Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/03/1991 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, il termine di cui all'art. 114 della legge [...] |
Art. 2. 1. Per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, è autorizzata nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37 miliardi, da [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28205 - D.L. 1 marzo 1991, n. 61 [1].
Proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
(G.U. 2 marzo 1991, n. 52)
1. Fermo restando quanto previsto dalla
1. Per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, è autorizzata nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37 miliardi, da utilizzare, da parte del Ministero dell'interno, con le modalità previste dal capo I della
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1991 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della