§ 5.1.20 - Direttiva 27 settembre 2001, n. 65.
Direttiva n. 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.1 diritto delle società
Data:27/09/2001
Numero:65


Sommario
Art. 1.      La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue
Art. 2.      La direttiva 83/349/CEE è modificata come segue
Art. 3.      L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/635/CEE è sostituito dal testo seguente
Art. 4.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2004. Essi ne [...]
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 5.1.20 - Direttiva 27 settembre 2001, n. 65.

Direttiva n. 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

(G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 32 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, la valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.

     (2) A norma dell'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono autorizzare o obbligare le società a rivalutare determinate attività, a valutare determinate attività in base al valore di sostituzione o ad applicare metodi diversi destinati a tener conto degli effetti dell'inflazione sulle voci dei conti annuali.

     (3) A norma dell'articolo 29 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati, gli elementi dell'attivo e del passivo compresi nel consolidamento devono essere valutati a norma degli articoli da 31 a 42 e 60 della direttiva 78/660/CEE.

     (4) A norma dell'articolo 1 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati a norma degli articoli da 31 a 42 della direttiva 78/660/CEE, salvo che la direttiva 86/635/CEE disponga altrimenti.

     (5) I conti annuali e i conti consolidati delle imprese di assicurazione sono redatti ai sensi della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione. Le modifiche delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE non riguardano le disposizioni della direttiva 91/674/CEE, ma la Commissione può presentare proposte in tal senso per modificare detta direttiva dopo aver sentito il competente comitato consultivo.

     (6) I mercati finanziari internazionali hanno natura dinamica e, accanto ai tradizionali strumenti finanziari primari quali azioni e obbligazioni, si sono ormai largamente diffuse varie forme di strumenti finanziari derivati, quali future, options, forward e swap.

     (7) I più importanti organismi di normazione contabile nel mondo si stanno orientando, per quanto riguarda la valutazione di questi strumenti finanziari, verso l'abbandono del modello del costo storico a favore del modello di contabilizzazione al valore equo.

     (8) La comunicazione della Commissione "Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale" ha invitato l'Unione europea ad adoperarsi per garantire la coerenza tra le direttive contabili comunitarie e gli sviluppi della normazione contabile internazionale, in particolare in seno allo IASC (International Accounting Standards Committee).

     (9) Per mantenere siffatta coerenza tra i principi contabili internazionali riconosciuti e le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE è necessario modificare dette direttive per consentire la valutazione al valore equo di determinate attività e passività finanziarie. Le società europee potranno così pubblicare informazioni contabili conformemente ai più recenti sviluppi internazionali.

     (10) La modifica delle direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE è in linea con la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 13 giugno 2000, in materia di informativa finanziaria in cui si propone l'uso di principi contabili internazionali riconosciuti nella redazione dei bilanci consolidati delle società quotate in borsa. La modifica mira a consentire l'applicazione dei principi contabili internazionali per quanto concerne la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari.

     (11) Ai fini della comparabilità dell'informativa finanziaria all'interno della Comunità è necessario prescrivere che gli Stati membri introducano il metodo di contabilizzazione al valore equo per taluni strumenti finanziari. Gli Stati membri dovrebbero autorizzare l'adozione di detto metodo da parte di tutte le società o di talune categorie di società soggette alle direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto concerne i conti annuali e i conti consolidati, o i soli conti consolidati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad esigere l'adozione di detto metodo per tutte le società o talune categorie di società, per quanto riguarda i conti annuali e i conti consolidati o i soli conti consolidati.

     (12) La contabilizzazione al valore equo dovrebbe essere ammessa solo per le voci per le quali l'adeguatezza del metodo è ampiamente riconosciuta a livello internazionale. La contabilizzazione al valore equo non dovrebbe, secondo le conclusioni attuali, applicarsi a tutte le attività e le passività finanziarie, ad esempio non alla maggior parte di quelle riferibili al portafoglio bancario (banking book).

     (13) La nota integrativa del bilancio dovrebbe includere informazioni sugli strumenti finanziari dello stato patrimoniale che sono stati valutati al valore equo. La relazione annuale dovrebbe fornire informazioni sugli obiettivi e sulle politiche della società in materia di gestione del rischio in relazione all'uso di strumenti finanziari.

     (14) Gli strumenti finanziari derivati possono avere un impatto importante sulla situazione finanziaria delle società. La comunicazione di informazioni sugli strumenti finanziari derivati e sul loro valore equo è considerata necessaria anche se la società non ricorre alla contabilizzazione al valore equo. Al fine di limitare l'onere amministrativo per le società di piccole dimensioni, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere per tali società una deroga alla prescrizione dell'informativa.

     (15) La contabilizzazione degli strumenti finanziari è un aspetto in rapida evoluzione dell'informativa finanziaria che esige che la Commissione valuti le esperienze degli Stati membri in cui è in uso la contabilizzazione al valore equo,

     hanno adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue:

     1) è inserita la seguente sezione:

     (Omissis).

     2) all'articolo 43, paragrafo 1:

     a) il rinvio di cui al punto 10 agli "articoli 31 e da 34 a 42" è sostituito da un rinvio agli (omissis); e

     b) è aggiunto il seguente punto:

     (Omissis).

     3) l'articolo 44, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     5) all'articolo 59, paragrafo 2, lettere a) e b), il rinvio agli "articoli da 31 a 42" è sostituito da un rinvio alle "sezioni 7 o 7 bis";

     6) è inserito l'articolo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La direttiva 83/349/CEE è modificata come segue:

     1) l'articolo 29, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) all'articolo 34:

     a) il rinvio di cui al punto 10 agli "articoli 31 e da 34 a 42" è sostituito da un rinvio agli

     (Omissis); e

     b) sono aggiunti i seguenti punti:

     (Omissis).

     3) all'articolo 36, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:

     (Omissis).

     4) è inserito l'articolo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/635/CEE è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.