§ 97.3.7 - Legge 8 luglio 1997, n. 213.
Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.3 disciplina generale
Data:08/07/1997
Numero:213


Sommario
Art. 1.  Classificazione e marchiatura delle carcasse.
Art. 2.  Regolamento di attuazione.
Art. 3.  (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata).
Art. 3 bis.  (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata).
Art. 3 ter.  (Disposizioni finali).
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 97.3.7 - Legge 8 luglio 1997, n. 213.

Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari.

(G.U. 14 luglio 1997, n. 162).

 

     Art. 1. Classificazione e marchiatura delle carcasse.

     1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, e classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sono identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla presente legge.

     1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008 [1].

     2. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate è effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 e dagli altri soggetti indicati dalla specifica normativa comunitaria, che provvedono altresì alla trasmissione dei dati al Ministero per le politiche agricole.

 

          Art. 2. Regolamento di attuazione.

     1. Il Ministro per le politiche agricole, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità, i limiti e le procedure relativi:

     a) al tipo di marchiatura o etichettatura da utilizzare per la classificazione delle carcasse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

     b) ai criteri per la individuazione dei soggetti obbligati ed ai metodi per la rilevazione dei prezzi, nonché alle procedure per la diffusione dei relativi dati.

 

          Art. 3. (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). [2]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000 [3].

     2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000 [4].

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 10 per cento. [5]

     5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato.

 

     Art. 3 bis. (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata). [6]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, utilizza tecniche di classificazione automatizzata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione è soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di classificazione, in assenza dell'approvazione delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 2-bis, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     3. Il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni sulla identificazione delle categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione dei rapporti di controllo, di cui all'articolo 3, paragrafo 1-ter, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     4. Qualora nel corso dei controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, venga rilevato che il livello di precisione della macchina classificatrice sia inferiore a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione, il titolare dello stabilimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

 

     Art. 3 ter. (Disposizioni finali). [7]

     1. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, accertata con provvedimento esecutivo, il tecnico classificatore vìola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la gravità della violazione, sospende o revoca l'abilitazione.

     2. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3-bis, comma 4, accertata con provvedimento esecutivo, il titolare dello stabilimento vìola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, secondo la gravità della violazione, sospende per un tempo determinato ovvero revoca la licenza.

     3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.

     4. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 3 e per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

 

          Art. 4. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma inserito dall'art. 16 della L. 7 luglio 2009, n. 88.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L. 6 febbraio 2007, n. 13.

[3] Comma così sostituito dall'art. 16 della L. 7 luglio 2009, n. 88.

[4] Comma così sostituito dall'art. 16 della L. 7 luglio 2009, n. 88.

[5] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 25 febbraio 2008, n. 34.

[6] Articolo inserito dall'art. 14 della L. 6 febbraio 2007, n. 13.

[7] Articolo inserito dall'art. 14 della L. 6 febbraio 2007, n. 13.