Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/10/1996 |
Numero: | 139 |
§ 98.1.36528 - Circolare 24 ottobre 1996, n. 139 .
Deposito dei contratti collettivi di lavoro previsti dalla vigente normativa, art. 3, 14 giugno 1996, D.L. n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996 n. 402; art. 5 del D.L. 24 settembre 1996, n. 499.
Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Roma, 24 ottobre 1996
Prot. n. 2032/CON
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Agli Uffici Provinciali del lavoro |
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Loro sedi |
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Alle Direzioni generali - Divv. I |
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Al Capo servizio coordinamento degli Uffici del lavoro |
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Alla Regione Siciliana - Assessorato del lavoro - Palermo |
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Alla Regione Siciliana - UPLMO |
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Alla Provincia autonoma di Bolzano - Assessorato per gli AA. Sociali |
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Alla Provincia autonoma di Trento - Assessorato per gli AA. Sociali |
In relazione alla recente introduzione di normative che prevedono il deposito di contratti ed accordi collettivi presso questa Amministrazione, si ritiene opportuno impartire le seguenti istruzioni operative.
1 - Deposito dei contratti per la determinazione degli elementi contrattuali imponibili ai fini contributivi.
Sulla G.U. n. 181 del 3 agosto 1996 è stata pubblicata la
In particolare l'art. 3 stabilisce, al comma 1, che per la determinazione degli istituti contrattuali e degli elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali si deve far capo agli accordi collettivi di qualsiasi livello, con riferimento alle clausole degli accordi stessi che stabiliscono la computabilità o meno degli istituti stessi e degli emolumenti erogati contrattualmente e quindi diversi da quelli spettanti per legge.
Alle clausole contrattuali di livello aziendale occorre far riferimento anche per la quantificazione di detti emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti (minimo tabellare, superminimo, lavoro notturno e festivo, straordinario) o indiretti (mensilità aggiuntive, premio di produzione, ecc.). In base alla richiamata disposizione analogamente occorre procedere per la limitazione di tale incidenza sulla retribuzione imponibile per gli istituti retributivi previsiti dalla contrattazione aziendale in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale.
Particolare rilevanza assume sul piano applicativo il secondo comma dell'articolo 3 della legge in esame laddove è previsto che i contratti ed accordi collettivi concernenti clausole o disposizioni che consentano la individuazione della retribuzione imponibile agli effetti previdenziali devono essere depositati a cura delle parti stipulanti presso gli Uffici Provinciali del Lavoro competenti per territorio e degli enti previdenziali interessati.
Ne deriva che il deposito è condizione necessaria per l'applicazione del comma 1 e non riguarda la validità, l'efficacia o la forma del contratto, ma si pone come una forma di pubblicità che consente di determinare la retribuzione contrattuale da considerare come imponibile ai fini previdenziali.
Il suddetto deposito deve essere effettuato entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto.
Per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della
Con l'occasione si chiarisce che, pertanto, il deposito di che trattasi presenta una sostanziale differenza rispetto a quello, da effettuarsi presso il CNEL, previsto dall'art. 17 della
In relazione ad ovvie esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione, anche in considerazione del suo riconosciuto ruolo "di garante dell'equilibrio tra scelte negoziate e imparzialità dell'ordinamento", si ritiene di fornire le seguenti istruzioni, per la corretta applicazione del comma 2 dell'articolo 3 della
A) Gli accordi interconfederali ed i contratti nazionali di lavoro devono essere depositati presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione generale dei Rapporti di lavoro, div. X.
B) Gli accordi di secondo livello territoriali - subprovinciali, provinciali - devono essere depositati presso l'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio; gli accordi di secondo livello regionali devono essere depositati presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. del capoluogo di regione.
C) Gli accordi di secondo livello aziendali devono essere depositati presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. competente per territorio. È del tutto evidente che nel caso di contratto riguardante più unità produttive, facenti capo a diverse regioni o province, l'UPLMO competente è quello nel cui ambito ha sede la direzione dell'azienda.
D) Il deposito deve avvenire a cura di almeno una delle parti stipulanti.
E) La data del deposito effettuato presso l'UPLMO costituisce adempimento del termine previsto dalla legge.
F) All'atto del deposito, i contratti dovranno essere presentati in un numero di copie tali da consentire:
- l'archiviazione e la conservazione di una copia presso l'Ufficio;
- rilascio di una o più copie per ricevuta e per il successivo deposito presso gli Enti previdenziali competenti.
In calce a ciascuna copia (stampigliata) sarà apposta la dicitura relativa all'avvenuto deposito secondo l'allegato fac simile.
2 - Deposito dei contratti di secondo livello per erogazioni legate ai risultati aziendali.
Analoga procedura di deposito è prevista nel
Tale decreto dà attuazione a quella parte dell'accordo tra Governo e Parti Sociali del 23 luglio 1993 sul nuovo assetto negoziale che prevede l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo per la definizione di un regime contributivo - previdenziale agevolato cui assoggettare la parte di retribuzione variabile legata, com'è noto, ai risultati o all'andamento aziendale.
Al fine di semplificare l'attività di codesti Uffici con riguardo alle diverse procedure di deposito distintamente previste dalle norme di legge, si ritiene opportuno che anche per l'applicazione del D.L. appena citato vengano adottate le modalità di deposito sopra esposte, riferite alla
Per gli effetti del
Nel caso di contratto di secondo livello di tipo territoriale/regionale, in presenza di una pluralità di soggetti contrattuali di parte datoriale, potrà essere necessaria l'individuazione del soggetto incaricato a tale adempimento, specie nel settore artigiano ove esiste una più articolata negoziazione settoriale.
3 - Norme di carattere generale.
Si chiarisce inoltre che per il deposito di accordi e contratti che non presentano clausole o disposizioni relative ad istituti che integrano le disposizioni di legge in materia previdenziale (punto 1), ovvero di accordi che non prevedano erogazioni collegate all'andamento produttivo (punto 2), dovrà farsi riferimento alla
È di tutta evidenza, infine, che per i contratti contenenti disposizioni rilevanti sia ai fini della
Ciascun Ufficio curerà l'archiviazione e la conservazione dei contratti e degli accordi ed invierà semestralmente alla scrivente un prospetto riepilogativo dei contratti depositati.
I depositi comunque effettuati, anche a mezzo di posta, prima della emanazione della presente circolare, sono ritenuti validi.