§ 77.5.83 – D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157.
Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:30/04/1997
Numero:157


Sommario
Art. 1.  Commissione tecnico-amministrativa di coordinamento.
Art. 2.  Unità operative integrate.
Art. 2 bis.  Riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione.
Art. 3.  Rappresentanza in giudizio.


§ 77.5.83 – D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità.

(G.U. 14 giugno 1997, n. 137).

 

     Art. 1. Commissione tecnico-amministrativa di coordinamento.

     1. E' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnico-amministrativa allo scopo di:

     a) coordinare l'azione di verifica e di controllo delle amministrazioni interessate sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale;

     b) definire i parametri significativi del controllo anche sulla base dei dati disponibili attraverso il casellario centrale dei trattamenti pensionistici, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

     c) monitorare, d'intesa con le regioni ed i rispettivi osservatori regionali, laddove esistenti, l'attività valutativa delle commissioni preposte agli accertamenti in ambito assistenziale e previdenziale.

     Della commissione fanno parte: tre medici degli enti pubblici previdenziali; sette medici designati, tra docenti in medicina legale e delle assicurazioni, rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero della sanità, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Dipartimento per gli affari sociali e dalla Presidenza della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, un rappresentante di ciascuno dei predetti Ministeri, nonché del Dipartimento della funzione pubblica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente. La commissione è presieduta da un dirigente generale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione, anche sulla base dei dati forniti dal casellario centrale, predispone piani annuali di verifica.

 

          Art. 2. Unità operative integrate.

     1. In attesa del riordino della disciplina in materia di prestazioni assistenziali di invalidità e inabilità civile, le amministrazioni competenti costituiscono con gli istituti ed enti competenti in materia di prestazioni previdenziali unità operative integrate composte da personale amministrativo e medico per procedere a verifiche ed accertamenti sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative prestazioni di carattere assistenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono dettate modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.

 

          Art. 2 bis. Riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione. [1]

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalità idonee a garantire unità di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza.

     2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità, con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalità ed i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidità civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali è demandata la determinazione dello stato di invalidità. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidità oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta.

     3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di invalidità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.

 

          Art. 3. Rappresentanza in giudizio.

     1. Presso le pubbliche amministrazioni competenti alla trattazione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni in materia di invalidità ed inabilità e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, è istituito un ruolo speciale dei funzionari addetti alla rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge. Al predetto ruolo può accedere, a richiesta, personale appartenente a qualifica non inferiore all'ottava, con preferenza per il personale in possesso dell'idoneità all'esercizio della professione legale, nonché personale al quale, in relazione alla qualifica rivestita, risultino già attribuiti compiti di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione di appartenenza; in fase di prima applicazione al predetto ruolo sono iscritti a domanda i funzionari che abbiano svolto per un periodo non inferiore ad un anno compiti di rappresentanza in giudizio nelle predette controversie giudiziarie.


[1] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.