§ 38.4.1e - Legge 9 marzo 1961, n. 171.
Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:09/03/1961
Numero:171


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato il limite di impegno di lire 50.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'art. 1 della [...]
Art. 2.      L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, in ordine agli alloggi di cui all'art. 1, è considerata come gestione autonoma con bilancio distinto.
Art. 3.      Per la gestione degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge, si applicano le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. [...]
Art. 4.      All'assegnazione e alla revoca degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge provvede il Ministero degli affari esteri.
Art. 5.      Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'art. 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario [...]


§ 38.4.1e - Legge 9 marzo 1961, n. 171. [1]

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione degli affari esteri.

(G.U. 4 aprile 1961, n. 84).

 

     Art. 1.

     E' autorizzato il limite di impegno di lire 50.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari, da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione degli affari esteri.

 

          Art. 2.

     L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, in ordine agli alloggi di cui all'art. 1, è considerata come gestione autonoma con bilancio distinto.

     Gli alloggi medesimi sono assimilati, a tutti gli effetti a quelli contemplati nel secondo comma dall'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Per la gestione degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge, si applicano le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406.

     I canoni di affitto sono determinati in conformità alla norma di cui all'art. 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     All'assegnazione e alla revoca degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge provvede il Ministero degli affari esteri.

     Il Ministro per gli affari esteri, con proprio decreto, stabilisce la composizione della Commissione per l'assegnazione degli alloggi e i criteri che da questa devono essere seguiti.

     L'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli affari esteri.

 

          Art. 5.

     Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'art. 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino all'esercizio 1994-95 in ragione di lire annue 50 milioni.

     All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si provvede a carico dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.