§ 98.1.35297 - Circolare 20 febbraio 1996, n. 38 .
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Redditi da valutare ai fini del cumulo con le pensioni ai superstiti. Chiarimenti.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/02/1996
Numero:38


Sommario
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Redditi da valutare ai fini del cumulo con le pensioni ai superstiti. Chiarimenti. 


§ 98.1.35297 - Circolare 20 febbraio 1996, n. 38 .

Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Redditi da valutare ai fini del cumulo con le pensioni ai superstiti. Chiarimenti.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Con messaggio n. 27951 del 6 ottobre 1995, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con lettera n. 7/61633/L335-95 dell'8 settembre 1995, è stato precisato che ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, a norma dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, debbono essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione.

Ad integrazione della predetta lettera il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con telegramma 7/60351/L335/95 del 12 febbraio 1996 ha precisato che in caso di titolarità da parte dello stesso soggetto di più pensioni ai superstiti, tali pensioni sono escluse dal computo dei redditi da valutare al fine dell'applicazione della normativa in parola.

I criteri sopra delineati dovranno trovare applicazione sia per i trattamenti previdenziali ai superstiti in godimento alla data del 31 agosto 1995 sia per i trattamenti aventi decorrenza successiva.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

primari medico legali 

 

Ai Direttori dei centri operativi 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

OGGETTO: legge 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensionistico e complementare. Redditi da valutare ai fini del cumulo con le pensioni ai superstiti. Con circolare n. 234 del 25 agosto 1995 sono state fornite le prime istruzioni per l'applicazione dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha esteso, tra l'altro, la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime ed ha stabilito nuovi criteri in materia di cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario.

Come precisato nell'anzidetta circolare la questione relativa ai redditi del beneficiario da valutare ai fini della cumulabilità con la pensione ai superstiti, è stato prospettata al Ministero del Lavoro, atteso che la normativa in parola interessa anche le altre forme di previdenza non gestite dall'Istituto.

Il predetto Ministero, con lettera n. 7/61633/L. 335/95 dell'8 settembre 1995, ha fornito i seguenti chiarimenti.

Ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, in analogia con quanto disposto per l'integrazione al trattamento minimo dal comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, debbono essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché, ovviamente, dell'importo della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione.

In linea con i criteri suindicati, è stato modificato il modulo RED 335/REV, da riprodurre localmente secondo il facsimile allegato 1, con il quale gli interessati dovranno rendere la dichiarazione reddituale.

Per quanto riguarda i trattamenti previdenziali ai superstiti in godimento alla data di entrata in vigore della predetta legge di riforma, il comma 41 in questione ne dispone il "riassorbimento" sui futuri miglioramenti. Tra questi ultimi, a parere del Ministero del Lavoro, non sono da ricomprendere i miglioramenti delle cosiddette "pensioni d'annata" che erano stati disposti con decorrenza 1994 dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, e in seguito differiti dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ne ha definitivamente fissato la decorrenza al °1 ottobre 1995.

Il Direttore centrale

Familiari

 

 

Allegato 2

Mod. Red 335/rev

Comunicazione dei redditi

(contrassegnare le caselle che interessano e indicare i dati richiesti)

 

Il sottoscritto 

 

stato civile 

 

dichiara sotto la propria responsabilità che per l'anno 

 

- Non Possiede redditi propri assoggettabili all'IRPEF, esclusi il reddi- to della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni, nonché le competenze arre- trate assoggettate a tassazione separata

- Possiede i seguenti redditi assoggettabili all'IRPEF:

- Redditi da lavoro dipendente, redditi di lavoro

autonomo o professionale o di impresa lire 

 

000 

- Altri redditi assoggettabili all'IRPEF, esclusi il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, e le competenze arretrate assoggettate a

tassazione separata lire 

 

000 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità che i dati forniti sono completi e veritieri.

Il sottoscritto si impegna a comunicare, entro 30 giorni, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel presente modulo.

Il sottoscritto è consapevole che l'omessa o incompleta comunicazione di fatti influenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'INPS, comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme riscosse indebitamente.

Data 

 

Firma