§ 98.1.35323 - Circolare 24 febbraio 1996, n. 44 .
L. 8 agosto 1995, n. 335. Ulteriori chiarimenti in materia di pensioni di anzianità.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/02/1996
Numero:44

§ 98.1.35323 - Circolare 24 febbraio 1996, n. 44 .

L. 8 agosto 1995, n. 335. Ulteriori chiarimenti in materia di pensioni di anzianità.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e primari  

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Lavoratori che hanno perfezionato il requisito di 35 anni di contribuzione utili per il diritto alla pensione di anzianità entro il 1994 o entro il 1995

Al punto 1 della circolare n. 292 del 12 dicembre 1995 è stata fatta riserva di indicazioni definitive in ordine alle condizioni richieste per accedere al pensionamento di anzianità dalle decorrenze 1° aprile e 1° ottobre 1996, per i lavoratori dipendenti che hanno perfezionato il requisito di 35 anni di contribuzione utili per il diritto alla pensione, rispettivamente, entro il 1994 ovvero entro il 1995, e dalle decorrenze 1° aprile 1996 e 1° gennaio 1997, per i lavoratori autonomi che hanno perfezionato il predetto requisito, rispettivamente, entro il 1994 ovvero entro il 1995.

A scioglimento di tale riserva, si comunica che il Ministero del lavoro, con nota n. 7/60296/L.335-95 del 31 gennaio 1996, ha confermato che i requisiti di età indicati nella colonna 1 della Tabella B allegata alla legge n. 335 del 1995 sono richiesti per i lavoratori dipendenti che maturano il requisito di 35 anni di contribuzione a far tempo dall'anno 1996. L'accesso al pensionamento di anzianità da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato il requisito di 35 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1994 ovvero entro il 31 dicembre 1995 prescinde pertanto dal requisito anagrafico dei 52 anni di età.

Nella categoria dei "rimanenti soggetti" che, secondo la Tabella E allegata alla legge n. 335 del 1995, possono accedere al pensionamento di anzianità dalle decorrenze del 1° aprile e del 1° ottobre 1996 vanno quindi ricompresi i lavoratori dipendenti privati che hanno maturato i 35 anni di contribuzione, rispettivamente, entro il 1994 ovvero entro il 1995, indipendentemente dall'età anagrafica.

In proposito si ricorda che, secondo quanto precisato con circolare n. 181 del 27 giugno 1995, per lavoratori dipendenti privati debbono intendersi anche i dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, in quanto ai fini in parola si ha riguardo al rapporto assicurativo previdenziale e non al rapporto di lavoro.

Sulla base dei medesimi criteri enunciati per i lavoratori dipendenti, il Ministero del lavoro, con nota n. 7/62154/L.335-95 del 13 dicembre 1995, ha altresì confermato che il requisito anagrafico di 56 anni previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 335 del 1995, per il biennio 1996/1997, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità dei lavoratori autonomi che facciano valere 35 anni di contribuzione, è richiesto per i lavoratori autonomi che maturino il requisito contributivo di 35 anni in tale biennio.

Nella categoria dei "rimanenti soggetti" per i quali la citata Tabella E prevede il conseguimento della pensione dal 1° aprile 1996 e dal 1° gennaio 1997 vanno quindi ricompresi i lavoratori autonomi che hanno maturato il requisito di 35 anni di contribuzione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 ovvero entro il 31 dicembre 1995, indipendentemente dall'età anagrafica.

Si ricorda che per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi opera in ogni caso la disciplina in materia di accesso e di decorrenza della pensione di anzianità prevista per tali gestioni, anche se la prestazione viene liquidata con il cumulo di contribuzione da lavoro dipendente.

Per comodità di consultazione, nelle Tabelle allegati 1 e 2 sono riepilogate le decorrenze della pensione di anzianità nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi, per gli assicurati che maturano i relativi requisiti entro il 1998.

 

 

2. Lavoratori che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a norma dell'articolo 5 della legge n. 863 del 1984

2.1. Aspetti generali

L'articolo 1, comma 25, della legge n. 335 del 1995 stabilisce che i lavoratori che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a norma dell'articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, possono ottenere la pensione di anzianità senza cessare il rapporto di lavoro, a condizione che abbiano maturato i requisiti previsti dalla stessa disposizione: per gli anni 1996 e 1997, un'anzianità contributiva di 35 anni e 52 anni di età ovvero una maggiore anzianità contributiva di almeno 37 anni. Per gli anni successivi al 1997, il requisito di età richiesto per coloro che fanno valere un'anzianità contributiva di 35 anni si eleva con la gradualità di cui alla colonna 1 della Tabella B allegata alla legge n. 335 del 1995; il requisito della maggiore anzianità contributiva di almeno 37 anni si eleva, a partire dal 2004, con la gradualità di cui alla colonna 2 della citata Tabella B. Per coloro i quali abbiano maturato i 35 anni di contribuzione utili per il diritto alla pensione entro il 1994 ovvero entro il 1995, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità con soli 35 anni di contribuzione si prescinde dal requisito di età anagrafica di 52 anni.

Stante la formulazione della norma, la disposizione in esame trova applicazione soltanto nei casi di riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50 per cento dell'orario normale.

Ai fini dell'applicazione dell'anzidetta disposizione è necessario che il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto a tempo parziale a norma dell'articolo 5 della legge n. 863 del 1984, indipendentemente dalla data dalla quale è intervenuta la trasformazione, purché non anteriore al 30 ottobre 1984, data di entrata in vigore del decreto legge n. 726 del 1984.

La particolare disciplina dettata dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 335 del 1995 non trova applicazione nei casi in cui il rapporto di lavoro risulti costituito fin dall'origine come rapporto a tempo parziale, ovvero sia stato trasformato anteriormente al 30 ottobre 1984. In tali casi la liquidazione della pensione di anzianità è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro e i requisiti di accesso sono quelli richiesti per la generalità dei lavoratori.

La disciplina vigente per la generalità dei lavoratori trova del pari applicazione nei confronti degli assicurati che, pur avendo trasformato il rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale a norma del citato articolo 5 della legge n. 863 del 1984, chiedono la pensione di anzianità avendo risolto il rapporto di lavoro.

Atteso lo specifico riferimento della disposizione in esame alla disciplina prevista per la pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la stessa trova applicazione soltanto per le pensioni da liquidare in tale regime e, quindi, esclusivamente sulla base di contribuzione da lavoro dipendente.

Ai fini della liquidazione della pensione nei confronti dei lavoratori in parola, si rende necessario acquisire apposita dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale dovrà risultare la data di assunzione del lavoratore, la data di trasformazione del rapporto di lavoro, l'orario di lavoro convenuto per il rapporto a tempo parziale, l'orario normale praticato nell'azienda, l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni (livello, anzianità, ecc.), presti la sua opera a tempo pieno e il periodo di paga (mensile o settimanale).

2.2. Disciplina del cumulo con la retribuzione della pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

La pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a norma dell'articolo 5 della legge n. 863 del 1984 è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro.

La quota di pensione non cumulabile con la retribuzione si determina applicando all'importo mensile lordo della pensione, al netto dei trattamenti di famiglia, la riduzione percentuale in base al coefficiente derivante dal rapporto tra l'orario di lavoro convenuto tra datore di lavoro e lavoratore per lo specifico rapporto di lavoro e l'orario normale praticato nell'azienda per gli altri lavoratori.

A una maggiore riduzione dell'orario di lavoro corrisponde una minore riduzione della pensione ed è quindi cumulabile con la retribuzione una maggiore quota di pensione.

Ad esempio, se l'orario di lavoro è ridotto in misura pari al 40 per cento rispetto all'orario normale, e quindi l'orario di lavoro convenuto è pari al 60 per cento dell'orario normale, la pensione sarà ridotta del 60 per cento. L'importo corrispondente al 60 per cento dell'importo mensile lordo della pensione costituirà l'ammontare mensile della prestazione incumulabile con la retribuzione. Se l'orario di lavoro è ridotto in misura pari al 50 per cento rispetto all'orario normale, la quota mensile di pensione incumulabile con la retribuzione sarà pari al 50 per cento dell'importo mensile lordo della pensione.

In ogni caso, la somma della retribuzione e della quota di pensione cumulabile con la retribuzione non può superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.

Per le pensioni di anzianità liquidate a norma della disposizione in esame dovrà essere inviata al pensionato un'apposita comunicazione di accoglimento redatta secondo il fac-simile allegato 3, da trasmettere per conoscenza anche al datore di lavoro.

Ciò, sia per richiedere le informazioni necessarie per la determinazione dell'importo spettante a titolo di arretrati, sia per fornire al datore di lavoro le indicazioni per la determinazione della trattenuta da operare per i periodi successivi alla data di riferimento del calcolo degli arretrati.

Al riguardo si fa presente che per le pensioni in argomento le procedure automatizzate determinano l'importo della trattenuta giornaliera con i criteri stabiliti in via generale per le pensioni di anzianità.

Pertanto, l'applicazione dei particolari criteri in materia di cumulo previsti dalla disposizione in esame deve essere effettuata dalle Sedi, per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data finale di calcolo degli arretrati; per i periodi successivi alla predetta data la trattenuta della quota di pensione incumulabile con la retribuzione deve essere effettuata a cura del datore di lavoro, tenendo conto delle indicazioni riportate nella comunicazione di accoglimento della pensione di cui all'allegato 3.

A decorrere dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile per vecchiaia da parte degli interessati, trova applicazione la disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione vigente per la generalità dei pensionati di vecchiaia.

Nei confronti dei lavoratori che, successivamente al pensionamento di anzianità conseguito in applicazione della disposizione in esame, ripristinino un rapporto di lavoro a tempo pieno con la stessa azienda ovvero risolvano il rapporto di lavoro a tempo parziale e si rioccupino presso altro datore di lavoro, opera la disciplina generale in materia di cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro.

2.3. Decorrenza delle pensioni di anzianità da liquidare nei confronti dei lavoratori che abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Per la decorrenza della pensione di anzianità da liquidare nei confronti dei lavoratori che abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale trovano applicazione le norme stabilite in materia dalla legge n. 335 del 1995 per la generalità delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, in relazione alla data di maturazione dei relativi requisiti.

2.4. Segnalazione dei dati per la liquidazione della pensione di anzianità nei confronti dei lavoratori che abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Ai fini della individuazione negli archivi magnetici delle pensioni di anzianità liquidate a norma della disposizione in esame, deve essere segnalata la lettera "U" nel terzo sottocampo del campo "natura pensione", oltre al codice "1" o "2" sul primo sottocampo

Per consentire l'accantonamento delle somme relative al periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di riferimento del calcolo degli arretrati, al fine della determinazione, da parte delle Sedi, delle somme da trattenere in applicazione della particolare disciplina di cumulo con la retribuzione prevista per le pensioni in argomento, nel campo "codice arretrati" deve essere segnalato il codice "3".

 

 

3. Contribuzione da computare ai fini del requisito della maggiore anzianità contributiva

Ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva, richiesto per l'accesso al pensionamento di anzianità in alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica, deve essere computata tutta la contribuzione, ivi compresa quella non utile per il diritto alla pensione di anzianità, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione.

Il medesimo criterio vale anche per il perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (37 anni fino all'anno 2003, elevato per gli anni successivi secondo la gradualità di cui alla colonna 2 della Tabella B allegata alla legge n. 335 del 1995), richiesto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 335 del 1995 per il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a norma dell'articolo 5 della legge n. 863 del 1984.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Decorrenza della pensione di anzianità in relazione alla data di maturazione dei requisiti lavoratori dipendenti

 

Data entro la quale vengono maturati i requisiti 

Requisiti 

Decorrenza della pensione 

31 dicembre 1993 

35 anni di contributi 

1° settembre 1995 

(Articolo 1, comma 30, legge n. 335 del 1995) 

31 dicembre 1994 

35 anni di contributi 

1° gennaio 1996: 

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 31 dicembre 1995 (Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

 

 

1° aprile 1996: 

Rimanenti lavoratori (Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

31 dicembre 1995 

35 anni di contributi 

1° luglio 1996:  

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno 1996 (Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

 

 

1° ottobre 1996: 

Rimanenti lavoratori (Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

30 giugno 1996 

35 anni di contributi e 52 anni di età anagrafica 

1° ottobre 1996: 

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre 1996 (Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

 

oppure 36 anni di contributi 

1° gennaio 1997: 

Rimanenti lavoratori (Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

31 dicembre 1996 

35 anni di contributi e 52 anni di età anagrafica oppure 36 anni di contributi 

1° gennaio 1997 

(Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

30 giugno 1997 

35 anni di contributi e 52 anni di età anagrafica  

1° luglio 1997: 

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno 1997 (Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

 

oppure 36 anni di contributi 

1° gennaio 1998:  

Rimanenti lavoratori (Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

31 dicembre 1997 

35 anni di contributi e 52 anni di età anagrafica oppure 36 anni di contributi 

1° gennaio 1998 

(Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

31 marzo 1998 

35 anni di contributi e 53 anni di età anagrafica oppure 36  

1° luglio 1998: 

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno 1998 (Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

 

anni di contributi 

1° luglio 1998: 

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre 1998 (Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

 

 

1° gennaio 1999: 

Rimanenti lavoratori (Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

30 giugno 1998 

35 anni di contributi e 53 anni di età anagrafica oppure 36  

1° ottobre 1998: 

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre 1998 (Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

 

anni di contributi 

1° gennaio 1999: 

Rimanenti lavoratori (Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

30 settembre 1998 

35 anni di contributi e 53 anni di età anagrafica oppure 36 anni di contributi 

1° gennaio 1999  

(Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

31 dicembre 1998 

35 anni di contributi e 53 anni di età anagrafica oppure 36 anni di contributi 

1° aprile 1999 

(Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

 

 

Allegato 2

Decorrenza della pensione di anzianità in relazione alla data di maturazione dei requisiti lavoratori autonomi

 

Data entro la quale vengono maturati i requisiti 

Requisiti 

Decorrenza della pensione 

31 dicembre 1993 

35 anni di contributi 

1° gennaio 1996 

(Articolo 1, comma 30, legge n. 335 del 1995) 

31 dicembre 1994 

35 anni di contributi 

1° gennaio 1996: 

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 31 dicembre 1995 (Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

 

 

1° aprile 1996: 

Rimanenti lavoratori (Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

 

 

1° luglio 1996: 

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno 1996 (Legge n. 335/1995, Tabella E) 

31 dicembre 1995 

35 anni di contributi 

1° ottobre 1996: 

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 55 anni entro il 30 settembre 1996 (Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

 

 

1° gennaio 1997:  

Rimanenti lavoratori (Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

31 dicembre 1996 

35 anni di contributi e 56 anni di età anagrafica  

1° gennaio 1997:  

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 31 dicembre 1996 (Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

 

oppure 40 anni di contributi 

1° luglio 1997:  

Rimanenti lavoratori (Legge n. 335 del 1995, Tabella E) 

31 marzo 1997 

35 anni di contributi e 56 anni di età anagrafica oppure 40  

1° luglio 1997:  

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno 1997 (Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

 

anni di contributi 

1° ottobre 1997:  

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre 1997 (Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

 

 

1° gennaio 1998:  

Rimanenti lavoratori (Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

30 giugno 1997 

35 anni di contributi e 56 anni di età anagrafica oppure 40  

1° ottobre 1997: 

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre 1997 (Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

 

anni di contributi 

1° gennaio 1998: 

Rimanenti lavoratori (Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

30 settembre 1997 

35 anni di contributi e 56 anni di età anagrafica oppure 40 anni di contributi 

1° gennaio 1998  

(Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

31 dicembre 1997 

35 anni di contributi e 56 anni di età anagrafica oppure 40 anni di contributi 

1° aprile 1998 

(Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

31 marzo 1998 

35 anni di contributi e 57 anni di età anagrafica 

1° luglio 1998 

(Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995)  

31 marzo 1998  

40 anni di contributi 

1° luglio 1998: 

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno 1998 (Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

 

 

 

 

 

 

1° ottobre 1998: 

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre 1998 (Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

 

 

 

 

 

 

1° gennaio 1999: 

Rimanenti lavoratori (Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

30 giugno 1998 

35 anni di contributi e 57 anni di età anagrafica 

1° ottobre 1998 

(Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

30 giugno 1998 

40 anni di contributi 

1° ottobre 1998: 

Lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre 1998 (Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

 

 

1° gennaio 1999: 

Rimanenti lavoratori (Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

30 settembre 1998 

35 anni di contributi e 57 anni di età anagrafica oppure 40 anni di contributi 

1° gennaio 1999 

(Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

31 dicembre 1998 

35 anni di contributi e 57 anni di età anagrafica oppure 40 anni di contributi 

1° aprile 1999 

(Articolo 1, comma 29, legge n. 335 del 1995) 

 

 

Allegato 3

Mod. T. Pens. 08/335-TP

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

Data, 

 

Sede di 

 

 

Via 

 

 

RACCOMANDATA A.R. 

 

 

 

Sig. 

 

 

 

 

Pratica Patronato numero 

 

 

 

Patronato 

 

 

e, p. c., 

 

 

Azienda 

 

Comunicazione di liquidazione della pensione di anzianità prevista dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 335 del 1995, per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Le comunico che la Sua domanda presentata il . . . . . . . . è stata accolta e che Le è stata liquidata la pensione di anzianità categoria VO numero . . . . . . . nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal . . . . . . per un importo mensile iniziale lordo di lire . . . . . . . . . . .

La pensione viene posta in pagamento presso l'Ufficio postale/l'Istituto di credito da Lei indicato nel modulo di domanda.

In base alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la Sua pensione è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro.

La somma della retribuzione e della quota di pensione cumulabile con la retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.

Poiché l'orario di lavoro da Lei convenuto con il datore di lavoro è di n. . . . . . ore settimanali, pari al . . . . . . per cento dell'orario normale di n. . . . . . ore praticato nell'azienda per gli altri lavoratori, l'ammontare mensile della pensione non cumulabile con la retribuzione è pari al . . . . . . . per cento dell'importo mensile lordo della pensione.

Pertanto, l'ammontare della quota di pensione non cumulabile con la retribuzione è pari:

- a lire . . . . . . . mensili dal . . . . . . . . .

- a lire . . . . . . . mensili dal . . . . . . . . .

- a lire . . . . . . . sulla tredicesima mensilità.

La trattenuta della quota di pensione non cumulabile con la retribuzione per il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il . . . . . . . . . . . viene effettuata da questa Sede direttamente sugli arretrati di pensione maturati fino all'anzidetta data.

A tal fine è necessario che Lei fornisca le notizie richieste con l'allegato modello TE09/TE10, che La invito a restituire con urgenza, debitamente compilato e sottoscritto.

A far tempo dal . . . . . . . . . ., la trattenuta dovrà essere effettuata dal datore di lavoro nell'importo indicato nella presente comunicazione. L'importo della trattenuta dovrà essere rideterminato dal datore di lavoro, secondo i criteri indicati nella presente comunicazione, in occasione delle variazioni dell'importo della pensione, che Lei è tenuto a portare a conoscenza dello stesso datore di lavoro.

Le somme trattenute dal datore di lavoro devono essere versate all'I.N.P.S. con il modulo di denuncia per il versamento dei contributi.

La trattenuta indicata sul Mod. TE10, e sul Mod. O bis M che Le verrà rilasciato all'inizio di ogni anno in occasione delle operazioni di perequazione automatica della pensione, deve essere operata dal datore di lavoro in caso di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno e nel caso di rioccupazione presso altro datore di lavoro.

Le invio il certificato di pensione, che è l'unico documento valido per riscuotere la pensione, ed il Mod. TE 08 con il quale Le vengono forniti i dati di calcolo della pensione, gli importi alle varie decorrenze e le trattenute operate per legge.

Le ricordo che Lei è tenuto a comunicare all'I.N.P.S. qualsiasi variazione della Sua situazione personale e familiare influente sul diritto o sulla misura della pensione.

Gli uffici della Sede sono a Sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.

Qualora Lei ritenga inesatta la valutazione della Sua posizione contributiva e retributiva, può presentare ricorso contro il presente provvedimento al Comitato Provinciale dell'I.N.P.S.

Il ricorso, in carta semplice, può essere consegnato direttamente a questa Sede dell'I.N.P.S., oppure essere spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il termine per ricorrere è di 90 giorni dalla data in cui Lei avrà ricevuto questa lettera (articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.)

Insieme col ricorso, è necessario che Lei presenti i documenti e fornisca le notizie che ritiene utili.

Se il Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. non avrà deciso il ricorso entro 90 giorni dalla data di presentazione, o in caso di decisione negativa, Lei potrà proporre azione giudiziaria entro i successivi tre anni (articolo 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni).

L'eventuale azione giudiziaria contro il presente provvedimento dovrà essere notificata presso questa Sede dell'I.N.P.S., avendo il rappresentante legale dell'Istituto eletto a tal fine domicilio speciale presso la Sede stessa, ai sensi dell'articolo 47 del codice civile e per gli effetti di cui all'articolo 30 del codice di procedura civile.

Per la presentazione del ricorso Lei può rivolgersi, se preferisce, ad uno degli Enti di patronato, che L'assisterà gratuitamente.