§ 38.7.g - Legge 27 dicembre 1953, n. 980.
Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione al personale dipendente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:27/12/1953
Numero:980


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato il limite d'impegno di lire 127.500.000 per la concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo [...]
Art. 2.      L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'art. 1 sarà considerata come gestione autonoma, con bilancio [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1953-54 sarà fatto fronte mediante diminuzione di egual somma del capitolo n. 54 dello stato di [...]
Art. 4.      Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro o col Ministro per i lavori [...]
Art. 5.      Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'interno [...]


§ 38.7.g - Legge 27 dicembre 1953, n. 980.

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(G.U. 8 gennaio 1954, n. 5).

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzato il limite d'impegno di lire 127.500.000 per la concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza. Detti alloggi potranno essere costruiti anche in località che non siano capoluoghi di provincia.

     Le somme occorrenti per il pagamento del contributo anzidetto saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 e fino all'esercizio 1987-1988, in ragione di annue lire 127.500.000.

 

          Art. 2.

     L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'art. 1 sarà considerata come gestione autonoma, con bilancio distinto.

     Gli alloggi medesimi saranno assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati dal secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1953-54 sarà fatto fronte mediante diminuzione di egual somma del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro o col Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme per l'assegnazione o la gestione degli alloggi da costruirsi in applicazione della presente legge.

     I canoni di affitto saranno determinati in conformità al disposto dell'art. 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

     L'assegnazione potrà essere disposta soltanto limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e dovrà, in ogni caso, essere revocata, qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze della pubblica sicurezza.

 

          Art. 5.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'interno occorrenti per l'attuazione della presente legge.