Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/03/2000 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 25 |
Art. 1 |
Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle Federazioni [...] |
Art. 17 (Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi). - 1. Il sesto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal [...] |
Art. 2 (Regime speciale I.V.A. e imposte dirette). - 1. I soggetti di cui all'art. 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli [...] |
Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di [...] |
Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per [...] |
Art. 51 (Redditi di impresa). - 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, [...] |
Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in [...] |
Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la [...] |
Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili). - Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e [...] |
§ 98.1.41937 - Circolare 8 marzo 2000, n. 43/E .
Disposizioni in materia di società sportive dilettantistiche. Articolo 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133 e relativo regolamento di attuazione del 26 novembre 1999, n. 473.
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.
|
Alle Direzioni regionali delle Entrate |
|
Agli Uffici delle Entrate |
|
Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette |
|
Agli Uffici dell'I.V.A. |
|
Ai Centri di Servizio delle imposte dirette e |
|
indirette |
e, p. c: |
Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle |
|
Entrate |
|
Al Segretariato generale |
|
Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario |
|
Al Comando generale della Guardia di Finanza |
|
Alla Società italiana degli Autori ed Editori |
|
S.I.A.E. |
|
Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano |
|
(C.O.N.I.) - Foro Italico |
|
Al Ministero del tesoro, del bilancio e della |
|
programmazione economica |
|
Al Ministero per i beni e le attività culturali |
Premessa
Al fine di rafforzare il sostegno fiscale alle associazioni sportive dilettantistiche, di razionalizzare le agevolazioni e di introdurre maggiori elementi di trasparenza e chiarezza nel settore, nonché allo scopo di distinguere con maggiore facilità le associazioni sportive dilettantistiche meritevoli di tale qualificazione da quelle che fruiscono impropriamente del regime agevolativo, l'articolo 25 della
Le disposizioni di attuazione dell'anzidetto articolo 25 della
Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 25 della
1. Proventi che non concorrono alla formazione del reddito
1.1 Ambito di operatività e contenuto della norma agevolativa
L'articolo 25, comma 1, della
L'articolo 1 del regolamento -
L'agevolazione in argomento consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito imponibile di particolari proventi, indicati espressamente nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 25 della
In particolare, i proventi che non concorrono a formare il reddito delle associazioni sportive dilettantistiche sono i seguenti:
- proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali. La connessione con gli scopi istituzionali comporta che le attività commerciali debbano essere strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva e rese in concomitanza con lo svolgimento della medesima;
- proventi conseguiti a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsivoglia modalità.
A titolo esemplificativo possono annoverarsi fra gli anzidetti proventi quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di gadgets pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie ecc. Le raccolte di fondi possono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato.
L'articolo 25, comma 1, della
La norma in esame introduce in sostanza una forma di autofinanziamento, escludendo dal concorso alla formazione del reddito imponibile determinati proventi fino ad un importo massimo complessivo di cento milioni di lire.
1.2 Requisiti per fruire dell'agevolazione
I requisiti per fruire dell'agevolazione in esame sono stabilite dall'articolo 25, comma 1, della
In particolare, non concorrono a formare il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della
- le attività e le raccolte di fondi abbiano carattere di occasionalità e saltuarietà;
- i proventi siano conseguiti nell'ambito di due manifestazioni per periodo di imposta;
- i proventi rientrino nel limite complessivo di lire cento milioni per periodo di imposta.
Ne consegue che costituiscono reddito imponibile delle associazioni in argomento la parte dei proventi eccedenti l'importo di lire cento milioni, i proventi derivanti da attività o da raccolte di fondi che non abbiano il carattere di occasionalità e saltuarietà, ovvero i proventi conseguiti oltre l'ambito delle due manifestazioni per periodo di imposta.
1.3 Trattamento tributario ai fini I.V.A.
Per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini I.V.A., è evidente che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive nell'ambito delle attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà sono, in base ai principi generali, escluse dal campo di applicazione dell'I.V.A.
1.4 Decorrenza della disposizione agevolativa
Per quanto concerne la decorrenza della disposizione agevolativa in esame, il regolamento -
1.5 Rapporti fra la disposizione agevolativa di cui all'articolo 25 della
Giova sottolineare che la speciale disposizione recata dal comma 1, lettera b), dell'articolo 25 della
Si chiarisce, altresì, che la disposizione agevolativa contenuta nel comma 1 dell'articolo 25 della
2. Elevazione a 360 milioni di lire del limite massimo dei proventi per beneficiare delle disposizioni recate dalla
Il comma 2 dell'articolo 25 della
Al riguardo, nel regolamento -
Dalla suddetta data, come chiarito nella citata
Il comma 5 dell'articolo 1 del regolamento n. 473 esclude dal computo di detto limite di importo di 360 milioni di lire, i proventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 25 della
Si fa presente, come precisato nella
Si precisa, infine, che l'elevazione del limite a 360 milioni di lire si applica anche alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco che, in forza dell'art. 9-bis del
3. Riduzione del coefficiente di redditività
Come evidenziato nella
Tale nuovo coefficiente di redditività del 3 per cento, come precisato nella più volte richiamata
Il medesimo coefficiente si applica alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco che si avvalgono delle disposizioni della
4. Applicazione della ritenuta a titolo di imposta sui compensi corrisposti a terzi
4.1. Ambito di applicazione della norma
Il comma 4 dell'articolo 25 della legge in argomento introduce una nuova disciplina sui compensi corrisposti dalle società sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti la propria attività, superando il problema della qualificazione di tali redditi. Tale disciplina riguarda, per espressa previsione dell'articolo 2, comma 4, del regolamento -
- C.O.N.I.;
- Federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportiva;
- altri soggetti comunque denominati, che in via istituzionale perseguono finalità sportive dilettantistiche, qualunque sia la loro veste giuridica (società, associazioni, enti o circoli ecc.), purché riconosciuti (affiliati) da uno degli organismi citati.
Pertanto, l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, rispetto a quello del comma 1 del medesimo articolo 25, risulta più ampio in quanto non è limitato alle sole associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina in esame, l'articolo 2 del più volte citato regolamento traduce il contenuto del comma 4 dell'articolo 25, riconducendo tra i compensi corrisposti a fronte di "prestazioni inerenti alla propria attività", quelli finalizzati alla promozione dell'attività sportiva dilettantistica.
La norma si propone di incentivare esclusivamente lo sport dilettantistico e le prestazioni che ne promuovono l'attività, dettando una disciplina di favore per i compensi corrisposti da tutti i soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni sportive dilettantistiche ovvero di attività, anche amministrative o di gestione, dirette alla promozione della pratica sportiva dilettantistica. La disciplina fiscale in esame non si applica, pertanto, ai compensi erogati dagli anzidetti soggetti per remunerare attività diverse da quelle finalizzate alla promozione dello sport dilettantistico.
Dalle disposizioni appena richiamate si evince che, nella particolare ipotesi in cui i soggetti individuati all'articolo 2, comma 4, lettera a), del menzionato regolamento intrattengano rapporti con persone fisiche addette a settori diversi di attività, occorrerà scomputare, dall'ammontare complessivo dei compensi erogati, quella parte di essi che, analiticamente o proporzionalmente commisurata all'attività di promozione dello sport dilettantistico, può fruire dell'agevolazione trattata al successivo punto 4.2.
L'articolo 2, comma 4, lettera b), del regolamento -
4.2 Disciplina tributaria dei compensi corrisposti a terzi
I compensi corrisposti dalle società sportive dilettantistiche, come individuati al punto 4.1, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica fino ad un ammontare, per ciascuna prestazione autonomamente considerata, di lire novantamila e fino all'importo complessivo annuo di lire sei milioni. La quota-parte dei compensi che eccede tali limiti costituisce per il percipiente reddito imponibile, direttamente assoggettato all'atto della corresponsione a ritenuta a titolo di imposta con aliquota pari a quella prevista dall'articolo 11 del T.U.I.R. (
La quota dei compensi che eccede i limiti prefissati di lire novantamila e di lire sei milioni viene interamente assoggettata a tassazione senza ulteriori esclusioni, riduzioni o deduzioni riconducibili alle singole categorie reddituali.
In sostanza, fino a quando il percipiente non superi l'importo massimo complessivo di sei milioni di lire sono escluse dalla tassazione le prime novantamila lire di compenso per ciascuna prestazione, mentre la quota-parte del compenso eccedente deve essere assoggettata a ritenuta a titolo di imposta. Qualora, invece, il percipiente abbia superato il limite complessivo di lire sei milioni tutte le ulteriori somme devono essere assoggettate a tassazione con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta.
Per la corretta applicazione della norma, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a tassazione "del compenso eccedente la somma di lire 90.000", si rende comunque necessario individuare e valorizzare le singole prestazioni anche nell'ipotesi in cui il compenso sia unitariamente convenuto a fronte di più prestazioni. In tal caso, si dovrà ripartire proporzionalmente il compenso tra le varie prestazioni individuate ai fini della sua commisurazione al limite di lire novantamila.
Va, infine, sottolineato che la nuova disciplina fiscale recata dal più volte citato articolo 25 sostituisce quella contenuta nella
4.3 Adempimenti
I percipienti devono, all'atto del pagamento, ma prima dell'effettivo esborso del compenso, autocertificare agli enti eroganti l'ammontare di tutti gli eventuali compensi della stessa natura già percepiti.
Le verifiche richieste al sostituto d'imposta sono quelle volte ad accertare l'ammontare del compenso e l'eventuale superamento della soglia limite annuale.
I soggetti che erogano i compensi devono rilasciare certificazione al percipiente attestante i compensi corrisposti e comunque devono presentare il modello 770 ancorché i compensi erogati non siano stati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.
5. Erogazioni liberali
Come precisato nella
Per le analoghe erogazioni effettuate da soggetti all'Irpeg la detrazione del 19 per cento va calcolata su un importo massimo di lire cinquecentomila.
Come chiarito nel regolamento -
- C.O.N.I.;
- Federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportiva;
- qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati.
6. Modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti
L'articolo 4 del regolamento -
Allo scopo di rendere effettivamente attuata la sopra richiamata disposizione, il comma 3 dell'articolo 4 del citato regolamento n. 473 prevede che i versamenti o i pagamenti di importi non inferiori a lire centomila eseguiti in difformità alle modalità prescritte, concorrono, in ogni caso, rispettivamente a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e comportano la decadenza dalle agevolazioni della
Infine, il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di attuazione prevede che tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 4 siano applicabili a tutti i soggetti che promuovono ovvero organizzano attività sportiva senza l'impiego di atleti che, al momento dello svolgimento della manifestazione o della prestazione, rivestano la qualifica di atleti professionisti secondo le disposizioni vigenti.
7. Adempimenti contabili
Ad integrazione dei chiarimenti forniti con la
Si precisa, altresì, che l'articolo 5, comma 4, del citato regolamento -
Con il medesimo articolo 5, comma 5, viene, infine, fissato, quale specifico adempimento contabile a carico delle associazioni sportive dilettantistiche che vogliano fruire dell'agevolazione dell'articolo 25, comma 1, della
Infine, si fa presente che nella precedente
Allegato 1
(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale)
(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).
1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della
a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1, della
3. All'articolo 2, comma 5, della
4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
5. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
«i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche».
6. All'articolo 91-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Allegato 2
MINISTERO DELLE FINANZE
Decreto ministeriale 10 novembre 1999
Limite annuo complessivo previsto dall'art. 25, comma 1, della
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Vista la
Visto l'art. 25, comma 1, della citata legge, il quale prevede che i proventi delle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del limite annuo complessivo di cui al citato art. 25, comma 1, della
Decreta:
1. L'importo complessivo dei proventi realizzati, in via occasionale e saltuaria, nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità nell'ambito di un numero complessivo non superiore a due eventi organizzati nel corso del periodo di imposta dalle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 1999
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro per i beni e le attività culturali
Melandri
Allegato 3
MINISTERO DELLE FINANZE
Decreto ministeriale 26 novembre 1999, n. 473
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 25 della
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 25 della
Visto, in particolare, il comma 7 del citato articolo 25 il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono emanate le relative modalità di attuazione, nonché le procedure di controllo;
Visto, altresì, il comma 8 dell'articolo 25 della citata
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Atteso che occorre provvedere all'emanazione del citato decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 7 dell'articolo 25 della
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la comunicazione n. 3-15414 del 14 ottobre 1999 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
1. Proventi che non concorrono alla formazione del reddito
1. Le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, della
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della
3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della
4. Le disposizioni concernenti i proventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della
5. I proventi di cui al comma 3, nei limiti ivi indicati, non si computano ai fini della determinazione dell'importo stabilito per avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della
2. Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sui compensi comunque denominati
1. I compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti alla propria attività, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino all'importo massimo complessivo annuo di L. 6.000.000.
2. La parte dei compensi che eccede i predetti limiti costituisce interamente reddito per il percipiente persona fisica, senza le esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per le singole categorie reddituali; le società o associazioni sportive dilettantistiche eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura fissata, per il primo scaglione di reddito, dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi e maggiorata delle aliquote di compartecipazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'atto del pagamento i percipienti autocertificano alle società o associazioni sportive dilettantistiche eventuali compensi della stessa natura loro erogati da altri soggetti.
3. I soggetti che erogano i compensi di cui al presente articolo certificano comunque ai percipienti i compensi corrisposti, anche se non assoggettati a ritenuta, e presentano, con le ordinarie modalità, la dichiarazione dei sostituti d'imposta.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano:
a) società sportive dilettantistiche, il C.O.N.I., le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;
b) compensi per le prestazioni inerenti la propria attività, quelli corrisposti per promuovere l'attività sportiva dilettantistica. Sono esclusi, invece, quelli erogati dall'organismo ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo svolgimento delle attività amministrative o, in generale, di gestione dell'organismo stesso nonché quelli corrisposti ad artisti o professionisti di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, o ad esercenti attività d'impresa di cui all'articolo 51, comma 1, dello stesso testo unico.
5. La disciplina fiscale dell'attività sportiva dilettantistica di cui al presente articolo sostituisce quella contenuta nella
3. Disciplina delle erogazioni liberali
1. Ai fini dell'applicazione della lettera i-ter) dell'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, per società sportive dilettantistiche s'intendono i soggetti di cui al precedente articolo 2.
4. Modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti e procedure di controllo
1. I versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente regolamento, comprese le erogazioni di cui al precedente articolo, i contributi a qualsiasi titolo corrisposti, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva o mediante carte di credito o bancomat.
2. I pagamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati dalle società e dalle associazioni di cui al presente regolamento per operazioni inerenti l'attività istituzionale, compresi i pagamenti dei compensi di cui all'articolo 2, sono eseguiti con le modalità previste dal comma 1.
3. I pagamenti o i versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati con modalità diverse da quelle previste nei precedenti commi concorrono in ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e, qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti gli altri soggetti che organizzano o promuovono attività sportive con l'impegno di atleti che, al momento dello svolgimento della prestazione, non rivestono la qualifica di professionisti secondo le disposizioni vigenti.
5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria procedono, anche sulla base di criteri selettivi fissati annualmente, al controllo dei soggetti di cui al presente regolamento.
5. Adempimenti contabili e documentali
1. Le associazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenute ad osservare gli adempimenti contabili e documentali previsti dall'articolo 2 della
2. I proventi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), della
3. A decorrere dal 1° gennaio 2000, in luogo degli adempimenti contabili e documentali di cui ai precedenti commi, le associazioni sportive di cui al comma 1 assolvono gli obblighi contabili e documentali secondo le disposizioni previste dal regolamento da emanare in attuazione del
4. I medesimi soggetti di cui al comma 1 conservano, altresì, copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti per il periodo previsto dall'articolo 43 del
5. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, redigono un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 novembre 1999
Il Ministro
Visco
Note
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 25 della
« Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della
a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'art. 1, comma 1, della
3. All'art. 2, comma 5, della
4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di L. 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
5. All'art. 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche".
6. All'art. 91-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 25 della
- Il
- La
- Il
- Si riporta il testo dell'art. 17 del
« Art. 17 (Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi). - 1. Il sesto comma dell'art. 74 del
Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al
- Il
- Il
- Il
- Il
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 25, comma 1, della
- Per il titolo della
- Si riporta il testo dell'art. 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della
«1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a L. 130.594.000, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'art. 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 35 del
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata
« Art. 2 (Regime speciale I.V.A. e imposte dirette). - 1. I soggetti di cui all'art. 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'art. 74, quinto comma, del
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'art. 39 del
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
« Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a L. 15.000.000 |
18,5% |
b) oltre L. 15.000.000 e fino a L. 30.000.000 |
26,5% |
c) oltre L 30.000.000 e fino a L. 60.000.000 |
33,5% |
d) oltre L. 60.000.000 e fino a L. 135.000.000 |
39,5% |
e) oltre L. 135.000.000 |
45,5% |
2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12,13 e 13-bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14».
- Si riporta il testo degli articoli 49, comma 1, 51, comma 1, e 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
« Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5».
« Art. 51 (Redditi di impresa). - 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa».
« Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) - l) (omissis);
m) le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla
- Per il testo dell'art. 25, comma 4, della
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 13-bis, comma 1, lettera 1-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, v. in nota al titolo.
Nota all'art. 4:
Per il titolo della
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 2 della
- Il
- Per il testo dell'art. 25, comma 1, lettere a) e b), della
- Il decreto ministeriale 18 maggio 1995 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1995.
- Per il titolo del
- Si riporta il testo degli articoli 43 e 22 del citato
« Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».
« Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili). - Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dei tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli Uffici del Registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività».