§ 84.1.14 - Legge 2 dicembre 1951, n. 1571.
Esonero del canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:02/12/1951
Numero:1571


Sommario
Art. 1.      Le scuole elementari statali e le scuole elementari parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado, statali oppure pareggiate ai sensi delle vigenti disposizioni, gli [...]
Art. 2.      Sono abrogate tutte le disposizioni in materia, in contrasto con la presente legge.


§ 84.1.14 - Legge 2 dicembre 1951, n. 1571. [1]

Esonero del canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole.

(G.U. 18 gennaio 1952, n. 15)

 

     Art. 1.

     Le scuole elementari statali e le scuole elementari parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado, statali oppure pareggiate ai sensi delle vigenti disposizioni, gli istituti di istruzione superiore disciplinati dal testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le università, nelle cui aule scolastiche siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo da parte degli alunni, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni.

     L'esenzione dal pagamento del canone di cui al precedente comma è estesa alle scuole materne statali e non statali autorizzate, nonchè alle scuole materne gestite da enti pubblici anche territoriali, ed alle scuole d'istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute [2] .

     Per potere beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette dovranno richiedere all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, con validità annuale. Le richieste da parte delle scuole elementari e secondarie dovranno pervenire all'ente concessionario per tramite del competente Provveditorato agli studi: quelle delle università e degli istituti superiori, per tramite del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente.

 

          Art. 2.

     Sono abrogate tutte le disposizioni in materia, in contrasto con la presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma inserito dall'art. 1 della L. 28 dicembre 1989, n. 421.