§ 98.1.38897 - Circolare 30 gennaio 1998, n. 22 .
Art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Proroga dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/01/1998
Numero:22


Sommario
Art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Proroga dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere l'accreditamento figurativo dei periodi di aspettativa ex art. 31 della legge n. 300 del 1970 fruiti anteriormente all'1 gennaio 1996 . 


§ 98.1.38897 - Circolare 30 gennaio 1998, n. 22 .

Art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Proroga dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere l'accreditamento figurativo dei periodi di aspettativa ex art. 31 della legge n. 300 del 1970 fruiti anteriormente all'1 gennaio 1996 .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

e periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico 

 

legale e Primari Medico legali 

e, p.c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati 

 

amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Con circolare n. 225 del 20 novembre 1996, contenente disposizioni attuative dell'art. 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in materia di copertura figurativa dei periodi di aspettativa ex art. 31 della legge n. 300 del 1970, è stato precisato, al punto 3, che le domande di accreditamento relative a periodi di aspettativa anteriori al 1° gennaio 1996 dovevano essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 13 febbraio 1997.

Con disposizione contenuta nell'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il suddetto termine è stato prorogato al 31 marzo 1998, conservando, peraltro, il carattere di perentorietà.

La proroga, ancorché inserita in un contesto normativo relativo all'Inpgi, riguarda i lavoratori iscritti alla generalità delle gestioni pensionistiche presso le quali è previsto l'accreditamento figurativo in oggetto, come precisato dal Ministero del lavoro, Direzione generale previdenza e assistenza sociale, con lettera 26 gennaio 1998, n. 7/90086/L.449/97.

Le Sedi terranno pertanto presente tale proroga nella trattazione delle pratiche di cui trattasi.

Il Direttore generale

Trizzino