§ 98.1.40372 - Circolare 5 febbraio 1999, n. 28/E .
Regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di I.V.A. e tributi diretti. Differimento dei termini di cui all'art. 3 della L. 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/02/1999
Numero:28

§ 98.1.40372 - Circolare 5 febbraio 1999, n. 28/E .

Regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di I.V.A. e tributi diretti. Differimento dei termini di cui all'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, previsto dall'art. 12 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

 

 

 

Alle Direzioni regionali delle entrate 

 

Agli Uffici delle entrate 

 

Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette 

 

Agli Uffici I.V.A. 

 

Ai Centri di servizio 

 

 

 

e, p.c. 

 

 

Al Segretario generale 

 

Al Servizio consultivo e ispettivo tributario 

 

Al Comando generale della Guardia di  

 

finanza 

 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento 

 

delle entrate 

 

 

Premessa

L'art. 12 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ha ulteriormente differito al 2 marzo 1999 il termine (originariamente fissato al 30 settembre 1997 e già prorogato al 28 febbraio 1998 dall'art. 23, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) per usufruire della regolarizzazione relativa agli omessi o tardivi versamenti in materia di I.V.A., di imposte sui redditi e di ritenute, di cui ai commi 204, 208 e 209 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

La nuova norma ha anche ampliato l'ambito di operatività temporale della sanatoria che adesso riguarda anche gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1° gennaio - 31 dicembre 1996.

Nel richiamare al riguardo le istruzioni già impartite in precedenza e, in particolare, quelle contenute nella circolare 17 febbraio 1997, n. 43/E, nella circolare 15 aprile 1997, n. 110/E, nella circolare 29 luglio 1997 n. 214/E e nella circolare 6 febbraio 1998, n. 43/E, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti, allo scopo di consentire un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni.

 

 

1. Imposta sul valore aggiunto.

1.1. Regolarizzazione spontanea

In ordine alla possibilità di regolarizzare spontaneamente gli omessi o tardivi versamenti relativi agli anni 1993, 1994 e 1995, possono essere utilmente richiamate le considerazioni svolte nella parte I, rispettivamente ai punti 1.1 e 1.2, della richiamata circolare n. 214/E del 1997, con l'ovvia precisazione che i versamenti delle imposte (se ancora dovute) e delle relative soprattasse previste dall'art. 3, comma 204, della legge n. 662 del 1996 devono essere effettuati entro il perentorio termine del 2 marzo 1999 (sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 1998) ma comunque prima che le violazioni siano constatate o siano iniziate nei confronti del contribuente ispezioni o verifiche.

Relativamente ai versamenti periodici e di conguaglio riguardanti il 1996, gli stessi sono ora sanabili, sempre in via spontanea, mediante il pagamento di una maggiorazione pari al dieci per cento dell'imposta, come stabilito espressamente nei commi 2 e 3 dell'articolo 12 in esame.

Peraltro, in caso di regolarizzazione spontanea eseguita in sede di dichiarazione annuale (senza aver beneficiato delle riduzioni previste per il c.d. ravvedimento) gli omessi versamenti periodici relativi al suddetto anno 1996 non possono beneficiare della riduzione a metà della suddetta misura del dieci per cento (secondo quanto stabilito dal comma 204, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996), dal momento che tale ultima disposizione, pur se richiamata dall'attuale norma di proroga, contempla unicamente gli anni 1993, 1994 e 1995.

L'estensione dell'ambito di operatività della sanatoria all'anno 1996 porta a ritenere che l'intervenuta completa regolarizzazione di tale periodo d'imposta sia assorbente dell'eventuale omesso o tardivo versamento dell'acconto I.V.A., allora sanzionato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 405 del 1990.

Restano fermi, com'è ovvio, gli adempimenti aggiuntivi e le norme procedurali originariamente previsti e non contrastanti con le nuove disposizioni. In particolare, permane l'obbligo di presentare all'Ufficio I.V.A. (o all'Ufficio delle entrate, se istituito) l'istanza prevista dall'articolo 3, comma 207, della legge n. 662 del 1996 entro quindici giorni dal pagamento, a pena di decadenza.

1.2. Regolarizzazione successiva alla constatazione della violazione o all'iscrizione a ruolo

Il differimento del termine al 2 marzo 1999 riguarda anche, per espressa previsione normativa, le fattispecie previste dall'articolo 3, comma 208, della legge n. 662, ossia tutti quei casi in cui, alla data del 1° gennaio 1999, l'imposta risulti già iscritta a ruolo e non sia stata ancora notificata la relativa cartella di pagamento, oppure, alla stessa data, sia stata notificata la cartella e non sia ancora scaduto il termine per il pagamento ivi indicato.

In detta ipotesi, avvenuta entro il 2 marzo 1999 la notifica della cartella, il versamento dell'imposta deve essere effettuato al concessionario della riscossione entro il termine indicato nella cartella stessa, mentre il versamento delle sanzioni (nella misura prevista dall'articolo 3, comma 206, della legge n. 662) deve avvenire, sempre a pena di decadenza, entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta oppure, nei soli casi in cui risulta oggettivamente impossibile rispettare tale breve termine (per esempio, pagamento dell'imposta indicata in cartella avvenuto nel corso del 1998), entro il 2 marzo 1999.

In ordine alle misure stabilite dal citato comma 206, si ricorda che la maggiorazione relativa all'anno 1993 è del trentacinque per cento, ossia superiore alla sanzione del trenta per cento ora prevista in via generale per gli omessi versamenti dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. La regolarizzazione di cui trattasi rimane, tuttavia, conveniente ove si consideri che, aderendo alla stessa, non si rendono più dovuti gli interessi moratori.

Come già chiarito al punto 1.2 della circolare n. 43/E del 1998, la riapertura dei termini non può non riguardare anche le fattispecie previste dal più volte citato comma 206, anche se tale norma non risulta esplicitamente richiamata dall'articolo 12 in esame. In tali casi, essendo già scaduti i termini indicati negli eventuali avvisi di pagamento già notificati, la regolarizzazione deve intendersi consentita eseguendo i dovuti versamenti entro il 2 marzo 1999.

Da ultimo, sembra opportuno evidenziare che la sanatoria relativa al 1996 eseguita successivamente all'iscrizione a ruolo o, comunque, dopo la constatazione della violazione o l'inizio di ispezioni o verifiche, comporta il pagamento della maggiorazione nella misura del venti per cento di cui al comma 206 e non quella del dieci per cento prevista dall'art. 12, comma 3, della legge n. 448 del 1998 con esclusivo riferimento ai casi di regolarizzazione spontanea.

1.3. Detrazione dei crediti d'imposta

Il comma 3 dell'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dettava, com'è noto, delle particolari modalità di regolarizzazione, attraverso l'utilizzo del credito d'imposta spettante ad una categoria di contribuenti ivi ben specificata, vale a dire di quei soggetti che non avevano utilizzato detto credito d'imposta in conseguenza di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'art. 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

La ricostruzione del quadro normativo oggi vigente, alla luce dell'ultima legge di proroga, conduce alla conclusione che la suddetta norma deve ritenersi tuttora in vigore.

Occorre, infatti, considerare che l'art. 23 della citata legge n. 449 del 1997, sotto il titolo di "Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662", aveva per l'appunto integrato le disposizioni dell'originario testo di quest'ultima legge, con la previsione della particolare forma di estinzione del debito d'imposta in discorso.

L'attuale legge di proroga ha inciso essenzialmente, come già detto, sul termine finale utile per fruire della sanatoria, senza modificare in sostanza la restante parte della normativa, tra cui quella che regolava le modalità di versamento. Tra queste ultime, va annoverata quella oggetto del presente paragrafo, la quale si era venuta ad aggiungere, per effetto della citata legge n. 449 del 1997, a quelle originariamente stabilite.

Anche su tale punto si fa, pertanto, rinvio alla richiamata circolare 6 febbraio 1998, n. 43/E, non senza ribadire che i soggetti i quali intendono avvalersi dello scomputo del predetto credito d'imposta in sede di versamento delle somme dovute ai fini della regolarizzazione, vengono necessariamente a rinunciare all'eccedenza del credito medesimo, eventualmente scaturente dalla operazione di scomputo.

 

 

2. Imposte sui redditi.

2.1. Regolarizzazione spontanea

Se nel frattempo non è stata notificata la cartella di pagamento, gli omessi o ritardati pagamenti dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese e delle imposte sostitutive, nonché delle maggiorazioni di imposta a titolo di conguaglio e del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta o agli esercizi chiusi entro il 31 dicembre degli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, entro il 2 marzo 1999.

La regolarizzazione comporta il pagamento, entro il predetto termine perentorio del 2 marzo 1999, delle somme dovute a titolo di imposta o di contributo, a suo tempo non versate, maggiorate di un importo a titolo di soprattassa ovvero il pagamento della sola maggiorazione in caso di tardivo versamento delle somme dovute a titolo di imposta o di contributo.

Il comma 3 dell'art. 12 della legge n. 448 del 1998 ha confermato le misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, che per comodità di consultazione si riportano:

- Anno 1992: 30 per cento;

- Anno 1993: 25 per cento;

- Anno 1994: 20 per cento;

- Anno 1995: 15 per cento.

Come già accennato nella premessa, l'art. 12 della legge n. 448 del 1998 ha ampliato l'ambito di operatività temporale della sanatoria prevedendo la possibilità di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, anche gli omessi e ritardati versamenti delle imposte e dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 1° gennaio - 31 dicembre 1996.

La regolarizzazione comporta il pagamento, entro il termine perentorio del 2 marzo 1999, delle somme dovute a titolo di imposta o di contributo, a suo tempo non versate, maggiorate di un importo a titolo di soprattassa pari al 10 per cento. Per i tardivi versamenti, invece, la regolarizzazione comporta il pagamento della sola maggiorazione del 10 per cento.

La regolarizzazione degli omessi versamenti del contributo straordinario per l'Europa comporta il pagamento, entro il predetto termine del 2 marzo 1999, di una somma pari al 40 per cento dell'importo originariamente dovuto e non versato, maggiorata di un importo a titolo di soprattassa pari al 10 per cento dell'intero importo del contributo non versato alle prescritte scadenze. Per i tardivi versamenti, invece, la regolarizzazione comporta il pagamento della sola soprattassa, pari al 10 per cento dell'intero importo versato in ritardo.

2.2. Cartelle di pagamento notificate dopo il 30 settembre 1997

Poiché l'art. 12 della legge n. 448 del 1998 non prevede alcun differimento del termine indicato al comma 210 del richiamato art. 3 della legge n. 662 del 1996, non è possibile avvalersi della sanatoria con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dopo il 30 settembre 1997.

 

 

3. Ritenute.

Com'è noto, l'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel modificare i commi 204, 208 e 209 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aveva esteso anche ai sostituti d'imposta la possibilità di regolarizzare gli omessi e tardivi versamenti delle ritenute.

Anche i sostituti d'imposta possono quindi regolarizzare, entro il 2 marzo 1999, gli omessi o tardivi versamenti delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni Mod. 770 relative agli anni dal 1992 al 1996.

La regolarizzazione comporta il pagamento, entro il termine perentorio del 2 marzo 1999, delle ritenute a suo tempo non versate, maggiorate dell'importo a titolo di soprattassa previsto per l'anno di riferimento, ovvero il pagamento della sola maggiorazione nelle ipotesi di tardivo versamento delle ritenute.

 

 

4. Modalità di pagamento delle somme oggetto di regolarizzazione.

Il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione degli omessi o tardivi versamenti deve essere eseguito utilizzando il modello F24, approvato con decreto dirigenziale 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento straordinario n. 295 del 18 dicembre 1998.

Per comodità di consultazione, si riportano i codici-tributi da utilizzare, con le relative legende:

4209 Irpef - imposta e soprattassa - omesso versamento

3209 Ilor - imposta e soprattassa - omesso versamento

2209 Irpeg - imposta e soprattassa - omesso versamento

1209 Altre imposte e relative soprattasse dovute per omesso versamento

1211 Imposta sul patrimonio netto dell'impresa e soprattassa - omesso versamento

8893 Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e soprattassa - omesso versamento

1141 Ritenute operate dai sostituti d'imposta - Imposta e sanzione - omesso versamento

6366 Omessi versamenti - Sanatoria I.V.A.

6500 Sanzioni in materia di I.V.A.

Per l'omesso versamento del contributo straordinario per l'Europa, il cui versamento doveva essere eseguito in autotassazione o dai sostituti di imposta, si utilizza il codice-tributo 1209.

Il periodo di riferimento da riportare sui modelli F24 è l'anno per il quale si effettua il versamento da indicare nella forma OOOOAAAA per i codici 4209, 6366 e 6500 e AAAAAAAA per i codici 3209, 2209, 1209, 1211, 8893, 1141.

È appena il caso di precisare che gli importi dovuti non possono essere indicati nella colonna "importi a credito compensati".

Tali tributi devono affluire per intero all'Erario, e precisamente al Capo VI, Capitolo 1052, non articolato per quanto riguarda i codici 4209, 3209, 2209, 1209, 1211 e 8893, e al Capo VIII, Capitolo 1203, per i codici 6366 e 6500.

Non essendo possibile indicare nel modello F24 il codice ufficio del Centro di servizio o dell'Ufficio delle imposte dirette ove era stata presentata la dichiarazione oggetto di regolarizzazione, si ritiene utile che il contribuente comunichi al competente Centro di servizio o Ufficio l'avvenuta regolarizzazione, allegando copia dell'attestato di pagamento.

La tempestiva comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione potrà consentire al competente Ufficio di evitare l'iscrizione a ruolo di tributi già pagati e di sanzioni non più dovute ovvero di annullare le eventuali iscrizioni a ruolo già operate.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il Direttore generale