§ 31.1.5 - D.L. 6 settembre 1982, n. 629.
Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:06/09/1982
Numero:629


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 1 quater. 
Art. 1 quinquies. 
Art. 1 sexies. 
Art. 1 septies. 
Art. 1 octies. 
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 2 ter. 
Art. 2 quater. 
Art. 2 quinquies. 
Art. 2 sexies. 
Art. 3. 


§ 31.1.5 - D.L. 6 settembre 1982, n. 629. [1]

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

(G.U. 6 settembre 1982, n. 245).

 

Art. 1.

     Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un prefetto della Repubblica può essere nominato Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. L'incarico ha durata non superiore a un triennio e può essere prorogato fino ad ulteriori tre anni [2].

     Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, delega all'Alto commissario poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale, stabilendo modalità e limiti per l'esercizio della delega; detta specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate [3].

     L'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro dell'interno relazioni informative sull'attività svolta e valutazioni sull'andamento della criminalità di tipo mafioso [4].

     Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, e i soggetti di cui al Titolo I, Capo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, con la possibilità di avvalersi degli organi di polizia tributaria [5].

     A richiesta dell'Alto commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di società aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali [6].

     Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori [7].

     Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire all'Alto commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire [8].

     All'Alto commissario spetta ogni altro potere attribuito all'autorità di pubblica sicurezza ivi compreso il potere di intercettazione telefonica ai sensi dell'art. 226-sexies del codice di procedura penale.

     L'Alto commissario è destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresí, di quelle provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi ad attività di tipo mafioso. L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, può disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base a modalità stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma [9].

 

     Art. 1 bis. [10]

     1. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario può richiedere ai funzionari responsabili degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici anche economici, delle banche, degli istituti di credito pubblici e privati, delle società fiduciarie e di ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, nonché ai presidenti dei relativi organi di controllo, dati e informazioni su atti e documenti in loro possesso, ed ogni altra notizia ritenuta utile, ai fini dell'espletamento delle funzioni conferitegli.

     2. Ai fini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed è comunque garantito l'anonimato sui trattamenti e accertamenti sanitari di cui all'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

     3. I soggetti indicati nel comma 1 che non ottemperano alle richieste di dati e informazioni o forniscono all'Alto commissario dati e informazioni non veritieri sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno.

     4. Ove sussistano le condizioni previste nell'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario può altresí richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 di effettuare ispezioni nell'ambito di uffici e servizi posti alle loro dipendenze, verifiche sulle procedure amministrative e sull'esecuzione degli appalti di opere e forniture e delle concessioni di opere e servizi, nonché sull'erogazione e sull'impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi comunitari, e di dargli comunicazione dei risultati, anche parziali. Alle verifiche predette può procedere lo stesso Alto commissario direttamente o a mezzo di funzionari appositamente incaricati.

     5. Se dagli accertamenti effettuati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1 emergono illeciti amministrativi in materia fiscale, valutaria o previdenziale, l'Alto commissario dispone che ne siano informate le autorità amministrative competenti per i provvedimenti conseguenti.

 

     Art. 1 ter. [11]

     1. [12].

     2. [13].

     3. L'Alto commissario potrà anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria adottare o, previa intesa con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l'incolumità dei prossimi congiunti.

     4. La dotazione di personale, mezzi e strutture logistiche del nucleo di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ove trattasi di personale proveniente dal SISMI, su proposta dell'Alto commissario.

 

     Art. 1 quater. [14]

     1. Per le esigenze informative specificatamente connesse alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, provvede a costruire un'apposita sezione per la classificazione, l'analisi, l'elaborazione di notizie, informazioni e dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso.

     2. L'alto commissario può accedere ai dati ed alle informazioni esistenti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui al comma 1; il personale posto alle sue dipendenze, fermo quanto previsto dalla vigente normativa, può accedere alle notizie, alle informazioni ed ai dati contenuti nella sezione speciale di cui al comma 1. Si osservano le modalità e le procedure stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

 

     Art. 1 quinquies. [15]

     1. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Alto commissario può proporre al tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; può altresí esercitare le altre facoltà attribuite dalla stessa legge alle autorità cui spetta di promuovere il procedimento di prevenzione. L'Alto commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli adempimenti previsti nel quarto comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. L'Alto commissario ha facoltà di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.

     3. Per l'espletamento dei suoi compiti L'Alto commissario può esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facoltà di cui all'articolo 165-ter del codice di procedura penale.

     4. L'autorità giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile, concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; è altresí trasmessa all'Alto commissario copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali. L'autorità giudiziaria, qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, dispone, con decreto motivato, che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa è coperta dal segreto di ufficio.

     5. L'autorità giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, può fornire all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di polizia giudiziaria concernenti la criminalità di tipo mafioso.

     6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio ha facoltà di visitare gli istituti penitenziari e può avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell'art. 18-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto Commissario. Tali facoltà non sono delegabili. Di detti colloqui l'Alto commissario farà specifica menzione nelle relazioni di cui al terzo comma dell'articolo 1 [16].

     7. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite può autorizzare le intercettazioni di cui all'articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, anche a richiesta dell'Alto commissario.

 

     Art. 1 sexies. [17]

     1. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento attribuitegli, l'Alto commissario, previa autorizzazione del Ministro dell'interno e conseguenti intese con i prefetti delle provincie interessate ai problemi da trattare, può convocare apposite conferenze interprovinciali, anche allo scopo di concertare ogni utile iniziativa degli organi di polizia e delle altre amministrazioni pubbliche nel quadro della lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

     2. Alle conferenze di cui al comma 1 partecipano le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comandanti dei reparti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché i responsabili delle altre Forze di polizia; sono invitati a partecipare componenti dell'ordine giudiziario d'intesa con il procuratore generale presso la corte di appello e possono essere chiamati a partecipare i titolari di uffici periferici dello Stato, nonché i rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Dei risultati delle conferenze viene data comunicazione al Ministero dell'interno.

 

     Art. 1 septies. [18]

     1. L'Alto commissario può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati.

 

     Art. 1 octies. [19]

     1. Per l'analisi degli aspetti finanziari, socio-economici, storici e culturali dei fenomeni di carattere mafioso, su proposta dell'Alto commissario, il Ministro dell'interno può conferire, con contratto di diritto privato, ad esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, in numero non superiore a dieci, incarichi di studio e ricerca.

     2. Il compenso agli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

     Art. 2.

     All'Alto commissario è attribuita una speciale indennità disciplinata, anche nella misura, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa farà carico al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 2 bis. [20]

 

     Art. 2 ter. [21]

 

          Art. 2 quater. [22]

 

     Art. 2 quinquies. [23]

 

     Art. 2 sexies. [24]

     Per le forniture di beni e servizi derivanti dalla presente legge il Provveditorato generale dello Stato procederà a trattativa privata senza limite di spesa, essendo le forniture stesse equiparate a quelle previste dall'articolo 2, secondo comma, lettera d), della legge 30 marzo 1981, n. 113.

 

     Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 12 ottobre 1982, n. 726 (G.U. 12 ottobre 1982, n. 281).

[2] Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituiti dagli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono dell'art. 1 della L. 15 novembre 1988, n. 486.

[3] Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituiti dagli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono dell'art. 1 della L. 15 novembre 1988, n. 486.

[4] Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituiti dagli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono dell'art. 1 della L. 15 novembre 1988, n. 486.

[5] Comma già modificato dall'art. 1 della L. di conversione 12 ottobre 1982, n. 726, sostituito dall'art. 1 della L. 15 novembre 1988, n. 486, modificato dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

[6] L'originario quarto comma è stato così sostituito dagli attuali commi quarto, quinto e sesto in virtù dell'art. 1 della L. di conversione 12 ottobre 1982, n. 726.

[7] L'originario quarto comma è stato così sostituito dagli attuali commi quarto, quinto e sesto in virtù dell'art. 1 della L. di conversione 12 ottobre 1982, n. 726.

[8] L'originario quarto comma è stato così sostituito dagli attuali commi quarto, quinto e sesto in virtù dell'art. 1 della L. di conversione 12 ottobre 1982, n. 726.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 15 novembre 1988, n. 486.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486.

[12] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345.

[13] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486.

[16] Comma così modificato dall'art. 16 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 12 ottobre 1982, n. 726. Modifica l'art. 14 della L. 13 settembre 1982, n. 646.

[21] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 12 ottobre 1982, n. 726. Modifica l'art. 17 della L. 13 settembre 1982, n. 646.

[22] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 12 ottobre 1982, n. 726. Modifica l'art. 10 quinquies della L. 31 maggio 1965, n. 575.

[23] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 12 ottobre 1982, n. 726. Sostituisce il 1° e l'ultimo comma, art. 21, della L. 13 settembre 1982, n. 646.

[24] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 12 ottobre 1982, n. 726.