Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/09/1997 |
Numero: | 194 |
§ 98.1.38344 - Circolare 22 settembre 1997, n. 194 .
Aziende agricole assuntrici di manodopera: - elevazione dell'aliquota del fondo pensioni lavoratori dipendenti; - adeguamento dell'aliquota contributiva delle aziende di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli e di lavorazione di prodotti alimentari con processi di tipo industriale (art. 3, commi 1 e 2, D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146).
Circolare emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici |
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dei rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e |
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Primari Medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di |
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fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
1) Sommario.
L'aliquota del F.P.L.D. dovuta dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato ed a tempo determinato e dai concedenti a compartecipazione familiare ed a piccola colonia subirà un aumento nella misura di 0,20 punti percentuali per la quota a carico del datore di lavoro e di 0,90 punti percentuali a carico del lavoratore a partire dall'1 gennaio 1998.
L'elevazione dell'aliquota è prevista dall'art. 3, comma 1, del
A norma del comma 2 del precitato art. 3, per le aziende agricole di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l'aumento si applica a far data 1° luglio 1997 e nella misura percentuale di 0,60 punti a carico del datore di lavoro e 0,50 punti a carico del lavoratore.
Con la presente circolare si forniscono le disposizioni normative e le istruzioni operative ai fini dell'applicazione della predetta norma.
2) Disposizioni normative.
a) Normativa di riferimento
Le disposizioni contemplate nelle precitate norme sono state emanate in attuazione alla delega conferita in materia di previdenza agricola dall'art. 2, comma 24, della
"Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensione e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
.... (omissis)
c) Graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;
.... (omissis).
L'art. 1, comma 1, della
Si fa presente al riguardo che i commi 1 e 2 dell'art. 3 del
"1. A partire dall'1° gennaio 1998 la aliquote dei contributi dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 3, comma 23, della
"2. Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dall'1 luglio 1997".
È previsto dalle norme per le aziende agricole un sistema di graduale adeguamento dell'aliquota contributiva F.P.L.D. agli altri settori produttivi. Tale aliquota risulta fissata nella misura del 32% di cui il 23,46% a carico del datore di lavoro e l'8,54% a carico del lavoratore.
Ne consegue che nel settore agricolo i predetti limiti saranno raggiunti nell'1 gennaio 2033 (ma nell'anno 2030 per le cooperative agricole per effetto degli aumenti previsti dalla
Pertanto, in vista della prossima tariffazione relativa alla manodopera occupata nel terzo trimestre 97, si forniscono, in allegato, le tabelle riportanti le aliquote adeguate valevoli per le aziende di cui al comma 2.
b) Destinatari della norma
Si è già fatto cenno che le disposizioni contenute nel comma 1 del precitato art. 3 hanno un ambito di applicazione che si estende alla generalità delle aziende agricole ivi compresi i concedenti a compartecipazione familiare ed a piccola colonia.
Vi è, peraltro, la necessità di individuare quelle aziende che operano con processi produttivi di tipo industriale per le quali il processo di graduale adeguamento delle aliquote è anticipato all'1 luglio 1997 così come previsto dal comma 2.
Si chiarisce che rientrano nella fattispecie tutte quelle aziende agricole che per la trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari utilizzano, per una o più fasi del processo produttivo, macchine mosse da "agente inanimato", cioè che utilizzano mezzi meccanici per il cui funzionamento non è richiesta l'applicazione costante e determinante dell'uomo, se non per alcuni stadi del processo come, ad esempio, l'avvio ed il controllo che non possono prescindere dall'intervento umano.
Il richiamo a processi produttivi di tipo industriale non può che riferirsi ad aziende la cui titolarità appartiene all'imprenditore rientrante nella definizione data dal combinato disposto degli artt. 2082 e 2135 cod. civ. e cioè colui il quale esercita l'attività agricola professionalmente e con organizzazione di mezzi e di persone.
È da escludersi, quindi, che possano rientrare nella previsione della norma di qui esaminata i coltivatori diretti che ai sensi dell'art. 2083 cod. civ. sono, per definizione, piccoli imprenditori che esercitano l'attività organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Ne consegue che i coltivatori diretti iscritti nel fondo di previdenza amministrato dall'istituto, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 2. Di converso, tra i destinatari delle disposizioni in argomento possono rientrare gli imprenditori agricoli a titolo principale, la cui attività non è caratterizzata dalla prevalenza del lavoro proprio.
Per l'individuazione delle aziende in questione, la norma pone anche un requisito di carattere oggettivo, che attiene al tipo di attività svolta, facendo riferimento a quelle di trasformazione, manipolazione e lavorazione dei prodotti.
Pertanto, sono escluse le aziende che svolgono la sola attività di commercializzazione dei prodotti agricoli, giova rilevare che nella previsione normativa si inquadrano oltre alle cooperative e consorzi di cui alla
3) Istruzioni operative.
La pratica applicazione della normativa esaminata comporta, al fine di rendere possibili la tariffazione delle aziende di cui al più volte citato art. 3, comma 2, la istituzione, in aggiunta a quelli preesistenti, dei seguenti nuovi tipi ditta:
a) aziende in economia di tipo industriale;
b) cooperative o loro consorzi di tipo industriale;
c) cooperative sociali di tipo industriale;
d) cooperative di cui alla
Le aziende, pertanto, in fase di compilazione della dichiarazione trimestrale di manodopera dovranno, a partire dal terzo trimestre 97, compilare la casella 12 del quadro B del modello ACC1/OTD e/o la casella 13 del quadro B del modello ACC1/OTI, utilizzando uno dei codici identificativi del tipo ditta in cui si riconosce. Tali codici saranno quanto prima comunicati con apposito messaggio.
Per quanto riguarda gli adempimenti a cui le sedi dovranno attenersi in fase di acquisizione della denunce trimestrali come sopra indicato, si fa riserva di fornire in tempo utile ulteriori disposizioni.
Le sedi dovranno dare ampia diffusione secondo i consueti canali informativi alle disposizioni contenute nella presente circolare.
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato n. 1
Aziende di tipo industriale
Operai a tempo indeterminato ed a tempo determinato
Aliquote contributive in vigore dall'1 luglio 1997 al 30 giugno 1998.
Operai a tempo indeterminato Totali e ripartizioni (in % sui salari) |
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Voci contributive |
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
|
Fondo pensioni lavoratori dipendenti [1] |
23,49 |
16,95 |
6,54 |
|
Quota base |
0,11 |
0,11 |
|
|
Assist. Malattia |
0,20 |
0,20 |
|
|
Asili nido |
0,10 |
0,10 |
|
|
Ass. inf. Lav |
9 |
9 |
|
|
Addiz. as. inf. Lav. |
1,8 |
1,8 |
|
|
Ass. disoccupazione [2] |
2,75 |
2,75 |
|
|
Contr. prest. SSN |
10,60 |
9,60 |
1,00 |
|
CIS operai agricoli |
1,50 |
1,50 |
|
|
Contr. prest. Econ. Malattia |
0,683 |
0,683 |
|
|
Ass. TBC |
0,01 |
0,01 |
|
|
Tutela lav. Madri |
0,23 |
0,23 |
|
|
Ass.za orfani lav. |
0,01 |
0,01 |
|
|
Assegni familiari [3] |
0,43 |
0,43 |
|
|
Fondo gar. fine rapp. OTI |
0,20 |
0,20 |
|
|
Totale |
51,113 |
43,573 |
7,54 |
|
|
||||
Operai a tempo indeterminato Totali e ripartizioni (in % sui salari) |
||||
Voci contributive |
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
|
Fondo pensioni lavoratori dipendenti [1] |
23,49 |
16,95 |
6,54 |
|
Quota base |
0,11 |
0,11 |
|
|
Assist. malattia |
0,20 |
0,20 |
|
|
Asili nido |
0,10 |
0,10 |
|
|
Ass. inf. lav. |
9 |
9 |
|
|
Addiz. as. inf. lav. |
1,8 |
1,8 |
|
|
Ass. disoccupazione [2] |
2,75 |
2,75 |
|
|
Contr. prest. SSN |
10,60 |
9,60 |
1,00 |
|
CIS operai agricoli |
1,50 |
1,50 |
|
|
Contr. prest. econ. malattia |
0,683 |
0,683 |
|
|
Ass. TBC |
0,01 |
0,01 |
|
|
Tutela lav. madri |
0,23 |
0,23 |
|
|
Ass.za orfani lav. |
|
|
|
|
assegni familiari |
0,01 |
0,01 |
|
|
Assegni familiari [3] |
0,43 |
0,43 |
|
|
Totale |
50,913 |
43,373 |
7,54 |
|
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||||
NOTE: |
||||
[1] Per le cooperative agricole assuntrici di manodopera l'aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari al 22,97% (di cui 16,43% a carico dell'azienda ed il 6,54% a carico del lavoratore). |
||||
Le aliquote totali ammontano pertanto per le predette cooperative al 50,173% per gli OTI ed al 49,973% per gli OTD, tenuto anche conto di quanto precisato al successivo punto 3). |
||||
Si fa presente che per le cooperative agricole del Fpld subirà un ulteriore incremento di 0,50% dell'1° gennaio 1999 e di 0,02% dal 1° gennaio 2001 per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 27 del |
||||
È prevista un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (lire 63.054.000 annue per il 1997 corrispondenti a lire 5.255.000 mensili) ai sensi dell'art. 3-ter della |
||||
[2] Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione non è dovuto per gli operai di ruolo dipendenti da organismi consorziali. |
||||
I datori di lavoro che impiegano lavoratori extracomunitari immigrati sono tenuti al versamento di un ulteriore contributo per assicurare i mezzi economici per il rimpatrio pari allo 0,50% e posto a carico dei lavoratori interessati. |
||||
[3] L'aliquota per assegni familiari è ridotta allo 0,01% per le giornate di lavoro a carico di aziende condotte da cooperative agricole. |
||||
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative di manipolazione, trasformazione ed alienazione ex |
Allegato n. 2
Riduzioni contributive dall'1 aprile 1997 |
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Territori montani |
Zone svantaggiate |
Mezzogiorno [1] |
Riduzione |
70% |
40% |
40% |
Dovuto |
30% |
60% |
60% |
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[1] A norma dell'art. 11, comma 1, del |