§ 98.1.37555 - Circolare 24 marzo 1997, n. 214 .
Anagrafe - Precisazioni sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/03/1997
Numero:214

§ 98.1.37555 - Circolare 24 marzo 1997, n. 214 .

Anagrafe - Precisazioni sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica.

 

Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.

 

Roma, 24 marzo 1997

 

Ai provveditori agli Studi 

 

Loro sedi 

 

Al sovrintendente Scolastico per la provincia di Bolzano 

 

All'intendente Scolastico per le scuole in lingua tedesca - Bolzano 

 

All'intendente Scolastico per le scuole delle località ladine - Bolzano 

 

Al sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di Trento 

 

Alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio per la Scuola Materna 

 

Sede 

 

e, p.c. 

 

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Amministrazione Civile - Servizio Enti Locali - Roma 

 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, la circolare n. 3 del 20 gennaio 1997, con la quale il Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale delle Autonomie - Servizio Enti Locali - ha impartito disposizioni inerenti la certificazione anagrafica, di cui all'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Al riguardo si rammenta che la circolare che si trasmette fa seguito alla circolare del Ministero dell'interno n. 11 del 23 luglio 1996 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 208 del 5 settembre 1996.

Il capo di gabinetto

 

 

Allegato

Ministero dell'Interno

Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Direzione Centrale delle Autonomie

Servizio Enti Locali

Prot. n. 09700826/15100/412

Roma, 20 gennaio 1997

 

- Ai prefetti della Repubblica  

 

Loro Sedi 

 

- Al Commissario di Governo per la provincia di Trento 

 

- Al Commissario di Governo per la provincia di Bolzano 

 

- Al Presidente della giunta regionale della Vale D'Aosta - Aosta 

 

- Ai Commissari di Governo 

 

Loro Sedi 

 

- All'Istituto nazionale di Statistica - Viale Liegi n. 11 - Roma 

 

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - Roma 

 

- Al Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Roma 

 

- Al Ministero della Difesa Roma 

 

- Al Ministero della Pubblica Istruzione gabinetto Roma 

 

- Al Ministero per la Ricerca Scientifica e Tecnologica e per l'Università - Roma 

 

- Al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni Roma 

 

- All'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale Roma 

 

- All'Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Pubblici - Roma 

 

e, per conoscenza: 

 

- Al Gabinetto dell'on. le sig. Ministro 

 

Sede 

 

- Alla Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e gli Affari del Personale 

 

Sede 

 

- Alla Scuola Superiore dell'Amministrazione Civile dell'Interno 

 

Sede 

OGGETTO: Anagrafe - Precisazioni sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica.

Con precedente circolare n. 11 del 23 luglio c.a., questo Ministero ha impartito disposizioni inerenti la certificazione dello stato di famiglia anagrafica, di cui all'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, prevedendo la eliminazione delle indicazioni di parentela non pertinenti alla materia anagrafica.

L'indicazione si era resa necessaria in relazione a talune certificazioni rilasciate, in modo non del tutto rispettoso della riservatezza dei dati, da parte di alcune amministrazioni comunali e per evitare il rilascio di certificazioni - sempre più richieste - non previste dalla legislazione anagrafica, incentivando il ricorso al diritto all'autocertificazione prevista dagli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tuttavia particolari esigenze certificative dei vincoli intercorrenti tra i componenti la famiglia anagrafica potranno - su esplicita e formale richiesta dell'interessato e ferme restando, in ogni altro caso, le disposizioni di cui alla precedente circolare n. 11 del 23 luglio c.a. - comportare l'indicazione dei legami che intercorrono tra i componenti la famiglia anagrafica, nonché delle situazioni pregresse cui fa riferimento l'art. 35 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Per quanto riguarda la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, secondo i chiarimenti forniti dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, la certificazione della composizione del nucleo stesso deve essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, secondo lo specifico schema predisposto dallo stesso Istituto.

A tale certificazione, nel tempo, è stato equiparato lo stato di famiglia anagrafica, considerato che in tale documento l'INPS rinviene i dati necessari per la definizione dei soggetti interessati alla prestazione.

Peraltro, le prestazioni del predetto Istituto, in parte, sono rese, come nel caso di liquidazione diretta, sulla base dell'autocertificazione, mentre i datori di lavoro privati occorre la certificazione in quanto, in tal caso, ai medesimi è preclusa la possibilità di accettare dichiarazioni sostitutive.

In quest'ultima ipotesi, la certificazione della situazione di famiglia, comprensiva dei legami intercorrenti fra i componenti, non contrasta con la disposizione di cui alla citata circolare n. 11 del 1996. Analogo discorso va effettuato per le notizie richieste dall'Amministrazione della Difesa per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri o per la partecipazione a bandi di concorso per conseguire l'arruolamento quale A.U.C..

In base alle predette considerazioni, sono, quindi, da ritenersi superate le perplessità espresse da alcune amministrazioni comunali in relazione ai casi esposti.

Le SS.LL. sono pregate di trasmettere con ogni possibile urgenza la presente circolare ai competenti uffici comunali, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

Il Direttore Generale

(Gelati)