§ 98.1.41937 - Circolare 8 marzo 2000, n. 43/E .
Disposizioni in materia di società sportive dilettantistiche. Articolo 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133 e relativo regolamento di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/03/2000
Numero:43


Sommario
Art. 25 
Art. 1 
Art. 25  (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle Federazioni [...]
Art. 17  (Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi). - 1. Il sesto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal [...]
Art. 2  (Regime speciale I.V.A. e imposte dirette). - 1. I soggetti di cui all'art. 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli [...]
Art. 11  (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di [...]
Art. 49  (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per [...]
Art. 51  (Redditi di impresa). - 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, [...]
Art. 81  (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in [...]
Art. 43  (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la [...]
Art. 22  (Tenuta e conservazione delle scritture contabili). - Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e [...]


§ 98.1.41937 - Circolare 8 marzo 2000, n. 43/E .

Disposizioni in materia di società sportive dilettantistiche. Articolo 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133 e relativo regolamento di attuazione del 26 novembre 1999, n. 473.

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.

 

 

Alle Direzioni regionali delle Entrate 

 

Agli Uffici delle Entrate  

 

Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette  

 

Agli Uffici dell'I.V.A.  

 

Ai Centri di Servizio delle imposte dirette e  

 

indirette 

e, p. c: 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle 

 

Entrate 

 

Al Segretariato generale 

 

Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario  

 

Al Comando generale della Guardia di Finanza  

 

Alla Società italiana degli Autori ed Editori 

 

S.I.A.E. 

 

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano  

 

(C.O.N.I.) - Foro Italico 

 

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della 

 

programmazione economica 

 

Al Ministero per i beni e le attività culturali 

 

 

Premessa

Al fine di rafforzare il sostegno fiscale alle associazioni sportive dilettantistiche, di razionalizzare le agevolazioni e di introdurre maggiori elementi di trasparenza e chiarezza nel settore, nonché allo scopo di distinguere con maggiore facilità le associazioni sportive dilettantistiche meritevoli di tale qualificazione da quelle che fruiscono impropriamente del regime agevolativo, l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ha apportato rilevanti modifiche in materia.

Le disposizioni di attuazione dell'anzidetto articolo 25 della legge n. 133 del 1999 sono state dettate con regolamento del Ministro delle finanze - D.M. 26 novembre 1999, n. 473 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1999, Serie generale, n. 294.

Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 ed al regolamento di attuazione, D.M. n. 473 del 1999, sono stati forniti alcuni chiarimenti con circolare n. 231/E del 6 dicembre 1999 e circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999. Si ritiene di dover fornire ulteriori istruzioni in merito alla corretta applicazione della normativa dettata dall'articolo 25 della medesima legge n. 133 del 1999.

 

 

1. Proventi che non concorrono alla formazione del reddito

1.1 Ambito di operatività e contenuto della norma agevolativa

L'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 ha introdotto una nuova agevolazione tributaria a favore delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni contenute nella legge 16 dicembre 1991, n. 398.

L'articolo 1 del regolamento - D.M. n. 473 del 1999 - ha delimitato l'ambito soggettivo di applicazione della norma agevolativa, prevedendo che le disposizioni recate dal citato articolo 25, comma 1, si rivolgono alle associazioni sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali, purché siano riconosciute da enti di promozione sportiva. L'espresso richiamo operato dall'articolo 25, comma 1, ai soggetti che "si avvalgono dell'opzione" prevista dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 comporta l'esclusione dall'ambito applicativo della norma in esame dei soggetti che non siano destinatari della menzionata legge n. 398 del 1991 (es. enti commerciali, società cooperative a r.l., società a responsabilità limitata, soggette a precisi ed inderogabili obblighi contabili), nonché delle associazioni che non si siano avvalse dell'opzione.

L'agevolazione in argomento consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito imponibile di particolari proventi, indicati espressamente nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999.

In particolare, i proventi che non concorrono a formare il reddito delle associazioni sportive dilettantistiche sono i seguenti:

- proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali. La connessione con gli scopi istituzionali comporta che le attività commerciali debbano essere strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva e rese in concomitanza con lo svolgimento della medesima;

- proventi conseguiti a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsivoglia modalità.

A titolo esemplificativo possono annoverarsi fra gli anzidetti proventi quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di gadgets pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie ecc. Le raccolte di fondi possono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato.

L'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 stabilisce che l'agevolazione compete fino al limite predeterminato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità di governo competente in materia di sport (Ministro per i beni e le attività culturali). Tale limite è stato, attualmente, fissato, con D.M. 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1999 - Serie generale - n. 275, nella misura massima di lire cento milioni per periodo di imposta.

La norma in esame introduce in sostanza una forma di autofinanziamento, escludendo dal concorso alla formazione del reddito imponibile determinati proventi fino ad un importo massimo complessivo di cento milioni di lire.

1.2 Requisiti per fruire dell'agevolazione

I requisiti per fruire dell'agevolazione in esame sono stabilite dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 e dall'articolo 1, comma 3, del regolamento n. 473 del 1999.

In particolare, non concorrono a formare il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità, quando sussistano le seguenti condizioni:

- le attività e le raccolte di fondi abbiano carattere di occasionalità e saltuarietà;

- i proventi siano conseguiti nell'ambito di due manifestazioni per periodo di imposta;

- i proventi rientrino nel limite complessivo di lire cento milioni per periodo di imposta.

Ne consegue che costituiscono reddito imponibile delle associazioni in argomento la parte dei proventi eccedenti l'importo di lire cento milioni, i proventi derivanti da attività o da raccolte di fondi che non abbiano il carattere di occasionalità e saltuarietà, ovvero i proventi conseguiti oltre l'ambito delle due manifestazioni per periodo di imposta.

1.3 Trattamento tributario ai fini I.V.A.

Per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini I.V.A., è evidente che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive nell'ambito delle attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà sono, in base ai principi generali, escluse dal campo di applicazione dell'I.V.A.

1.4 Decorrenza della disposizione agevolativa

Per quanto concerne la decorrenza della disposizione agevolativa in esame, il regolamento - D.M. n. 473 del 1999 - chiarisce che la stessa riguarda solo i proventi conseguiti a seguito di manifestazioni realizzate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento. Pertanto, i benefici di che trattasi si applicano per le manifestazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2000, ancorché il periodo di imposta sia già in corso alla predetta data.

1.5 Rapporti fra la disposizione agevolativa di cui all'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 ed altre disposizione agevolative

Giova sottolineare che la speciale disposizione recata dal comma 1, lettera b), dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999, concernente le raccolte di fondi effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche, si applica, come chiarito dall'articolo 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, in luogo di quella generale contenuta nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riferita agli enti non commerciali, anche di tipo associativo, ivi compresi, quindi, quelli di cui all'articolo 111 dello stesso T.U.I.R.

Si chiarisce, altresì, che la disposizione agevolativa contenuta nel comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 non si applica a favore delle associazioni senza fine di lucro e delle pro-loco, che in forza dell'articolo 9 del decreto legge n. 417 del 1991 si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991. Invero, la disposizione in esame introduce una vera e propria ulteriore agevolazione in favore soltanto delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, senza che ciò determini una modifica di tale legge.

 

 

2. Elevazione a 360 milioni di lire del limite massimo dei proventi per beneficiare delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991

Il comma 2 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 ha stabilito che "a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni".

Al riguardo, nel regolamento - D.M. n. 473 del 1999 - nonché nella circolare n. 231/E del 6 dicembre 1999, è stato precisato che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999 - e cioè, ad esempio, per le associazioni con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2000, per le associazioni con periodo di imposta compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno, dal 1° luglio 1999 - possono avvalersi del regime tributario agevolato recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che svolgano senza scopo di lucro attività sportiva dilettantistica e che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire.

Dalla suddetta data, come chiarito nella citata circolare n. 231/E del 1999, tale nuovo limite di 360 milioni di lire si applica a regime senza necessità dell'adeguamento annuale operato nel passato.

Il comma 5 dell'articolo 1 del regolamento n. 473 esclude dal computo di detto limite di importo di 360 milioni di lire, i proventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999.

Si fa presente, come precisato nella circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999 al punto 6.9, che, per poter usufruire delle agevolazioni recate dalla legge n. 398 del 1991, occorre esercitare l'opzione prima dell'inizio dell'anno solare, a prescindere dalla cadenza dell'esercizio, dandone comunicazione all'ufficio della S.I.A.E. competente in ragione del domicilio fiscale dell'associazione. Simile comunicazione deve essere, altresì, effettuata all'ufficio I.V.A. o delle entrate, se istituito, secondo le disposizioni del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442. L'opzione è vincolante per un quinquennio.

Si precisa, infine, che l'elevazione del limite a 360 milioni di lire si applica anche alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco che, in forza dell'art. 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1997, n. 66, si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991.

 

 

3. Riduzione del coefficiente di redditività

Come evidenziato nella circolare n. 231/E del 1999, l'articolo 25, comma 3, della legge n. 133 del 1999 ha previsto, attraverso una specifica modifica dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991, che il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche venga determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento, in luogo di quello del 6 per cento originariamente stabilito, cui si deve aggiungere comunque, come in passato, l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

Tale nuovo coefficiente di redditività del 3 per cento, come precisato nella più volte richiamata circolare n. 231/E del 1999, è applicabile dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data del 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della citata legge n. 133 del 1999.

Il medesimo coefficiente si applica alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991.

 

 

4. Applicazione della ritenuta a titolo di imposta sui compensi corrisposti a terzi

4.1. Ambito di applicazione della norma

Il comma 4 dell'articolo 25 della legge in argomento introduce una nuova disciplina sui compensi corrisposti dalle società sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti la propria attività, superando il problema della qualificazione di tali redditi. Tale disciplina riguarda, per espressa previsione dell'articolo 2, comma 4, del regolamento - D.M. n. 473 del 1999 -, i compensi erogati per la promozione di attività sportive dilettantistiche dai seguenti soggetti:

- C.O.N.I.;

- Federazioni sportive nazionali;

- enti di promozione sportiva;

- altri soggetti comunque denominati, che in via istituzionale perseguono finalità sportive dilettantistiche, qualunque sia la loro veste giuridica (società, associazioni, enti o circoli ecc.), purché riconosciuti (affiliati) da uno degli organismi citati.

Pertanto, l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, rispetto a quello del comma 1 del medesimo articolo 25, risulta più ampio in quanto non è limitato alle sole associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della legge n. 398 del 1991.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina in esame, l'articolo 2 del più volte citato regolamento traduce il contenuto del comma 4 dell'articolo 25, riconducendo tra i compensi corrisposti a fronte di "prestazioni inerenti alla propria attività", quelli finalizzati alla promozione dell'attività sportiva dilettantistica.

La norma si propone di incentivare esclusivamente lo sport dilettantistico e le prestazioni che ne promuovono l'attività, dettando una disciplina di favore per i compensi corrisposti da tutti i soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni sportive dilettantistiche ovvero di attività, anche amministrative o di gestione, dirette alla promozione della pratica sportiva dilettantistica. La disciplina fiscale in esame non si applica, pertanto, ai compensi erogati dagli anzidetti soggetti per remunerare attività diverse da quelle finalizzate alla promozione dello sport dilettantistico.

Dalle disposizioni appena richiamate si evince che, nella particolare ipotesi in cui i soggetti individuati all'articolo 2, comma 4, lettera a), del menzionato regolamento intrattengano rapporti con persone fisiche addette a settori diversi di attività, occorrerà scomputare, dall'ammontare complessivo dei compensi erogati, quella parte di essi che, analiticamente o proporzionalmente commisurata all'attività di promozione dello sport dilettantistico, può fruire dell'agevolazione trattata al successivo punto 4.2.

L'articolo 2, comma 4, lettera b), del regolamento - D.M. n. 473 del 1999 -, esclude poi, in ogni caso, dalla disciplina in esame i compensi erogati dagli enti in argomento ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo svolgimento delle attività amministrative o di gestione, agli artisti e professionisti di cui all'articolo 49, comma 1, del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986), ed agli esercenti attività di impresa di cui all'articolo 51, comma 1, del medesimo testo unico.

4.2 Disciplina tributaria dei compensi corrisposti a terzi

I compensi corrisposti dalle società sportive dilettantistiche, come individuati al punto 4.1, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica fino ad un ammontare, per ciascuna prestazione autonomamente considerata, di lire novantamila e fino all'importo complessivo annuo di lire sei milioni. La quota-parte dei compensi che eccede tali limiti costituisce per il percipiente reddito imponibile, direttamente assoggettato all'atto della corresponsione a ritenuta a titolo di imposta con aliquota pari a quella prevista dall'articolo 11 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986) per il primo scaglione di reddito (attualmente 18,5 per cento), maggiorata delle quote di compartecipazione delle addizionali Irpef. Conseguentemente tali compensi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef del percipiente.

La quota dei compensi che eccede i limiti prefissati di lire novantamila e di lire sei milioni viene interamente assoggettata a tassazione senza ulteriori esclusioni, riduzioni o deduzioni riconducibili alle singole categorie reddituali.

In sostanza, fino a quando il percipiente non superi l'importo massimo complessivo di sei milioni di lire sono escluse dalla tassazione le prime novantamila lire di compenso per ciascuna prestazione, mentre la quota-parte del compenso eccedente deve essere assoggettata a ritenuta a titolo di imposta. Qualora, invece, il percipiente abbia superato il limite complessivo di lire sei milioni tutte le ulteriori somme devono essere assoggettate a tassazione con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta.

Per la corretta applicazione della norma, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a tassazione "del compenso eccedente la somma di lire 90.000", si rende comunque necessario individuare e valorizzare le singole prestazioni anche nell'ipotesi in cui il compenso sia unitariamente convenuto a fronte di più prestazioni. In tal caso, si dovrà ripartire proporzionalmente il compenso tra le varie prestazioni individuate ai fini della sua commisurazione al limite di lire novantamila.

Va, infine, sottolineato che la nuova disciplina fiscale recata dal più volte citato articolo 25 sostituisce quella contenuta nella legge 25 novembre 1986, n. 80.

4.3 Adempimenti

I percipienti devono, all'atto del pagamento, ma prima dell'effettivo esborso del compenso, autocertificare agli enti eroganti l'ammontare di tutti gli eventuali compensi della stessa natura già percepiti.

Le verifiche richieste al sostituto d'imposta sono quelle volte ad accertare l'ammontare del compenso e l'eventuale superamento della soglia limite annuale.

I soggetti che erogano i compensi devono rilasciare certificazione al percipiente attestante i compensi corrisposti e comunque devono presentare il modello 770 ancorché i compensi erogati non siano stati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

 

 

5. Erogazioni liberali

Come precisato nella circolare n. 247/E del 1999 nel punto 1.14, l'articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, modificando con l'aggiunta della lettera "i-ter)" l'articolo 13-bis, comma 1, del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986), ha previsto la possibilità per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore delle società sportive dilettantistiche di fruire di una detrazione d'imposta lorda del 19 per cento calcolata su un importo massimo complessivo annuo di un milione di lire.

Per le analoghe erogazioni effettuate da soggetti all'Irpeg la detrazione del 19 per cento va calcolata su un importo massimo di lire cinquecentomila.

Come chiarito nel regolamento - D.M. n. 473 del 1999 - per società sportive dilettantistiche, destinatarie delle suddette erogazioni, si intendono i seguenti soggetti:

- C.O.N.I.;

- Federazioni sportive nazionali;

- enti di promozione sportiva;

- qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati.

 

 

6. Modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti

L'articolo 4 del regolamento - D.M. n. 473 del 1999 - prevede che tutti i versamenti effettuati a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché i pagamenti eseguiti dalle medesime, di importi non inferiori a lire centomila, ivi compresi le erogazioni liberali, i contributi, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, nonché i compensi comunque denominati corrisposti dalle predette società, debbono essere disposti attraverso conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva, ovvero effettuati mediante carte di credito o bancomat o altri sistemi di pagamento, che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati alla associazione sportiva destinataria dei versamenti.

Allo scopo di rendere effettivamente attuata la sopra richiamata disposizione, il comma 3 dell'articolo 4 del citato regolamento n. 473 prevede che i versamenti o i pagamenti di importi non inferiori a lire centomila eseguiti in difformità alle modalità prescritte, concorrono, in ogni caso, rispettivamente a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e comportano la decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398 del 1991.

Infine, il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di attuazione prevede che tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 4 siano applicabili a tutti i soggetti che promuovono ovvero organizzano attività sportiva senza l'impiego di atleti che, al momento dello svolgimento della manifestazione o della prestazione, rivestano la qualifica di atleti professionisti secondo le disposizioni vigenti.

 

 

7. Adempimenti contabili

Ad integrazione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 247/E del 1999, punto 6.9, si evidenzia la necessità dell'annotazione separata dei proventi dell'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), al fine di consentire all'amministrazione finanziaria il riscontro ed il controllo degli anzidetti proventi.

Si precisa, altresì, che l'articolo 5, comma 4, del citato regolamento - D.M. n. 473 del 1999 - impone l'obbligo di conservare copia della documentazione concernente incassi e pagamenti delle associazioni sportive dilettantistiche per tutto il periodo per cui è possibile esperire l'azione di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, come previsto dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Con il medesimo articolo 5, comma 5, viene, infine, fissato, quale specifico adempimento contabile a carico delle associazioni sportive dilettantistiche che vogliano fruire dell'agevolazione dell'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, un obbligo di rendicontazione analogo a quello stabilito dall'articolo 20, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per gli enti non commerciali destinatari dell'articolo 108, comma 2-bis, lett. a), del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986). Per espressa previsione normativa la suddetta rendicontazione deve essere tenuta e conservata ai sensi dell'articolo 22 del citato D.P.R. n. 600 del 1973.

Infine, si fa presente che nella precedente circolare n. 247/E del 1999 al punto 2, paragrafo 6.9, si è fatto erroneamente riferimento all'anno invece che al mese. Conseguentemente il primo periodo del menzionato punto 2 deve essere letto correttamente nel modo seguente: «Qualora i presupposti vengano meno nel corso dell'anno, l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i cennati requisiti;».

 

 

Allegato 1

Legge 13 maggio 1999, n. 133

(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale)

Art. 25

(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).

1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità di governo competente in materia di sport:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

3. All'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche».

6. All'articolo 91-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla metà».

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonché le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

 

Allegato 2

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreto ministeriale 10 novembre 1999

Limite annuo complessivo previsto dall'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per le associazioni sportive dilettantistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e

IL MINISTRO PER I BENI

E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Visto l'art. 25, comma 1, della citata legge, il quale prevede che i proventi delle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, nonché quelli realizzati per il tramite di raccolta di fondi effettuata con qualsiasi modalità, non concorrono alla formazione del reddito di dette associazioni sportive dilettantistiche se sono percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del limite annuo complessivo di cui al citato art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Decreta:

     Art. 1

1. L'importo complessivo dei proventi realizzati, in via occasionale e saltuaria, nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità nell'ambito di un numero complessivo non superiore a due eventi organizzati nel corso del periodo di imposta dalle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che non concorrono alla formazione del reddito delle predette associazioni, è stabilito nella misura massima di lire cento milioni per periodo di imposta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1999

Il Ministro delle finanze

Visco

Il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

Amato

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Melandri

 

 

Allegato 3

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreto ministeriale 26 novembre 1999, n. 473

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, che modifica l'attuale regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche;

Visto, in particolare, il comma 7 del citato articolo 25 il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono emanate le relative modalità di attuazione, nonché le procedure di controllo;

Visto, altresì, il comma 8 dell'articolo 25 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 7 del medesimo articolo si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportiva con l'impegno di atleti che non rivestono la qualifica di professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con cui è stata riordinata la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, che detta disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e, in particolare, l'articolo 17, che sostituisce il sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che detta disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e dei versamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Atteso che occorre provvedere all'emanazione del citato decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 7 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la comunicazione n. 3-15414 del 14 ottobre 1999 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

1. Proventi che non concorrono alla formazione del reddito

1. Le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999, le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire, possono avvalersi delle disposizioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991.

3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non concorrono a formare il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche indicate nel comma 1 i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità, purché le attività e le raccolte di fondi anzidette abbiano carattere di occasionalità e saltuarietà. Detti proventi non concorrono a formare il reddito imponibile fino all'ammontare complessivo conseguito dalle medesime associazioni nel corso di un periodo d'imposta, nell'ambito di due manifestazioni e comunque per un importo non superiore al limite fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Le disposizioni concernenti i proventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 si applicano, per le associazioni indicate nello stesso comma, in luogo delle disposizioni recate dall'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. I proventi di cui al comma 3, nei limiti ivi indicati, non si computano ai fini della determinazione dell'importo stabilito per avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e del reddito imponibile di cui all'articolo 2, comma 5, della medesima legge, se conseguiti a seguito di manifestazioni realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sui compensi comunque denominati

1. I compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti alla propria attività, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino all'importo massimo complessivo annuo di L. 6.000.000.

2. La parte dei compensi che eccede i predetti limiti costituisce interamente reddito per il percipiente persona fisica, senza le esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per le singole categorie reddituali; le società o associazioni sportive dilettantistiche eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura fissata, per il primo scaglione di reddito, dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi e maggiorata delle aliquote di compartecipazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'atto del pagamento i percipienti autocertificano alle società o associazioni sportive dilettantistiche eventuali compensi della stessa natura loro erogati da altri soggetti.

3. I soggetti che erogano i compensi di cui al presente articolo certificano comunque ai percipienti i compensi corrisposti, anche se non assoggettati a ritenuta, e presentano, con le ordinarie modalità, la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano:

a) società sportive dilettantistiche, il C.O.N.I., le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;

b) compensi per le prestazioni inerenti la propria attività, quelli corrisposti per promuovere l'attività sportiva dilettantistica. Sono esclusi, invece, quelli erogati dall'organismo ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo svolgimento delle attività amministrative o, in generale, di gestione dell'organismo stesso nonché quelli corrisposti ad artisti o professionisti di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, o ad esercenti attività d'impresa di cui all'articolo 51, comma 1, dello stesso testo unico.

5. La disciplina fiscale dell'attività sportiva dilettantistica di cui al presente articolo sostituisce quella contenuta nella legge 25 marzo 1986, n. 80. I riferimenti alla predetta legge n. 80 del 1986 contenuti nell'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi e nelle altre disposizioni di carattere fiscale, devono intendersi operati all'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e alle norme di attuazione recate dal presente decreto.

3. Disciplina delle erogazioni liberali

1. Ai fini dell'applicazione della lettera i-ter) dell'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, per società sportive dilettantistiche s'intendono i soggetti di cui al precedente articolo 2.

4. Modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti e procedure di controllo

1. I versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente regolamento, comprese le erogazioni di cui al precedente articolo, i contributi a qualsiasi titolo corrisposti, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva o mediante carte di credito o bancomat.

2. I pagamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati dalle società e dalle associazioni di cui al presente regolamento per operazioni inerenti l'attività istituzionale, compresi i pagamenti dei compensi di cui all'articolo 2, sono eseguiti con le modalità previste dal comma 1.

3. I pagamenti o i versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati con modalità diverse da quelle previste nei precedenti commi concorrono in ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e, qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti gli altri soggetti che organizzano o promuovono attività sportive con l'impegno di atleti che, al momento dello svolgimento della prestazione, non rivestono la qualifica di professionisti secondo le disposizioni vigenti.

5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria procedono, anche sulla base di criteri selettivi fissati annualmente, al controllo dei soggetti di cui al presente regolamento.

5. Adempimenti contabili e documentali

1. Le associazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenute ad osservare gli adempimenti contabili e documentali previsti dall'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che disciplina l'imposta sugli spettacoli, e dal decreto ministeriale 18 maggio 1995 concernente l'approvazione dei modelli di distinta e di dichiarazione di incasso e delle relative modalità di compilazione per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco.

2. I proventi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, che non concorrono alla formazione del reddito sono annotati separatamente nella distinta o nella dichiarazione di incasso previste dal decreto ministeriale 18 maggio 1995.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000, in luogo degli adempimenti contabili e documentali di cui ai precedenti commi, le associazioni sportive di cui al comma 1 assolvono gli obblighi contabili e documentali secondo le disposizioni previste dal regolamento da emanare in attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli.

4. I medesimi soggetti di cui al comma 1 conservano, altresì, copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, redigono un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 novembre 1999

Il Ministro

Visco

 

 

Note

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133:

«     Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'autorità di governo competente in materia di sport:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in L. 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

3. All'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".

4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di L. 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. All'art. 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche".

6. All'art. 91-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera 1-ter), ridotto alla metà".

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonché le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a L. 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

Note alle premesse:

- Per il testo dell'art. 25 della legge n. 133/1999, v. in nota al titolo.

- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998.

- La legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante: "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972.

- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi":

«     Art. 17 (Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi). - 1. Il sesto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art. 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973.

- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante: "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 25, comma 1, della legge n. 133/1999, v. nota al titolo.

- Per il titolo della legge n. 398/1999 v. nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione».

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398:

«1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a L. 130.594.000, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'art. 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi».

- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 16 dicembre 1991, n. 398:

«     Art. 2 (Regime speciale I.V.A. e imposte dirette). - 1. I soggetti di cui all'art. 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali.

3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n 18, in materia di scontrino fiscale.

5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 6 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«     Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a L. 15.000.000 

18,5% 

b) oltre L. 15.000.000 e fino a L. 30.000.000 

26,5% 

c) oltre L 30.000.000 e fino a L. 60.000.000 

33,5% 

d) oltre L. 60.000.000 e fino a L. 135.000.000 

39,5% 

e) oltre L. 135.000.000 

45,5% 

2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12,13 e 13-bis.

3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14».

- Si riporta il testo degli articoli 49, comma 1, 51, comma 1, e 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«     Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5».

«     Art. 51 (Redditi di impresa). - 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa».

«     Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) - l) (omissis);

m) le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80».

- Per il testo dell'art. 25, comma 4, della legge n. 133/1999 v. in nota al titolo.

Nota all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 13-bis, comma 1, lettera 1-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, v. in nota al titolo.

Nota all'art. 4:

Per il titolo della legge n. 398/1991, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

- Per il testo dell'art. 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, v. nelle note all'art. 1.

- Il D.P.R. n. 640/1972 reca "Imposta sugli spettacoli".

- Per il testo dell'art. 25, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 133/1999, v. in nota al titolo.

- Il decreto ministeriale 18 maggio 1995 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1995.

- Per il titolo del D.Lgs. n. 60/1999, v. nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 43 e 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

«     Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».

«     Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili). - Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dei tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli Uffici del Registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività».