§ 95.1.201 - Circolare 6 dicembre 1999, n. 231.
IVA e imposte sui redditi - Applicazione alle Associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni di cui all'art. 25, commi 2 e 3, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:06/12/1999
Numero:231

§ 95.1.201 - Circolare 6 dicembre 1999, n. 231. [1]

IVA e imposte sui redditi - Applicazione alle Associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni di cui all'art. 25, commi 2 e 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

 

     In relazione alle recenti disposizioni recate dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti sostanziali modifiche al regime fiscale applicabile alle attività svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche, sono stati chiesti urgenti chiarimenti in ordine alla decorrenza delle disposizioni contenute in particolare nei commi 2 e 3 del citato art. 25 della legge n. 133 del 1999, tenendo conto che la platea dei soggetti interessati, nella specie le associazioni sportive dilettantistiche, hanno, per la maggior parte, il periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. Infatti, dal momento che la stagione sportiva si articola dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, dette associazioni chiudono l'esercizio sociale il 30 giugno di ciascun anno.

     Al riguardo si ricorda anzitutto che il comma 2 dell'art. 25 della legge n. 133 del 1999 ha stabilito che "A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1999 n. 133, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni".

     Ne consegue pertanto che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999) - e cioè dal 1° gennaio 2000, per le associazioni con periodo di imposta coincidente con l'anno solare e dal 1 luglio 1999, per le associazioni con periodo di imposta 1 luglio/30 giugno - possono avvalersi del regime tributario agevolato recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che svolgano attività sportiva dilettantistica e che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire.

     Dalla suddetta data tale nuovo limite di 360 milioni di lire si applica a regime senza necessità dell'adeguamento annuale operato nel passato, in quanto la formulazione letterale dell'art. 25, comma 2, della stessa legge n. 133 induce a ritenere tacitamente abrogato il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 398 del 1991.

     Il medesimo limite si applica, conseguentemente, con le stesse decorrenze, alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco, alle quali l'art. 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ha esteso l'applicabilità del regime tributario previsto dalla legge n. 398 del 1991.

     Si richiama, altresì l'attenzione sulla circostanza che anche la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 25 della legge n. 133 del 1999 non contiene rinvii a norme di attuazione. Essa prevede, attraverso una specifica modifica dell'art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991, che il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche venga determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento, in luogo di quello del 6 per cento originariamente stabilito.

     Sulla base del tenore letterale della norma e dei principi generali in materia di imposte sui redditi, per i quali rileva il reddito come determinato alla fine del periodo di imposta, tale coefficiente di redditività del 3 per cento si rende pertanto applicabile dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data del 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della citata legge n. 133 del 1999.

     Tale coefficiente, con la medesima decorrenza, si applica alle menzionate associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco.

     Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.


[1] Emessa dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir.Centrale: Affari giuridici e contenz. tributario.