§ 38.7.p - Legge 18 marzo 1959, n. 134.
Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:18/03/1959
Numero:134


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di pubblica sicurezza, nonchè ai sottufficiali, [...]
Art. 3.      L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'art. 1 è considerata come gestione autonoma con bilancio [...]
Art. 4.      Per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge, si applicano le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del [...]
Art. 5.      Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'art. 1 sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere [...]


§ 38.7.p - Legge 18 marzo 1959, n. 134.

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 14 aprile 1959, n. 89)

 

 

     Art. 1. [1]

     E' autorizzato il limite d'impegno di lire 240.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

     Detti alloggi possono essere costruiti anche in località che non siano capoluoghi di Provincia.

 

          Art. 2.

     Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di pubblica sicurezza, nonchè ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 3.

     L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'art. 1 è considerata come gestione autonoma con bilancio distinto.

     Gli alloggi medesimi sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati nel secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     Per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge, si applicano le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406.

     I canoni di affitto sono determinati in conformità alla norma di cui all'art. 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

     L'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri.

 

          Art. 5.

     Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'art. 1 sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1992-93 in ragione di lire annue 240.000.000.

     All'onere di lire 240.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Con l'art. 1 della L. 18 ottobre 1966, n. 931, il limite di impegno di cui al presente articolo è stato autorizzato per l’ulteriore importo L. 132.000.000.