§ 98.1.35357 - Circolare 29 febbraio 1996, n. 49 .
Circolare n. 21 del 23 gennaio 1996. Chiarimenti, precisazioni e rettifiche in merito alla classificazione delle aziende esercenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/02/1996
Numero:49

§ 98.1.35357 - Circolare 29 febbraio 1996, n. 49 .

Circolare n. 21 del 23 gennaio 1996. Chiarimenti, precisazioni e rettifiche in merito alla classificazione delle aziende esercenti attività di registrazione su supporti magnetici nonché elaborazione dati.

 

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e primari 

 

medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti comitati provinciali 

 

 

Sommario

1) Precisazioni in merito alla portata della sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 196 del 1992.

2) Individuazione dei datori dei lavori destinatari della nuova disciplina.

3) Fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia.

4) Decorrenza della nuova disciplina.

 

 

1) Precisazioni in merito alla portata della sentenza della corte di cassazione, sezioni unite, n. 196 del 1992.

Con circolare n. 21 del 23 gennaio 1996 sono state diramate istruzioni in merito alla classificazione delle aziende che svolgono attività di registrazione su supporti magnetici nonché di elaborazione dati sulla base di quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite, con sentenza n. 196 del 15 luglio 1991, depositata in Cancelleria il 10 gennaio 1992.

La circolare, peraltro, è stata oggetto di approfondimento da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in considerazione che le aziende esercenti l'attività di cui sopra con D.M. del 4 luglio 1983, emanato dal Ministero stesso ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, erano state aggregate nel ramo commercio.

Il Dicastero predetto, esaminata la questione anche nell'ambito più generale relativo alla prossima emanazione della normativa che dovrà provvedere alla cessazione del regime transitorio previsto dal 3 comma dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, in conformità a quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 378 del 4 novembre 1994, visto. altresì, il consolidato indirizzo giurisprudenziale, richiamato anche dalla sentenza in esame, in merito alla possibilità che un'azienda possa essere inquadrata nel settore industria ai fini della fruizione degli sgravi degli oneri sociali e nel settore commercio (ora terziario) in base ai criteri dettati dal testo unico assegni familiari, considerate l'autonomia e la diversità degli scopi perseguite dalle diverse normative, ha precisato che il decreto di aggregazione di cui sopra non osta all'inquadramento nel ramo industria manifatturiera delle aziende di che trattasi.

Ciò in quanto i decreti ministeriali emanati in base ai criteri dettati dal testo unico assegni familiari continuano ad avere rilevanza solo ai fini della disciplina degli assegni familiari.

Si confermano, pertanto, le istruzioni impartite con la circolare n. 21 del 1996 in merito all'inquadramento nel ramo industria manifatturiera delle aziende di che trattasi precisando, tuttavia, che le stesse dovranno restare inquadrate nel ramo commercio ai fini della disciplina degli assegni familiari.

 

 

2) Individuazione dei datori di lavoro destinatari della nuova disciplina.

Con circolare n. 21 del 1996 sono stati indicati i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 196 del 1992.

In sede di prima applicazione della citata circolare sono stati, peraltro, formulati dalle Sedi numerosi dubbi ed incertezze in relazione a singole fattispecie.

A tal fine si reputa necessario fornire ulteriori chiarimenti:

a) l'attività di elaborazione dati, oltre a risultare dall'oggetto sociale, deve essere svolta per conto terzi e in via esclusiva; non deve essere, pertanto, funzionale ad altra attività esplicata dallo stesso datore di lavoro (ad es. attività di consulenza, formazione professionale, revisione contabile ecc. svolta mediante l'utilizzazione di strumentazioni informatiche).

b) nel caso in cui il datore di lavoro svolga attività plurime e costituisca una società di servizi per lo svolgimento dell'attività di elaborazione dati dovrà essere verificata la completa autonomia e separazione economica, funzionale, amministrativa e di gestione delle due società e delle relative attività.

 

 

3) Fiscalizzazione degli oneri sociali

È stato chiesto da più parti se osti al riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali l'applicazione da parte delle aziende di elaborazione dati del contratto collettivo nazionale previsto per il terziario della distribuzione e dei servizi atteso il nuovo settore di inquadramento.

Al riguardo, tenuto conto che condizione essenziale per il riconoscimento del beneficio di cui sopra è il rispetto del contratto collettivo nazionale di riferimento e che il contratto sopracitato contempla tra i propri destinatari i datori di lavoro di che trattasi, il diritto alla fiscalizzazione dovrà essere riconosciuto purché sia integralmente rispettato il contratto medesimo.

 

 

4) Decorrenza della nuova disciplina

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel fornire le precisazioni di cui sopra, ha, nel contempo, richiamato ad una più precisa applicazione del principio della non retroattività degli effetti delle variazioni di inquadramento introdotto dall'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il Dicastero ha, pertanto, precisato che gli effetti della variazione di inquadramento delle aziende esercenti attività di elaborazione dati dal ramo commercio, nel quale, come già detto, tali imprese restano inquadrate ai soli fini degli assegni familiari, al settore industria manifatturiera non possono avere decorrenza anteriore a quella di emanazione del provvedimento adottato per l'intera categoria.

Di conseguenza, a modifica di quanto precisato con circolare n. 21 del 23 gennaio 1996, punto 1), si dispone che gli effetti della variazione di che trattasi decorrano dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della predetta circolare (gennaio 1996).

Il Direttore generale

TRIZZINO