Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/05/1991 |
Numero: | 141 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai magistrati, ai militari di carriera in servizio attivo, agli appartenenti alle Forze di polizia, ai pubblici dipendenti accreditati all'estero come agenti [...] |
Art. 2. 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, i militari di carriera in servizio attivo, gli [...] |
Art. 3. 1. I soggetti di cui all'art. 1 che facciano parte di associazioni o di organizzazioni con finalità politiche, e, in ogni caso, che siano iscritti ad organizzazioni [...] |
Art. 4. 1. Per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico logistico delle Forze di polizia, è autorizzata nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37 miliardi, da [...] |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28215 - D.L. 3 maggio 1991, n. 141 [1].
Divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 98, terzo comma, della Costituzione.
(G.U. 4 maggio 1991, n. 103)
1. Ai magistrati, ai militari di carriera in servizio attivo, agli appartenenti alle Forze di polizia, ai pubblici dipendenti accreditati all'estero come agenti diplomatici o funzionari consolari è fatto divieto di iscrizione ai partiti politici.
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, i militari di carriera in servizio attivo, gli appartenenti alle Forze di polizia, i pubblici dipendenti accreditati all'estero come agenti diplomatici o funzionari consolari devono assumere comportamenti che non compromettano nell'esercizio delle loro funzioni l'imparzialità dell'amministrazione.
2. I soggetti di cui all'art. 1, quando sono candidati ad elezioni politiche o amministrative, debbono essere posti in aspettativa o licenza speciale per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politiche di propaganda solo al di fuori dell'ambito dei rispettivi corpi o amministrazioni e, per quel che attiene agli agenti diplomatici ed ai funzionari consolari, al di fuori del territorio dei Paesi ove essi prestano servizio.
3. I militari di carriera in servizio attivo e gli appartenenti alle Forze di polizia non possono, quando siano in divisa, intervenire a riunioni e manifestazioni politiche, salvo che vi siano comandati per ragioni di servizio.
1. I soggetti di cui all'art. 1 che facciano parte di associazioni o di organizzazioni con finalità politiche, e, in ogni caso, che siano iscritti ad organizzazioni collaterali ai partiti politici devono darne comunicazione al Ministro competente o ai rispettivi organi di autogoverno.
1. Per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico logistico delle Forze di polizia, è autorizzata nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37 miliardi, da utilizzare da parte del Ministero dell'interno con le modalità previste dal capo I della
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1991 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2,