Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.5 leggi comunitarie |
Data: | 25/02/2008 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie) |
Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa) |
Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) |
Art. 4. (Oneri relativi a prestazioni e controlli) |
Art. 5. (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie) |
Art. 6. (Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11) |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari) |
Art. 8. (Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova) |
Art. 9. (Modifiche alla legge 6 febbraio 2007, n. 13) |
Art. 10. (Modifica all’articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari) |
Art. 11. (Modifica all’articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo [...] |
Art. 12. (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla immissione sul mercato ed all’uso di talune sostanze e [...] |
Art. 13. (Modifica dell’articolo 2449 del codice civile) |
Art. 14. (Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione [...] |
Art. 15. (Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli [...] |
Art. 16. (Disposizioni concernenti l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo alla istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni di legname nella [...] |
Art. 17. (Attuazione della direttiva 2006/112/CE) |
Art. 18. (Delega al Governo per la modifica dell’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione alle sanzioni per l’indebita percezione delle misure di sostegno dello sviluppo rurale) |
Art. 19. (Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa) |
Art. 20. (Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e [...] |
Art. 21. (Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/ CE, relative alla [...] |
Art. 22. (Disposizioni occorrenti per l’attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di [...] |
Art. 23. (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle [...] |
Art. 24. (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, [...] |
Art. 25. (Deleghe al Governo per il completamento dell’attuazione delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del [...] |
Art. 26. (Delega al Governo per introdurre disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran) |
Art. 27. (Delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004) |
Art. 28. (Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro) |
Art. 29. (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) |
Art. 30. (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o [...] |
Art. 31. (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato) |
Art. 32. (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle [...] |
§ 23.5.29 - L. 25 febbraio 2008, n. 34.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007).
(G.U. 6 marzo 2008, n. 56 - S.O. n. 54)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princì pi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11-bis della
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 11, comma 8, della
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella stesura dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princì pi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano d’ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.
Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell’articolo 1.
Art. 4. (Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all’articolo 9, comma 2, della
Art. 5. (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princì pi ed i criteri di cui all’articolo 20 della
2. Il termine di cui all’articolo 8, comma 1, della
3. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Art. 6. (Modifiche alla
1. Alla
a) all’articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della
b) all’articolo 8, comma 5, l’alinea è sostituito dal seguente: «Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo:»;
c) dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. – (Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). – 1. Contestualmente o dopo l’entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell’ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della citata
d) all’articolo 15-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti»;
e) dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. – (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario). – 1. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall’articolo 8 della
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della
c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell’entità del credito dello Stato nonché l’indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entità del credito dello Stato e l’indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
9. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell’economia e delle finanze.
11. I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al
2. I commi da 1213 a 1223 dell’articolo 1 della
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
ADEMPIMENTO E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 7. (Modifiche all’articolo 18 del
1. Il comma 1-bis dell’articolo 18 del
«1-bis. L’AGEA è l’autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l’osservanza delle normative comunitarie, relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell’Agecontrol S.p.a. L’AGEA opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
1-ter. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuare ulteriori organismi di controllo.
1-quater. L’AGEA assume l’incarico di coordinamento delle attività dei controlli di conformità degli organismi di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis, una volta verificata la compatibilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.».
Art. 8. (Applicazione del
1. In applicazione dell’articolo 5 del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, ai sensi dell’articolo 4 del
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 dispiega efficacia a decorrere dall’inclusione del centro di imballaggio, con relativo codice di identificazione, in un apposito elenco pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta le opportune norme tecniche che consentono alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta di aggiornare direttamente, per i centri di imballaggio di propria competenza, l’elenco di cui al periodo precedente, provvedendo di propria iniziativa all’inclusione dei centri nel predetto elenco e alla cancellazione di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongono, se del caso, il ritiro dell’autorizzazione, la cui efficacia decorre dalla cancellazione dall’elenco di cui al comma 3.
5. I controlli di cui all’articolo 7 del
6. La
7. Le spese relative alle autorizzazioni di cui al comma 1 sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo del servizio e modalità di versamento da stabilire con disposizioni delle regioni e delle province autonome competenti per territorio. I soggetti pubblici interessati all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvedono ai rispettivi adempimenti nell’ambito delle attuali dotazioni strumentali, finanziarie e di risorse umane disponibili a legislazione vigente.
Art. 9. (Modifiche alla
1. Alla
a) all’articolo 20, comma 1, dopo le parole: «centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF)» sono inserite le seguenti: «o i centri di assistenza agricola (CAA)»;
b) all’articolo 25, le parole: «del 21 ottobre 2001», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 15 ottobre 2001».
Art. 10. (Modifica all’articolo 3 della
1. All’articolo 3, comma 4, della
Art. 11. (Modifica all’articolo 150, comma 2, lettera a), della
1. All’articolo 150, comma 2, lettera a), della
Art. 12. (Modifica al
1. All’articolo 2 del
Art. 13. (Modifica dell’articolo 2449 del codice civile)
1. L’articolo 2449 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2449. – (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). – Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell’articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all’assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell’ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti».
2. Il consiglio di amministrazione, nelle società che ricorrono al capitale di rischio e nelle quali sia prevista la nomina di amministratori ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto entro otto mesi da tale data, prevedendo che i diritti amministrativi siano rappresentati da strumenti finanziari, non trasferibili e condizionati alla persistenza della partecipazione dello Stato o dell’ente pubblico, ai sensi dell’articolo 2346, sesto comma, del codice civile. Scaduto il predetto termine di otto mesi, perdono efficacia le disposizioni statutarie non conformi alle disposizioni dell’articolo 2449, come sostituito dal comma 1.
Art. 14. (Delega al Governo per la modifica del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del
Art. 15. (Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo2 nonché di quelli specifici di cui al comma 2 del presente articolo e secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinare le disposizioni normative del
b) mantenere l’obbligo di dichiarazione previsto dall’articolo 1, comma 2, della
c) prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1889/ 2005 e le autorità di cui all’articolo 22 della
d) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni applicabili, apportando le conseguenti modifiche alla fase dell’accertamento e agli adempimenti oblatori;
e) riordinare il regime sanzionatorio, garantendo l’effettività dell’obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 16. (Disposizioni concernenti l’attuazione del
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie locali, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l’attuazione del
a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all’attuazione del
b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del
c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell’attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l’accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al
d) determinazione dell’importo di una tassa e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell’articolo 5 del
2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
Art. 17. (Attuazione della
1. L’articolo 2 del
«Art. 2. – (Periodo di applicazione). – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla
Art. 18. (Delega al Governo per la modifica dell’articolo 3, comma 1, della
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princì pi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della giustizia, disposizioni integrative e correttive per adeguare la disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 3, comma 1, della
Art. 19. (Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)
1. All’articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
«d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo, l’irregolarità o l’infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l’aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarità dell’operazione ovvero la prova che l’irregolarità o l’infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di spedizione o da quella in cui il mittente è venuto a conoscenza che è stata commessa una irregolarità o un’infrazione».
Art. 20. (Delega al Governo per la modifica del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive del
2. Il decreto legislativo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 21. (Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura indicata all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 22. (Disposizioni occorrenti per l’attuazione della
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all’articolo 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla
a) apportare le necessarie modifiche al
b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell’ambiente, l’adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;
c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorità locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;
d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l’autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l’impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della
e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/ EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;
f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana.
2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo è trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell’acquisizione del relativo parere.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23. (Delega al Governo per il recepimento della
1. Il Governo è delegato ad adottare con le modalità e nei termini di cui all’articolo 1, un decreto legislativo per l’attuazione della
a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facoltà previste in tema di conferimenti in natura dall’articolo 10-bis della direttiva 77/91/CEE introdotto dalla
b) non avvalersi, con riguardo alle sole società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà prevista dall’articolo 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla
c) avvalersi, con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà di cui all’articolo 19, paragrafo 1, numero (i), della
d) consentire che le società anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l’acquisto di proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale alle condizioni indicate all’articolo 23, paragrafo 1, e all’articolo 23-bis della direttiva 77/91/CEE come modificata dalla
Art. 24. (Delega al Governo per l’attuazione della
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all’articolo 1, uno o più decreti legislativi per l’attuazione dell’articolo 51 della
a) individuazione delle società obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;
b) definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, avvalendosi delle opzioni offerte dagli articoli 9 e 12 della
c) disciplina del regime della responsabilità civile dei revisori avuto riguardo degli orientamenti assunti in sede comunitaria e tenendo conto dell’esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione di qualità e di tutelare i risparmiatori, della proporzionalità della responsabilità dei soggetti coinvolti nella redazione e nella revisione del bilancio rispetto ai danni dagli stessi cagionati, dell’esigenza di contenere il costo del capitale e la concentrazione nel mercato della revisione;
d) disciplina dell’albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che tuteli efficacemente l’affidamento dei risparmiatori sulla revisione del bilancio;
e) individuazione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell’applicazione della disciplina più stringente in materia di revisione prevista dalla
f) previsione, nell’introduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, di cui all’articolo 41 della
g) coordinamento delle funzioni rispettive del revisore e del collegio sindacale;
h) previsione dell’applicazione obbligatoria di princìpi internazionali di revisione, previa loro adozione da parte della Unione europea;
i) riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.
2. Dall’esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
Art. 25. (Deleghe al Governo per il completamento dell’attuazione delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, nonché per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5 del
1. Al fine di completare l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle disposizioni della
a) modificazione della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla alle disposizioni previste dai princìpi contabili internazionali compatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive, assicurando un congruo periodo interinale per l’adeguamento;
b) adozione di due nuovi documenti aggiuntivi del bilancio (prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e rendiconto finanziario) e loro disciplina;
c) adozione di uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente e semplificazione del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, facendo salva la completezza e l’analiticità dell’informazione del bilancio attraverso il dettaglio richiesto in nota integrativa;
d) modificazione dei criteri di valutazione con adozione del criterio del valore equo (fair value), in via facoltativa, per la valutazione degli strumenti finanziari e di altre specifiche attività, e, in via obbligatoria, per la valutazione degli strumenti finanziari derivati;
e) modificazione della disciplina del bilancio in forma abbreviata con utilizzo della facoltà di semplificazione prevista dalla
f) coordinamento, nel rispetto e in coerenza con i princìpi contabili internazionali, delle altre disposizioni vigenti del codice civile;
g) modificazione della normativa fiscale in materia di reddito d’impresa al fine di rendere neutrali le innovazioni derivanti dall’applicazione dei princìpi contabili internazionali.
2. Al fine di completare l’adeguamento della disciplina di bilancio delle imprese di assicurazione ai princìpi contabili internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dall’articolo 2, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall’articolo 1, comma 5, della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5 del
3. Dall’esercizio delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
Art. 26. (Delega al Governo per introdurre disposizioni per l’attuazione del
1. Nel rispetto dell’articolo 14 della
2. L’esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e g), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento al
b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;
c) previsione di procedure di autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e all’esportazione ed importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell’Iran;
d) previsione della pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento;
e) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste;
f) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1.
4. Dall’esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 27. (Delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al
a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell’articolo 27 del
b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall’articolo 28 del
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore a quelle stabilite dal
Capo III
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO, ADOTTATE NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Art. 28. (Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:
a)
b)
c)
d)
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 6, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.
6. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 29. (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla
a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell’ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali;
b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell’ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del
Art. 30. (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla
a) prevedere nell’ambito del procedimento penale, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, il riconoscimento e l’esecuzione sul territorio dello Stato di provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in funzione della successiva confisca, dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro;
b) prevedere che:
1) per «bene» debba intendersi quanto definito dall’articolo 2, lettera d), della decisione quadro;
2) per «provvedimento di blocco o di sequestro» debba intendersi quanto definito dall’articolo 2, lettera c), della decisione quadro;
3) la «prova» concerna gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui alla lettera d) del presente comma;
c) prevedere che l’esecuzione nel territorio dello Stato italiano nel quale si trova il bene o la prova riguardi qualsiasi provvedimento motivato adottato dall’autorità giudiziaria dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova;
d) prevedere che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria di sequestro o blocco dei beni emessi dallo Stato richiedente abbiano riguardo ai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro ove sia prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla previsione della doppia incriminabilità;
e) subordinare, per le ipotesi di reato non contemplate nella lettera d), il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emessi dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro:
1) se per fini probatori, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione;
2) se in funzione della successiva confisca del bene, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione italiana, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello
Stato di emissione;
f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di blocco o sequestro dei beni emessi dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l’autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all’autorità giudiziaria italiana di stabilirne l’autenticità; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
g) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana che, nell’ambito di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, si possa rivolgere direttamente all’autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo, alle condizioni e nei limiti della decisione quadro riportati nella presente legge; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l’autorità competente; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
h) prevedere la trasmissione d’ufficio, da parte dell’autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all’autorità giudiziaria competente del provvedimento al quale occorre dare esecuzione nel territorio dello Stato, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria dello Stato membro;
i) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana riconosca validità al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge e vi dia esecuzione senza ritardo, prevedendo se necessario un termine e prevedendo altresì che venga dato immediato avviso dell’avvenuto blocco o sequestro all’autorità richiedente;
l) prevedere che il vincolo di indisponibilità sul bene disposto dall’autorità giudiziaria italiana si protragga fino a quando essa non provveda in maniera definitiva sulle richieste dell’autorità giudiziaria dello Stato di emissione circa il trasferimento della prova ovvero circa la confisca del bene; prevedere la facoltà di apporre limiti e condizioni alla durata del sequestro disposto sul territorio italiano, ferma restando la possibilità di revoca da parte dell’autorità giudiziaria italiana, dopo aver acquisito eventuali osservazioni dell’autorità giudiziaria richiedente, che viene informata senza indugio;
m) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana possa rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni quando il certificato di cui all’articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto unitamente con la richiesta, ovvero sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione; quando vi siano cause di immunità o di privilegio a norma dello Stato di esecuzione; quando dalle informazioni contenute nel certificato di cui all’articolo 9 della decisione quadro risulti evidente che l’assistenza giudiziaria prestata violerebbe il principio del «ne bis in idem»; nel caso previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro;
n) prevedere che, nell’ipotesi in cui il certificato di cui all’articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento richiesto, l’autorità giudiziaria italiana possa imporre un termine all’autorità giudiziaria di altro Stato membro entro il quale deve essere prodotto il certificato completo o corretto, o farsi trasmettere un documento equipollente ovvero ancora dispensare l’autorità giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo certificato, ove non vi sia esigenza di altre informazioni;
o) prevedere che la decisione di rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione del provvedimento richiesto venga comunicata senza indugio all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente;
p) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana possa disporre il rinvio, per una durata ragionevole, dell’esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro, quando tale esecuzione possa arrecare pregiudizio ad un’indagine penale già in corso sul territorio dello Stato, ovvero quando i beni o la prova già siano sottoposti a vincolo di indisponibilità nell’ambito di un altro procedimento penale; prevedere che la decisione del rinvio venga comunicata immediatamente all’autorità giudiziaria richiedente dello Stato membro;
q) prevedere che le richieste di riconoscimento di provvedimenti di blocco o sequestro provenienti dall’autorità giudiziaria dello Stato membro siano corredate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, o da una richiesta di confisca o contengano, nel certificato di cui all’articolo 9 della decisione quadro, un’indicazione volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione fino a quando non siano avanzate le richieste di cui sopra;
r) prevedere che le richieste di trasferimento della fonte di prova o di confisca del bene debbano essere disciplinate secondo le disposizioni contenute negli accordi internazionali in vigore per lo Stato italiano concernenti l’assistenza giudiziaria in materia penale e la cooperazione internazionale in materia di confisca;
s) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana, in deroga alle disposizioni in tema di assistenza giudiziaria richiamate alla lettera r), non possa rifiutare le richieste di trasferimento della fonte di prova per l’assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora le richieste riguardino reati di cui alla lettera d) e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni;
t) prevedere l’esperibilità dei rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso i provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana relativi al riconoscimento e all’esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro;
u) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall’esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro richiesto dall’autorità giudiziaria dello Stato membro, l’attivazione senza ritardo del procedimento per il rimborso degli importi versati, a titolo di risarcimento per tale responsabilità, alla parte lesa.
Art. 31. (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla
a) prevedere la disciplina della confisca dello strumento di reato, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti;
2) possibilità di disporre la confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona diversa dall’autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;
3) applicabilità della confisca dello strumento di reato nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell’autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall’autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza;
b) prevedere la disciplina della confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti;
2) possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato;
3) obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell’articolo 514 del codice di procedura civile;
c) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio;
d) aggiornare il catalogo dei reati per cui possa trovare applicazione la disciplina dell’articolo 12-sexies del
e) prevedere che ai fini della confisca, anche ai sensi della lettera d), i beni che l’autore del reato abbia intestato affettatamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati come a lui appartenenti;
f) adeguare la disciplina della confisca nei confronti degli enti, di cui al
g) prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.
Art. 32. (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla
a) prevedere che ogni decisione, così come definita dall’articolo 1, lettera a), della decisione quadro, adottata dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell’autorità competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone all’interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria;
b) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana, che ha, all’esito di un procedimento giurisdizionale, inflitto una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa ad una persona fisica o ad una persona giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l’esecuzione della medesima sanzione, per il tramite dell’autorità centrale di cui alla lettera d), alla competente autorità dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria;
c) prevedere che per sanzione pecuniaria si intenda quanto previsto dall’articolo 1, lettera b), della decisione quadro;
d) individuare l’autorità centrale amministrativa per lo Stato italiano quale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell’assistenza da fornire alle autorità competenti;
e) prevedere che la richiesta di esecuzione della sanzione pecuniaria venga trasmessa all’autorità dello Stato di esecuzione corredata del certificato e secondo le modalità di cui all’articolo 4 della decisione quadro;
f) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana proceda al riconoscimento e all’esecuzione della sanzione pecuniaria conseguente ad una decisione dell’autorità di altro Stato membro, con riferimento ai reati indicati all’articolo 5 della decisione quadro, se punibili nell’altro Stato membro come definiti dalla propria legislazione e senza verifica della doppia punibilità;
g) subordinare, con riferimento a reati diversi da quelli indicati alla lettera f), il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di altro Stato membro alla condizione che la decisione medesima si riferisca a una condotta che costituisce reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica;
h) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana proceda immediatamente al riconoscimento e all’esecuzione della decisione emessa dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro; disciplinare i casi e i modi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 della decisione quadro;
i) prevedere la possibilità per lo Stato italiano di ridurre o convertire l’importo della sanzione pecuniaria connessa alla decisione pronunciata dall’autorità competente dell’altro Stato membro secondo quanto stabilito all’articolo 8 della decisione quadro, ovvero la possibilità di sostituire la sanzione pecuniaria, in caso di mancato recupero, in pena detentiva o in altra sanzione penale secondo quanto previsto dalla legge italiana in materia di conversione di sanzioni di specie diversa nonché dall’articolo 10 della decisione quadro;
l) prevedere l’applicabilità della legge italiana all’esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte dall’autorità di altro Stato membro di decisione, secondo le modalità di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, nonché la possibilità di esecuzione della sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche nei casi in cui la legislazione italiana non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima;
m) prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano e che solo lo Stato italiano possa decidere sulle domande di revisione della decisione emessa dall’autorità italiana;
n) prevedere che l’autorità italiana che ha emesso la decisione informi senza ritardo l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione che la decisione che ha irrogato la sanzione è stata, per qualsiasi motivo, privata del suo carattere esecutivo, sì da consentire all’autorità richiesta di porre immediatamente fine alla esecuzione della decisione, non appena informata; prevedere analoga disciplina per il caso di ritiro della decisione di esecuzione; prevedere, analogamente, che l’autorità italiana sospenda l’esecuzione della decisione richiesta dallo Stato di decisione appena ricevuta la comunicazione di cui ai periodi che precedono;
o) prevedere che le somme riscosse dall’autorità italiana, in qualità di Stato di esecuzione, spettino allo Stato italiano;
p) prevedere che la competente autorità italiana informi l’autorità dello Stato della decisione di ogni provvedimento adottato in ordine alla richiesta di riconoscimento e di esecuzione della sanzione pecuniaria, secondo le modalità di cui all’articolo 14 della decisione quadro;
q) disciplinare i casi in cui la competente autorità dello Stato della decisione riacquista il diritto di procedere alla esecuzione della sanzione, secondo quanto disposto dall’articolo 15 della decisione quadro;
r) prevedere la possibilità per l’autorità italiana competente di rifiutare l’esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti n. 3820/85/ CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la
2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la
2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la
2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.
2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la
2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della
[1] Comma così sostituito dall'art. 12 della