Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/12/1999 |
Numero: | 231 |
§ 98.1.41545 - Circolare 6 dicembre 1999, n. 231/E .
Irpeg, I.V.A. e imposte sui redditi - Applicazione alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni di cui all'art. 25, commi 2 e 3, della l. 13 maggio 1999, n. 133 .
Emanata dal Ministero delle finanze.
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Alle Direzioni regionali delle Entrate |
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Agli Uffici delle Entrate |
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Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette |
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Agli Uffici I.V.A. |
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Ai Centri di Servizio delle imposte dirette ed |
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indirette |
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Alla Società Italiana degli Autori ed Editori |
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S.I.A.E. |
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Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano -CONI- |
e, p. c.: |
Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle |
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Entrate |
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All'Ufficio del Segretario generale |
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Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario |
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Al Comando generale della Guardia di Finanza |
In relazione alle recenti disposizioni recate dall'art. 25 della
Al riguardo si ricorda anzitutto che il comma 2 dell'art. 25 della
Ne consegue pertanto che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999 (data di entrata in vigore delle
Dalla suddetta data tale nuovo limite di 360 milioni di lire si applica a regime senza necessità dell'adeguamento annuale operato nel passato, in quanto la formulazione letterale dell'art. 25, comma 2, della stessa
Il medesimo limite si applica, conseguentemente, con le stesse decorrenze, alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco, alle quali l'art. 9-bis del
Si richiama, altresì l'attenzione sulla circostanza che anche la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 25 della
Sulla base del tenore letterale della norma e dei principi generali in materia di imposte sui redditi, per i quali rileva il reddito come determinato alla fine del periodo di imposta, tale coefficiente di redditività del 3 per cento si rende pertanto applicabile dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data del 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della citata
Tale coefficiente, con la medesima decorrenza, si applica alle menzionate associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.