§ 98.1.35334 - Circolare 27 febbraio 1996, n. 49/T .
Articolo 1, commi 5 e 8, del decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle Finanze.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/02/1996
Numero:49


Sommario
Articolo 1, commi 5 e 8, del decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle Finanze. 


§ 98.1.35334 - Circolare 27 febbraio 1996, n. 49/T .

Articolo 1, commi 5 e 8, del decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle Finanze.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

 

Alle Direzioni compartimentali 

 

Agli uffici tecnici erariali 

 

Agli uffici del territorio 

 

 

Con circolare di questa Direzione Centrale, n. 194/T del 13.7.95, sono stati impartiti indirizzi interpretativi ed operativi per l'attuazione delle disposizioni richiamate in oggetto. Successivamente sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti sulle modalità da seguire in specifici casi d'interesse generale, non esplicitamente trattati con la suddetta circolare, e soprattutto sono state rappresentate alcune fattispecie, per le quali l'osservanza del prescritto obbligo di sottoscrizione degli atti di aggiornamento, da parte dei titolari di diritti reali, si configura fortemente problematica e talora impossibile.

Al riguardo appare opportuno sottolineare preliminarmente come obiettivo centrale dell'Amministrazione sia l'efficace ed efficiente aggiornamento de li archivi catastali per le diverse finalità istituzionali, civili e civilistiche, oltre che fiscali. Da ciò discende l'opportunità di trattare - seppure con l'osservanza di specifiche modalità e cautele - anche fattispecie singolari, superando alcuni profili formalistici. Quanto sopra vale soprattutto per i tipi mappali, attese le specifiche valenze di natura fiscale, rispetto ai tipi di frazionamento.

Tanto premesso, allo scopo di uniformare i comportamenti degli uffici, si rappresentano di seguito ulteriori indirizzi, distintamente per le due tipologie di atti di aggiornamento sopra richiamate.

 

 

1. Tipo mappale

Poiché è preminente interesse dell'Amministrazione finanziaria acquisire agli atti le dichiarazioni di accatastamento dei fabbricati, il tipo mappale, anche se comportante stralcio di corte, di norma, deve essere accettato e trattato dagli uffici, in base ai criteri previsti dalla circolare n. 2 del 1984 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE e dalle successive modificazioni. Qualora la sottoscrizione non risulti conforme alle disposizioni dettate dal decreto ministeriale in oggetto e dalla circolare 194/T del 1995, emanata da questa Direzione Centrale, verranno osservate le modalità operative descritte nel successivo paragrafo n. 3.

Si precisa che l'equiparazione delle modalità di presentazione e trattazione dei tipi mappali a quelle previste per i tipi di frazionamento - stabilita dall'articolo 1, comma 5, del decreto in esame - è di natura tecnica.

Pertanto non è dovuta la corresponsione dei tributi di cui al "codice 16", ancorché il tipo mappale preveda stralcio di corte da una o più particelle.

 

 

2. Tipo di frazionamento

 

 

 

 

 

 

Come è noto, per gli atti in esame sono preminenti i profili civilistici e della corretta pubblicità immobiliare: 

di contro sono praticamente irrilevanti quelli di natura fiscale. Per questi motivi i casi di non conformità saranno oggetto di particolari attenzioni, che potranno comportare anche la sospensione della trattazione e dell'inserimento in atti dei tipi medesimi. Nondimeno - anche per questa seconda tipologia di atti - esistono fattispecie di non conformità al decreto in oggetto, per le quali la trattazione si configura ammissibile, sempreché siano osservate le modalità cautelative descritte nel successivo paragrafo n. 3. 

L'ampia casistica è sostanzialmente riconducibile a tre fattispecie generali, che per una maggiore chiarezza, vengono di seguito sinteticamente richiamate. 

A) - Tipi redatti in conformità alle disposizioni vigenti (decreto ministeriale n. 701 del 1994 e della circolare n. 194/T del 1995). 

E appena il caso di ricordare come in questa fattispecie rientrino anche gli atti finalizzati a 

procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio (espropriazione per pubblica utilità, 

 

ancorché non sotto scritti dai titolari dei diritti reali. 

B) - Tipi non redatti in conformità alle disposizione vigenti e non iscrivibili in atti. 

Non sono oggetto di trattazione i tipi di frazionamento interessanti beni demaniali, la cui redazione non sia stata preventivamente autorizzata dall'Amministrazione che gestisce gli immobili. Parimenti non debbono essere trattati i tipi per i quali la mancata sottoscrizione è ascrivibile ad un contenzioso in atto tra i contitolari dei diritti reali, (a meno di specifica richiesta della Autorità Giudiziaria). 

C) - Tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti, ma ricevibili ed iscrivibili in atti con l'osservanza delle modalità indicate nel paragrafo n. 3. 

In questa fattispecie rientra una ampia casistica avente carattere residuale rispetto ai tipi indicati alle precedenti lettere A) e B). Tra questi rilevano in particolare i casi di mancata sottoscrizione del tipo ovvero mancata autorizzazione al mandato da parte di eventuali titolari di diritti reali; diversi dai conferenti l'incarico professionale: 

- per cause di forza maggiore (irreperibilità, morte presunta di persone fisiche, inesistenza o  

soppressione di persone giuridiche); 

 

 

- nei procedimenti promossi da soggetti portatori di interessi legittimi, tesi al riconoscimento ovvero 

all'acquisizione della proprietà e dei diritti reali (usucapione, 

 

)Nei casi di specie la 

trattazione dei tipi è condizionata anche alla indicazione nella nota d'incarico al professionista, da parte del richiedente, della motivazione di interesse legittimo all'attivazione della procedura di aggiornamento catastale (vedasi modello allegato). 

Si ritiene infine opportuno sottolineare che non possono essere oggetto di sindacato da parte dell'ufficio eventuali incoerenze tra soggetti intestati in catasto ed i titolari di diritti reali sottoscrittori del tipo ovvero dichiarati nella nota di incarico, qualora dette incoerenze vengono motivate nella nota medesima. 

 

 

3. Modalità da osservare nell'ipotesi che il tipo non sia conforme al decreto ministeriale n. 701 del 1994 ed alla circolare n. 194/t del 1995

Nelle ipotesi di mancata conformità alle disposizioni sopra richiamate, i tipi diversi da quelli indicati al paragrafo n. 2, lettera B), sono ricevibili ed inseribili in atti con le modalità ed alle condizioni di seguito precisate:

- la lettera d'incarico, sottoscritta per accettazione anche dal professionista, deve obbligatoriamente contenere gli elementi informativi riportati nel modello allegato. La stessa può essere proficuamente utilizzata come delega alla rappresentanza della parte interessata nei confronti dell'Amministrazione per lo specifico procedimento amministrativo (ex art. 63 del D.P.R. n. 600 del 1973;)

- la lettera di incarico deve riportare le motivazioni della mancata sottoscrizione del tipo ovvero della mancata autorizzazione al mandato, nonché una dichiarazione di assunzione di responsabilità, da parte dei conferenti, per ogni onere ed obbligo che eventualmente dovesse interessare gli altri soggetti non sottoscrittori, per effetto dell'aggiornamento richiesto;

- ai fini della pubblicità immobiliare, la mancata conformità alle disposizioni in oggetto verrà evidenziata attraverso l'apposizione alle particelle, interessate dall'atto di aggiornamento, dell'annotazione: "Atto di aggiornamento non conforme all'art. 1, comma 8, del decreto ministeriale n. 701/1994". L'annotazione dagli trasportarsi negli eventuali stadi successivi degli atti catasto, sarà annullata al momento della prima volturazione delle particelle medesime.

Si precisa infine che in presenza di lettera d'incarico, conforme alle disposizioni esposte o richiamate in precedenza non risulta obbligatoria la contestuale sottoscrizione del tipo di aggiornamento. In questo caso il professionista avrà cura di annotare nel mod.51 - nello spazio riservato alla firma delle patti - gli estremi della lettera stessa, che in originale sarà conservata agli atti d'ufficio.

Sono da ritenersi superate le disposizioni ovvero i pareri espressi in precedenza dalla scrivente Direzione, ove in contrasto con gli indirizzi sopra rappresentati.

 

 

Allegato

Lettera di incarico [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sottoscritt 

 

nella qualità di  

(propriet., compropr., 

usufrutt, ecc ...) 

 

 

immobili siti nel comune 

 

foglio 

 

mappale 

 

conferisc 

 

mandato al tecnico 

 

iscritto all'Albo professionale del 

 

n.  

 

della provincia di 

 

per la redazione 

e presentazione in catasto degli atti di aggiornamento interessanti 

 

immobili 

 

sopra identificati. 

Dichiara 

 

inoltre sotto la propria responsabilità: 

A 

- che i rimanenti contitolari di diritti reali sono i soggetti di seguito indicati: [2] 

 

Dati anagrafici 

 

Codice fiscale [3] 

 

Titolo 

 

B 

- di essere/non essere stat 

 

autorizzat 

 

al conferimento del presente mandato da tutti i  

soggetti indicati nella precedente lettera A, per le seguenti motivazioni: [4] 

 

 

C 

- che le incoerenze tra i soggetti titolari dei diritti reali dichiarati nella presente lettera e quelli intestati in catasto, sono dovute a: [5] 

 

 

D 

- che la mancata sottoscrizione o autorizzazione al mandato non è da ascrivere ad un contenzioso in atti, e comunque si assum... ogni onere ed obbligo che eventualmente possa scaturire a carico degli altri contitolari per effetto dell'atto di aggiornamento richiesto; 

E 

- Che la presente vale/non vale come delega alla rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (ex art. 63 D.P.R. n. 600 del 1973) 

 

Dati anagrafici 

 

Codice fiscale 

 

Titolo 

 

Firma 

 

Dichiaro di aver accettato l'incarico come sopra conferitomi. 

 

Il tecnico 

 

 

 

li 

 

/ 

 

/19 

(timbro e firma) 

[1] Per i tipi di frazionamento, da presentarsi anche ai soli fini di motivare le eventuali incoerenze tra i soggetti titolari di diritti reali ed i soggetti intestati al catasto terreni.

[2] Nell'ipotesi che i sottoscrittori non siano i titolari della piena proprietà, indicare i rimanenti soggetti contitolari di diritti reali alla lettera A.

[3] Da indicare, nel caso che sia noto.

[4] Da precisare solo nell'ipotesi negativa di mancata sottoscrizione e/o autorizzazione da parte di tutti i titolari di diritti reali:

irreperibilità, morte presunta, ente soppresso o inesistente,

- sentenza, ordinanza dell'Autorità Giudiziaria ovvero la motivazione d'interesse legittimo all'attivazione della procedura di aggiornamento,

[5] Da precisare solo per i tipi di frazionamento, con modalità analoghe a quelle previste per i tipi mappali.