Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/02/1996 |
Numero: | 49 |
§ 98.1.35357 - Circolare 29 febbraio 1996, n. 49 .
Circolare n. 21 del 23 gennaio 1996. Chiarimenti, precisazioni e rettifiche in merito alla classificazione delle aziende esercenti attività di registrazione su supporti magnetici nonché elaborazione dati.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei rami professionali |
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Ai Primari coordinatori generali e primari |
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medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati regionali |
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Ai Presidenti comitati provinciali |
Sommario
1) Precisazioni in merito alla portata della sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 196 del 1992.
2) Individuazione dei datori dei lavori destinatari della nuova disciplina.
3) Fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia.
4) Decorrenza della nuova disciplina.
1) Precisazioni in merito alla portata della sentenza della corte di cassazione, sezioni unite, n. 196 del 1992.
Con
La circolare, peraltro, è stata oggetto di approfondimento da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in considerazione che le aziende esercenti l'attività di cui sopra con
Il Dicastero predetto, esaminata la questione anche nell'ambito più generale relativo alla prossima emanazione della normativa che dovrà provvedere alla cessazione del regime transitorio previsto dal 3 comma dell'art. 49 della
Ciò in quanto i decreti ministeriali emanati in base ai criteri dettati dal testo unico assegni familiari continuano ad avere rilevanza solo ai fini della disciplina degli assegni familiari.
Si confermano, pertanto, le istruzioni impartite con la
2) Individuazione dei datori di lavoro destinatari della nuova disciplina.
Con
In sede di prima applicazione della citata circolare sono stati, peraltro, formulati dalle Sedi numerosi dubbi ed incertezze in relazione a singole fattispecie.
A tal fine si reputa necessario fornire ulteriori chiarimenti:
a) l'attività di elaborazione dati, oltre a risultare dall'oggetto sociale, deve essere svolta per conto terzi e in via esclusiva; non deve essere, pertanto, funzionale ad altra attività esplicata dallo stesso datore di lavoro (ad es. attività di consulenza, formazione professionale, revisione contabile ecc. svolta mediante l'utilizzazione di strumentazioni informatiche).
b) nel caso in cui il datore di lavoro svolga attività plurime e costituisca una società di servizi per lo svolgimento dell'attività di elaborazione dati dovrà essere verificata la completa autonomia e separazione economica, funzionale, amministrativa e di gestione delle due società e delle relative attività.
3) Fiscalizzazione degli oneri sociali
È stato chiesto da più parti se osti al riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali l'applicazione da parte delle aziende di elaborazione dati del contratto collettivo nazionale previsto per il terziario della distribuzione e dei servizi atteso il nuovo settore di inquadramento.
Al riguardo, tenuto conto che condizione essenziale per il riconoscimento del beneficio di cui sopra è il rispetto del contratto collettivo nazionale di riferimento e che il contratto sopracitato contempla tra i propri destinatari i datori di lavoro di che trattasi, il diritto alla fiscalizzazione dovrà essere riconosciuto purché sia integralmente rispettato il contratto medesimo.
4) Decorrenza della nuova disciplina
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel fornire le precisazioni di cui sopra, ha, nel contempo, richiamato ad una più precisa applicazione del principio della non retroattività degli effetti delle variazioni di inquadramento introdotto dall'art. 3, comma 8, della
Il Dicastero ha, pertanto, precisato che gli effetti della variazione di inquadramento delle aziende esercenti attività di elaborazione dati dal ramo commercio, nel quale, come già detto, tali imprese restano inquadrate ai soli fini degli assegni familiari, al settore industria manifatturiera non possono avere decorrenza anteriore a quella di emanazione del provvedimento adottato per l'intera categoria.
Di conseguenza, a modifica di quanto precisato con
Il Direttore generale
TRIZZINO