§ 98.1.26692 - Legge 22 luglio 1991, n. 221.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/07/1991
Numero:221


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, [...]
Art. 2.      1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, prima dell'entrata in vigore della presente legge


§ 98.1.26692 - Legge 22 luglio 1991, n. 221.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

(G.U. 25 luglio 1991, n. 173)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164

     All'articolo 1, comma 1:

     al capoverso 1, le parole: "degli amministratori stessi che compromettono l'imparzialità" sono sostituite dalle seguenti: "degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione";

     al capoverso 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere"; al terzo periodo, le parole: "fatto salvo quanto previsto dall'art. 329 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento";

     al capoverso 3, primo periodo, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici a diciotto mesi"; al secondo periodo, le parole: "ed è comunicato immediatamente al Parlamento" sono soppresse;

     al capoverso 4, secondo periodo, le parole: "e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa, in servizio o in quiescenza" sono sostituite dalle seguenti: ", in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza";

     al capoverso 5, primo periodo, le parole: "può sospendere" sono sostituite dalla seguente: "sospende"; al secondo periodo, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto";

     al capoverso 7, le parole: "municipalizzate comunali e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "speciali dei comuni e delle province".