

0,01 

 

Tutela lav. Madri 

0,23 

0,23 

 

Ass.za orfani lav. 

0,01 

0,01 

 

Assegni familiari [3] 

0,43 

0,43 

 

Fondo gar. fine rapp. OTI 

0,20 

0,20 

 

Totale 

51,113 

43,573 

7,54 

 

Operai a tempo indeterminato Totali e ripartizioni (in % sui salari) 

Voci contributive 

Totale 

A carico azienda 

A carico lavoratore 

Fondo pensioni lavoratori dipendenti [1] 

23,49 

16,95 

6,54 

Quota base 

0,11 

0,11 

 

Assist. malattia 

0,20 

0,20 

 

Asili nido 

0,10 

0,10 

 

Ass. inf. lav. 

9 

9 

 

Addiz. as. inf. lav. 

1,8 

1,8 

 

Ass. disoccupazione [2] 

2,75 

2,75 

 

Contr. prest. SSN 

10,60 

9,60 

1,00 

CIS operai agricoli 

1,50 

1,50 

 

Contr. prest. econ. malattia 

0,683 

0,683 

 

Ass. TBC 

0,01 

0,01 

 

Tutela lav. madri 

0,23 

0,23 

 

Ass.za orfani lav. 

 

 

 

assegni familiari 

0,01 

0,01 

 

Assegni familiari [3] 

0,43 

0,43 

 

Totale 

50,913 

43,373 

7,54 

 

NOTE: 

[1] Per le cooperative agricole assuntrici di manodopera l'aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari al 22,97% (di cui 16,43% a carico dell'azienda ed il 6,54% a carico del lavoratore). 

Le aliquote totali ammontano pertanto per le predette cooperative al 50,173% per gli OTI ed al 49,973% per gli OTD, tenuto anche conto di quanto precisato al successivo punto 3). 

Si fa presente che per le cooperative agricole del Fpld subirà un ulteriore incremento di 0,50% dell'1° gennaio 1999 e di 0,02% dal 1° gennaio 2001 per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. 

È prevista un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (lire 63.054.000 annue per il 1997 corrispondenti a lire 5.255.000 mensili) ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (cfr. circ. n. 23 del 1997). 

[2] Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione non è dovuto per gli operai di ruolo dipendenti da organismi consorziali. 

I datori di lavoro che impiegano lavoratori extracomunitari immigrati sono tenuti al versamento di un ulteriore contributo per assicurare i mezzi economici per il rimpatrio pari allo 0,50% e posto a carico dei lavoratori interessati. 

[3] L'aliquota per assegni familiari è ridotta allo 0,01% per le giornate di lavoro a carico di aziende condotte da cooperative agricole. 

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative di manipolazione, trasformazione ed alienazione ex legge n. 240 del 1984, i contributi per la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la cassa integrazione salari e per gli assegni familiari sono dovuti secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali. 

 

 

Allegato n. 2

 

 

Riduzioni contributive dall'1 aprile 1997 

 

Territori montani 

Zone svantaggiate 

Mezzogiorno [1] 

Riduzione 

70% 

40% 

40% 

Dovuto 

30% 

60% 

60% 

 

[1] A norma dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 31 gennaio 1997, n. 11 convertito nella legge 18 marzo 1997, n. 81 le agevolazioni per i territori del Mezzogiorno si applicano a decorrere dall'1 aprile 1997 alle aziende ubicate nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le predette agevolazioni continueranno ad applicarsi per gli anni 1988 e 1989 e cesseranno al 31 dicembre 1999.