Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/10/1982 |
Numero: | 726 |
Sommario |
Art. 1. E' convertito in legge il decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, con le seguenti [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.27840 - Legge 12 ottobre 1982, n. 726.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
(G.U. 12 ottobre 1982, n. 281)
E' convertito in legge il
All'articolo 1, al terzo comma, le parole: "poteri di accesso e di accertamento presso le banche o altri istituti pubblici o privati" sono sostituite con le altre: "poteri di accesso e di accertamento presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici anche economici, le banche, gli istituti di credito pubblici e privati";
il quarto comma è sostituito con i seguenti:
"A richiesta dell'Alto Commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di società, aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonchè ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.
Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori.
Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire all'Alto Commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire.";
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 2-bis. All'articolo 14 della
"Art. 2-quinquies. — Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 2-quater sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con
I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-ter sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al
Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-bis sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con
Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla
Art. 2-ter. — All'articolo 17 della
Art. 2-quater.— All'articolo 10-quinquies della
Art. 2-quinquies.— All'articolo 21 della
"Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Le stesse pene si applicano al subapplaltatore e all'affidatario del cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto";
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto".
Art. 2-sexies. — Per le forniture di beni e servizi derivanti dalla presente legge il Provveditorato generale dello Stato procederà a trattativa privata senza limite di spesa, essendo le forniture stesse equiparate a quelle previste dall'articolo 2, secondo comma, lettera d), della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.