Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.4 programmi |
Data: | 24/02/2005 |
Numero: | 214 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Determinazione delle autorità competenti. |
Art. 3. Diritti fondamentali. |
Art. 4. Trasmissione delle decisioni e ricorso all’autorità centrale. |
Art. 5. Ambito di applicazione. |
Art. 6. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. |
Art. 7. Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione. |
Art. 8. Determinazione dell’importo da pagare. |
Art. 9. Legge applicabile all’esecuzione. |
Art. 10. Detenzione o altra sanzione alternativa in sostituzione del mancato recupero della sanzione pecuniaria. |
Art. 11. Amnistia, grazia, revisione della condanna. |
Art. 12. Cessazione dell’esecuzione. |
Art. 13. Attribuzione delle somme provenienti dall’esecuzione delle decisioni. |
Art. 14. Informazioni dallo Stato di esecuzione. |
Art. 15. Conseguenze della trasmissione di una decisione. |
Art. 16. Lingue. |
Art. 17. Spese. |
Art. 18. Rapporto con altri accordi o intese. |
Art. 19. Applicazione territoriale. |
Art. 20. Attuazione. |
Art. 21. Entrata in vigore. |
§ 17.4.27 – Decisione 24 febbraio 2005, n. 214.
Decisione quadro n. 2005/214/GAI del Consiglio relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.
(G.U.U.E. 22 marzo 2005, n. L 76).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, lettera a) e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l’iniziativa del Regno Unito, della Repubblica francese e del Regno di Svezia,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.
(2) Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate.
(3) Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, stabilendo come priorità l’adozione di uno strumento che applichi il principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (misura n. 18).
(4) La presente decisione quadro dovrebbe includere anche le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada.
(5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che sia consentito rifiutare di dare esecuzione ad una decisione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
(6) La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
Art. 1. Definizioni.
Ai fini della presente decisione quadro:
a) per «decisione» si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da:
i) un’autorità giudiziaria dello Stato della decisione a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato;
ii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;
iii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;
iv) un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, qualora la decisione sia stata resa per quanto riguarda una decisione di cui al punto iii);
b) per «sanzione pecuniaria» si intende l’obbligo di pagare:
i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;
ii) il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, qualora la vittima non sia parte civile nel processo e l’autorità giudiziaria agisca nell’esercizio della sua competenza penale;
iii) una somma di denaro in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;
iv) una somma di denaro da versare a favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime, imposta nella stessa decisione.
La sanzione pecuniaria non include:
— gli ordini di confisca degli strumenti o dei proventi di reato,
— le decisioni di natura civilistica scaturite da un’azione di risarcimento di danni e di restituzione, esecutive ai sensi del
c) per «Stato della decisione» si intende lo Stato membro in cui è stata emessa una decisione ai sensi della presente decisione quadro;
d) per «Stato di esecuzione» si intende lo Stato membro al quale è stata trasmessa una decisione a fini di esecuzione.
Art. 2. Determinazione delle autorità competenti.
1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all’autorità o alle autorità che, ai sensi della propria legislazione nazionale, sono competenti ai sensi della presente decisione quadro, allorché detto Stato membro è lo Stato della decisione o lo Stato di esecuzione.
2. Fatto salvo l’articolo 4, ciascuno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell’assistenza da fornire alle autorità competenti.
3. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.
Art. 3. Diritti fondamentali.
La presente decisione quadro non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall’articolo 6 del trattato.
Art. 4. Trasmissione delle decisioni e ricorso all’autorità centrale.
1. Una decisione, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria.
2. Il certificato, il cui modello figura nell’allegato, deve essere firmato e l’esattezza del suo contenuto deve essere attestata dall’autorità competente dello Stato della decisione.
3. La decisione o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa direttamente dall’autorità competente dello Stato della decisione all’autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l’autenticità. L’originale della decisione o una sua copia autenticata, e l’originale del certificato sono inviati allo Stato di esecuzione che lo richieda. Anche tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.
4. Lo Stato della decisione trasmette quest’ultima a un solo Stato di esecuzione per volta.
5. Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all’autorità competente dello Stato della decisione, quest’ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere l’informazione dallo Stato di esecuzione.
6. Qualora l’autorità dello Stato di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette d’ufficio la decisione all’autorità competente e ne informa l’autorità competente dello Stato della decisione.
7. Il Regno Unito e l’Irlanda, rispettivamente, possono stabilire in una dichiarazione che la decisione, corredata del certificato, debba essere inviata tramite la propria autorità centrale o le autorità da esse specificate nella dichiarazione. In qualsiasi momento, tali Stati membri possono, mediante un’ulteriore dichiarazione, limitare la portata di tale dichiarazione allo scopo di dare maggiore efficacia al paragrafo 3. Essi procedono in tal senso quando sono messe in applicazione nei loro confronti le disposizioni sull’assistenza giudiziaria della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen. Le dichiarazioni sono depositate presso il segretariato generale del Consiglio e notificate alla Commissione.
Art. 5. Ambito di applicazione.
1. I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni:
— partecipazione ad un’organizzazione criminale,
— terrorismo,
— tratta di esseri umani,
— sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
— traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
— traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
— corruzione,
— frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
— riciclaggio di proventi di reato,
— falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l’euro,
— criminalità informatica,
— criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
— favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,
— omicidio volontario, lesioni personali gravi,
— traffico illecito di organi e tessuti umani,
— rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
— razzismo e xenofobia,
— furti organizzati o con l’uso di armi,
— traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,
— truffa,
— racket ed estorsioni,
— contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
— falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
— falsificazione di mezzi di pagamento,
— traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
— traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
— traffico di veicoli rubati,
— stupro,
— incendio volontario,
— reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
— dirottamento di aereo/nave,
— sabotaggio,
— infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose,
— contrabbando di merci,
— violazione dei diritti di proprietà intellettuale,
— minacce e atti di violenza contro le persone anche in occasione di eventi sportivi,
— danno penale,
— furto,
— reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell’attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.
2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, di aggiungere altre categorie di reati nell’elenco di cui al paragrafo 1.
Il Consiglio esamina, alla luce della relazione ad esso sottoposta ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco. Questo punto sarà riesaminato successivamente dal Consiglio sulla base di una relazione sull’applicazione pratica della decisione quadro che la Commissione elaborerà entro 5 anni dalla data di cui all’articolo 20, paragrafo 1.
3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione alla condizione che la decisione si riferisca a una condotta che costituirebbe un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica.
Art. 6. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.
Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7.
Art. 7. Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione.
1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione qualora il certificato di cui all’articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione.
2. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltre rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione se risulta che:
a) esiste una decisione per gli stessi fatti nei confronti della persona condannata nello Stato di esecuzione o in uno Stato diverso dallo Stato della decisione o dallo Stato di esecuzione e, in quest’ultimo caso, la decisione ha ricevuto esecuzione;
b) in uno dei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, la decisione si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;
c) la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legge dello Stato di esecuzione e la decisione si riferisce ad atti che rientrano nella competenza di detto Stato secondo la legislazione di quest’ultimo;
d) la decisione si riferisce ad atti:
i) considerati dalla legge dello Stato di esecuzione come compiuti interamente o in parte nel suo territorio o in un luogo trattato come tale, o
ii) compiuti al di fuori del territorio dello Stato della decisione e la legge dello Stato di esecuzione non consente azioni penali per gli stessi reati quando essi sono compiuti al di fuori del suo territorio;
e) esiste un’immunità ai sensi della legge dello Stato di esecuzione che rende impossibile l’esecuzione della decisione;
f) la sanzione è stata inflitta a una persona fisica che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile per gli atti a seguito dei quali è stata emessa la decisione;
g) in base al certificato di cui all’articolo 4, la persona interessata:
i) in caso di procedura scritta, non è stata informata, in conformità della legislazione dello Stato della decisione, personalmente o tramite un rappresentante legale competente, ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei termini di prescrizione,
o
ii) non è comparsa personalmente e il certificato non dichiara:
— che la persona è stata informata personalmente o tramite un rappresentante competente, ai sensi della legislazione nazionale del procedimento, in conformità della legislazione dello Stato della decisione,
oppure
— che la persona ha dichiarato di non opporsi al procedimento;
h) la sanzione pecuniaria è inferiore a 70 EUR o all’equivalente di tale importo.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c) e g), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie.
Art. 8. Determinazione dell’importo da pagare.
1. Ove risulti che la decisione si riferisce ad atti non compiuti nel territorio dello Stato della decisione, lo Stato di esecuzione può decidere di ridurre l’importo della sanzione inflitta all’importo massimo previsto per atti dello stesso tipo ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di esecuzione allorché gli atti rientrano nella competenza di quest’ultimo.
2. L’autorità competente dello Stato di esecuzione converte, se necessario, l’importo della sanzione nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la sanzione è stata inflitta.
Art. 9. Legge applicabile all’esecuzione.
1. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 10, l’esecuzione della decisione è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione analogamente ad una sanzione pecuniaria del medesimo. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti per prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e per stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi che pongono fine all’esecuzione.
2. Qualora la persona condannata possa fornire la prova di un pagamento, totale o parziale, effettuato in uno Stato, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta l’autorità competente dello Stato della decisione secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 3. Le parti della sanzione pecuniaria riscosse a qualsiasi titolo in uno Stato membro sono dedotte dall’importo che è oggetto di esecuzione nello Stato di esecuzione.
3. La sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.
Art. 10. Detenzione o altra sanzione alternativa in sostituzione del mancato recupero della sanzione pecuniaria.
Qualora risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione, lo Stato di esecuzione può applicare sanzioni alternative, tra cui pene privative della libertà, ove la sua legislazione lo preveda in tali casi e lo Stato della decisione abbia consentito l’applicazione di tali sanzioni alternative nel certificato di cui all’articolo 4. L’entità della sanzione alternativa è determinata secondo la legislazione dello Stato di esecuzione, ma non può superare il limite massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della decisione.
Art. 11. Amnistia, grazia, revisione della condanna.
1. L’amnistia e la grazia possono essere concesse dallo Stato della decisione e anche dallo Stato di esecuzione.
2. Fatto salvo l’articolo 10, solo lo Stato della decisione può decidere sulle domande di revisione della decisione.
Art. 12. Cessazione dell’esecuzione.
1. L’autorità competente dello Stato della decisione informa immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura il cui effetto è di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione.
2. Lo Stato di esecuzione deve porre fine all’esecuzione della decisione non appena viene informato di tale decisione o misura dall’autorità competente dello Stato della decisione.
Art. 13. Attribuzione delle somme provenienti dall’esecuzione delle decisioni.
Le somme ottenute in seguito all’esecuzione delle decisioni spettano allo Stato di esecuzione, salvo diverso accordo tra quest’ultimo e lo Stato della decisione, in particolare nei casi di cui all’articolo 1, lettera b), punto ii).
Art. 14. Informazioni dallo Stato di esecuzione.
L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato della decisione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:
a) della trasmissione della decisione all’autorità competente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6;
b) dell’eventuale decisione di non riconoscere ed eseguire una decisione, ai sensi dell’articolo 7 o dell’articolo 20, paragrafo 3, con i motivi della decisione;
c) della mancata esecuzione totale o parziale della decisione per i motivi di cui all’articolo 8, all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 11, paragrafo 1;
d) dell’esecuzione della decisione, non appena l’esecuzione è stata conclusa;
e) dell’applicazione di una sanzione alternativa, ai sensi dell’articolo 10.
Art. 15. Conseguenze della trasmissione di una decisione.
1. Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato della decisione non può procedere all’esecuzione di una decisione trasmessa ai sensi dell’articolo 4.
2. Lo Stato della decisione riacquista il diritto di procedere all’esecuzione della decisione:
a) ove lo Stato di esecuzione lo informi della mancata esecuzione totale o parziale oppure del mancato riconoscimento o della mancata esecuzione della decisione nel caso dell’articolo 7, ad eccezione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 11, paragrafo 1 e dell’articolo 20, paragrafo 3,
oppure
b) ove lo Stato della decisione abbia informato lo Stato di esecuzione che la decisione di esecuzione è stata ritirata allo Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 12.
3. Qualora dopo la trasmissione della decisione a norma dell’articolo 4 un’autorità dello Stato della decisione riceva una somma di denaro pagata volontariamente dal condannato in esecuzione della decisione, tale autorità ne informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di esecuzione. Si applica l’articolo 9, paragrafo 2.
Art. 16. Lingue.
1. Il certificato, il cui formato standard è riportato nell’allegato, deve essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ogni Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o successivamente, esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio che accetta una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
2. L’esecuzione della decisione può essere sospesa per il tempo necessario a ottenerne la traduzione; le relative spese sono a carico dello Stato di esecuzione.
Art. 17. Spese.
Gli Stati membri rinunciano a reclamare il rimborso delle spese risultanti dall’applicazione della presente decisione quadro.
Art. 18. Rapporto con altri accordi o intese.
La presente decisione quadro non pregiudica l’applicazione di accordi bilaterali o multilaterali o intese tra Stati membri nella misura in cui detti accordi o intese consentano di andare oltre la presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure per l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie.
Art. 19. Applicazione territoriale.
La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.
Art. 20. Attuazione.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 22 marzo 2007.
2. Ciascuno Stato membro può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione quadro, limitarne l’applicazione:
a) alle decisioni di cui all’articolo 1, lettera a), punti i) e iv); e/o
b) per quanto riguarda le persone giuridiche, alle decisioni che si riferiscono ad una condotta per la quale uno strumento europeo prevede l’applicazione del principio della responsabilità delle persone giuridiche.
Uno Stato membro che intenda avvalersi di questo paragrafo notifica una dichiarazione in tal senso al segretario generale del Consiglio all’atto dell’adozione della presente decisione quadro. Tale dichiarazione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 dei trattati, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni. Si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3.
4. Uno Stato membro può applicare il principio della reciprocità nei confronti di qualsiasi Stato membro che si avvalga del paragrafo 2.
5. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione elaborata dalla Commissione sulla scorta di tali informazioni il Consiglio esamina entro 22 marzo 2008 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.
6. Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni formulate a norma dell’articolo 4, paragrafo 7 e dell’articolo 16.
7. Fatto salvo l’articolo 35, paragrafo 7 dei trattati, lo Stato membro che abbia constatato reiterate difficoltà o mancanza di attività da parte di un altro Stato membro in fatto di riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni, che non sono state risolte mediante consultazioni bilaterali, può informare il Consiglio perché sia valutata l’attuazione della presente decisione quadro a livello dello Stato membro.
8. Ciascuno Stato membro, che nel corso di un anno civile ha applicato il paragrafo 3, informa il Consiglio e la Commissione all’inizio dell’anno civile successivo dei casi in cui sono stati applicati i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di una decisione di cui alla succitata disposizione.
9. Entro sette anni dall’entrata in vigore della presente decisione quadro, la Commissione redige una relazione in base alle informazioni ricevute, accompagnata dalle iniziative di cui può ravvisare l’opportunità. Il Consiglio, sulla scorta di tale relazione, riesamina il presente articolo per valutare se sia necessario mantenere il paragrafo 3 o sostituirlo con una disposizione più specifica.
Art. 21. Entrata in vigore.
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
(Omissis)