§ 65.2.20 - D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.
Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE.


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.2 circolazione
Data:30/04/1997
Numero:125


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dai seguenti
Art. 2.      1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è così modificato
Art. 3.      1. Dopo l'articolo 5 bis del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è inserito il seguente
Art. 4. 
Art. 5.  [2]
Art. 6. 
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 65.2.20 - D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.

Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE.

(G.U. 15 maggio 1997, n. 111).

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è così modificato:

     a) nei commi 1, 2, 4 e 5 le parole: "pena pecuniaria" sono sostituite con le parole:

     (Omissis);

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) nel comma 6 le parole: "pene pecuniarie" sono sostituite con le parole:

     (Omissis);

     d) il comma 7 è soppresso;

     e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'articolo 5 bis del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4. [1]

     [1. La dichiarazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, è effettuata in base al modello allegato al presente decreto legislativo.

     2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, può modificare, con proprio decreto, il modello previsto dal comma 1.]

 

          Art. 5. [2]

     1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dagli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto legislativo.

 

          Art. 6. [3]

     [1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono disciplinate le modalità di dichiarazione dei trasferimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, le esenzioni dal relativo obbligo e le modalità di comunicazione e utilizzazione dei dati.

     2. Il regolamento assicura la compatibilità del regime di tali trasferimenti con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee e si attiene ai principi informatori della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 ed eventuali modificazioni.

     3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti disposizioni degli articoli 3, 3 bis e 3 ter del decreto legge n. 167 del 1990. Dalla medesima data, i riferimenti alle disposizioni previste dall'articolo 3, contenuti negli articoli 5 e 5 ter del decreto-legge n. 167 del 1990, come modificato dagli articoli 2 e 3 del presente decreto legislativo, si intendono integrati e sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del regolamento.]

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

[2] Articolo così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

[3] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.