Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 06/12/1999 |
Numero: | 231 |
§ 95.1.201 - Circolare 6 dicembre 1999, n. 231. [1]
IVA e imposte sui redditi - Applicazione alle Associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni di cui all'art. 25, commi 2 e 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
In relazione alle recenti disposizioni recate dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti sostanziali modifiche al regime fiscale applicabile alle attività svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche, sono stati chiesti urgenti chiarimenti in ordine alla decorrenza delle disposizioni contenute in particolare nei commi 2 e 3 del citato art. 25 della legge n. 133 del 1999, tenendo conto che la platea dei soggetti interessati, nella specie le associazioni sportive dilettantistiche, hanno, per la maggior parte, il periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. Infatti, dal momento che la stagione sportiva si articola dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, dette associazioni chiudono l'esercizio sociale il 30 giugno di ciascun anno.
Al riguardo si ricorda anzitutto che il comma 2 dell'art. 25 della
Ne consegue pertanto che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999 (data di entrata in vigore della
Dalla suddetta data tale nuovo limite di 360 milioni di lire si applica a regime senza necessità dell'adeguamento annuale operato nel passato, in quanto la formulazione letterale dell'art. 25, comma 2, della stessa legge n. 133 induce a ritenere tacitamente abrogato il comma 3 dell'art. 1 della
Il medesimo limite si applica, conseguentemente, con le stesse decorrenze, alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco, alle quali l'art. 9-bis del
Si richiama, altresì l'attenzione sulla circostanza che anche la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 25 della
Sulla base del tenore letterale della norma e dei principi generali in materia di imposte sui redditi, per i quali rileva il reddito come determinato alla fine del periodo di imposta, tale coefficiente di redditività del 3 per cento si rende pertanto applicabile dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data del 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della citata
Tale coefficiente, con la medesima decorrenza, si applica alle menzionate associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
[1] Emessa dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir.Centrale: Affari giuridici e contenz. tributario.