§ 98.1.29280 - D.L. 8 agosto 1996, n. 439 .
Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1996
Numero:439


Sommario
Art. 1.  Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
Art. 2.  Obbligo di pubblicazione del bilancio
Art. 3.  Sanzioni
Art. 4.  Utilizzazione della Guardia di finanza
Art. 5.  Norma transitoria
Art. 6.  Norme abrogate
Art. 7.  Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche
Art. 8.  Contributi straordinari ad enti lirici
Art. 9.  Durata della protezione del diritto d'autore
Art. 10.  Disposizioni in tema di commissioni consultive del Dipartimento dello spettacolo
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 98.1.29280 - D.L. 8 agosto 1996, n. 439 [1].

Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore

(G.U. 26 agosto 1996, n. 199)

 

CAPO I

 

     Art. 1. Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

     1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 20 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

     a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

     b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

     c) sede legale;

     d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

     e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

     f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonché, per le concessionarie di radiodiffusione, dalle ulteriori prestazioni.

     2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

     3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1.

     4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 2. Obbligo di pubblicazione del bilancio

     1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

     2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

     3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

     «Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.».

     4. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:

     «Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI Legislatura, a condizione che siano state tempestivamente presentate le relative domande, è corrisposto.».

     5. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

     «11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti».

     6. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente: «11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 citato sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa o che la controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che la controllano.».

     7. Dopo il comma 11-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente: «11-quater. A decorrere dall'anno 1996 e fino all'anno 2005, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioniXX e integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente conma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

 

          Art. 3. Sanzioni

     1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire. Il legale rappresentante degli enti o delle associazioni o il titolare dell'impresa individuale di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e con modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.

     2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile. Le stesse pene si applicano in caso di non rispondenza al vero dei dati indicati dai soggetti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

 

          Art. 4. Utilizzazione della Guardia di finanza

     1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 5. Norma transitoria

     1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 6. Norme abrogate

     1. Sono abrogati:

     a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

     b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

     c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

     d) gli articoli 14, 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

     e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

     f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

     g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;

     h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).

     2. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente capo.

 

CAPO II

 

          Art. 7. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche

     1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.».

 

          Art. 8. Contributi straordinari ad enti lirici

     1. E' autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.

     2. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.

 

          Art. 9. Durata della protezione del diritto d'autore

     1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo 1-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.».

     2. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempreché per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.».

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

     4. Nel comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «anteriormente al 29 giugno 1995».

     5. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

 

          Art. 10. Disposizioni in tema di commissioni consultive del Dipartimento dello spettacolo

     1. La commissione centrale per la musica, di cui dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

     2. Le commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte da sei membri, nominati con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Le commissioni sono presiedute dal capo del Dipartimento dello spettacolo.

     3. I componenti delle commissioni di cui al comma 1 restano in carica tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del triennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

     4. I componenti delle commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.

     5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 2. Le commissioni devono insediarsi entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla efficacia del decreto di nomina dei componenti.

     6. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi del comma 1, per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.

     7. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 1 restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'insediamento delle nuove commissioni.

 

          Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 6, L. 23 dicembre 1996, n. 650, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.