Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/06/1984 |
Numero: | 212 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla [...] |
§ 98.1.25940 - Legge 8 giugno 1984, n. 212.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese.
(G.U. 9 giugno 1984, n. 158)
Il
L'art. 1 è sostituito con il seguente:
"Art. 1. - All'art. 2 della
“Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della
Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma".
All'art. 2:
il comma 1 è sostituito con il seguente:
"1. Il criterio da utilizzare per la determinazione del prezzo di cessione di aziende o complessi aziendali, stabilito nel secondo comma dell'art. 6-bis del
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"3. Il primo comma dell'art. 4 del
“Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del
All'art. 3:
Il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"7. Il termine di cui all'art. 1, terzo comma, della