§ 5.3.37 - Regolamento 19 giugno 2006, n. 1028.
Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:19/06/2006
Numero:1028


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Classificazione in base alla qualità e al peso
Art. 4.  Stampigliatura delle uova
Art. 5.  Centri d'imballaggio
Art. 6.  Importazione di uova
Art. 7.  Controlli
Art. 8.  Sanzioni
Art. 9.  Comunicazioni
Art. 10.  Comitato
Art. 11.  Modalità di applicazione
Art. 12.  Abrogazione
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 5.3.37 - Regolamento 19 giugno 2006, n. 1028.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova

(G.U.U.E. 7 luglio 2006, n. L 186).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Le norme di commercializzazione applicabili alle uova possono contribuire a migliorarne la qualità, e quindi, a facilitarne la vendita. È pertanto nell'interesse dei produttori, degli operatori commerciali e dei consumatori che tali norme siano applicate.

     (2) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, appare necessario apportare ulteriori modifiche e procedere ad una semplificazione. Occorrerebbe pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1907/90 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

     (3) Tali norme dovrebbero in linea di massima essere applicabili a tutte le uova di gallina delle specie Gallus gallus commercializzate nella Comunità. Tuttavia, sembra consigliabile lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare dall'applicazione delle suddette norme le uova vendute attraverso alcune forme di vendita diretta dal produttore al consumatore finale limitate a piccoli quantitativi.

     (4) È opportuno effettuare una chiara distinzione tra le uova adatte al consumo umano diretto e le uova non adatte al consumo umano diretto, da destinare all'industria alimentare o non alimentare. Occorrerebbe pertanto distinguere due categorie, una categoria A e una categoria B.

     (5) Dovrebbe essere possibile per il consumatore distinguere le uova di diverse categorie di qualità e peso e identificare il metodo di allevamento utilizzato, a norma della direttiva n. 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva n. 1999/74/CE del Consiglio. Per consentire il rispetto di tale requisito occorrerebbe procedere alla stampigliatura delle uova e degli imballaggi.

     (6) Per consentire la tracciabilità delle uova immesse sul mercato per il consumo umano sulle uova di categoria A dovrebbe essere stampigliato il numero distintivo del produttore, secondo quanto previsto dalla direttiva n. 2002/4/CE. Anche le uova di categoria B dovrebbero essere stampigliate per impedire pratiche fraudolenti. Tuttavia, le uova di categoria B dovrebbero poter essere stampigliate anche con un'indicazione diversa dal codice del produttore purché consenta di distinguere tra vari livelli di qualità. Conformemente al principio di proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere deroghe nel caso in cui le uova di categoria B siano commercializzate esclusivamente nel loro territorio.

     (7) Al fine di impedire pratiche fraudolente, le uova dovrebbero essere stampigliate quanto prima possibile dopo la deposizione.

     (8) È opportuno che i centri d'imballaggio riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, provvedano alla classificazione delle uova in base alla qualità e al peso. I centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare non dovrebbero obbligatoriamente classificare le uova in base al peso.

     (9) Per garantire che i centri di imballaggio siano adeguatamente attrezzati per la classificazione e l'imballaggio delle uova della categoria A, è opportuno che siano autorizzati dalle competenti autorità e che venga loro attribuito un codice di identificazione che faciliti la tracciabilità delle uova immesse sul mercato.

     (10) È di fondamentale importanza, nell'interesse sia dei produttori che dei consumatori, che le uova importate dai paesi terzi siano conformi alle norme comunitarie. Tuttavia, speciali disposizioni in vigore in alcuni paesi terzi possono giustificare la concessione di deroghe a tali norme qualora sia garantita l'equivalenza della legislazione.

     (11) È opportuno che gli Stati membri designino i servizi di ispezione responsabili del controllo del presente regolamento. Le procedure per tale controllo dovrebbero essere uniformi.

     (12) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative a sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

     (13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni di commercializzazione all'interno della Comunità delle uova prodotte nella Comunità o importate da paesi terzi.

     Dette condizioni di commercializzazione si applicano anche alle uova destinate ad essere esportate fuori della Comunità.

     2. Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:

     a) nel luogo di produzione, o

     b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.

     Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.

     Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «vendita porta a porta» e «regione di produzione».

 

     Art. 2. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

     1) «uova»: le uova in guscio — escluse le uova rotte, incubate o cotte — prodotte da galline della specie Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o alla fabbricazione di ovoprodotti;

     2) «uova rotte»: le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un'esposizione del loro contenuto;

     3) «uova incubate»: le uova dal momento in cui ha inizio l'incubazione;

     4) «commercializzazione»: la detenzione delle uova ai fini della vendita, che comprende la messa in vendita, lo stoccaggio, l'imballaggio, l'etichettatura, la consegna o qualsiasi altra forma di cessione, a titolo oneroso o meno;

     5) «operatore»: il produttore e qualsiasi altra persona fisica o giuridica impegnata nella commercializzazione delle uova;

     6) «luogo di produzione»: uno stabilimento che alleva galline ovaiole registrato a norma della direttiva 2002/4/CE;

     7) «centro di imballaggio»: un centro di imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento, nel quale le uova sono classificate in base alla qualità e al peso;

     8) «consumatore finale»: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attività di un'impresa alimentare;

     9) «codice del produttore»: il numero distintivo del luogo di produzione a norma del punto 2 dell'allegato della direttiva n. 2002/4/CE.

 

     Art. 3. Classificazione in base alla qualità e al peso

     1. Le uova sono classificate in base alla qualificazione come segue:

     — categoria A o «uova fresche»,

     — categoria B.

     2. Le uova della categoria A sono classificate anche in base al peso. Tuttavia, la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria alimentare e non alimentare.

     3. Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria alimentare e non alimentare.

 

     Art. 4. Stampigliatura delle uova

     1. Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore.

     Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra indicazione.

     Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della categoria B commercializzate esclusivamente nel loro territorio.

     2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del paragrafo 1 si effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate.

     3. Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del paragrafo 1 del presente articolo.

     Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

 

     Art. 5. Centri d'imballaggio

     1. I centri di imballaggio classificano e imballano le uova e provvedono all'etichettatura delle confezioni.

     2. L'autorità competente autorizza i centri d'imballaggio a classificare le uova ed attribuisce un codice di identificazione del centro d'imballaggio agli operatori che dispongono dei locali e delle attrezzature tecniche adatte per classificare le uova in base alla qualità e al peso. Per i centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare non sono richieste attrezzature tecniche adatte per classificare le uova in base al peso.

     3. Tale autorizzazione può essere ritirata in qualsiasi momento se le condizioni definite nelle modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 11 non sono più soddisfatte.

 

     Art. 6. Importazione di uova

     1. Su richiesta del paese interessato, la Commissione procede ad una valutazione delle norme di commercializzazione applicabili alle uova nei paesi terzi esportatori. Tale valutazione riguarda anche le disposizioni in materia di commercializzazione e di etichettatura, di metodi di allevamento e di controlli, nonché l'applicazione delle stesse. Se risulta che le disposizioni applicate offrono garanzie sufficienti quanto all'equivalenza con la normativa comunitaria, le uova importate dai paesi di cui trattasi sono stampigliate con un numero distintivo equivalente al codice del produttore.

     2. Se necessario, la Commissione conduce negoziati con i paesi terzi per definire modalità appropriate che consentano di offrire le garanzie di cui al paragrafo 1 e per concludere accordi in materia.

     3. Se non sono fornite garanzie sufficienti quanto all'equivalenza delle disposizioni in questione, le uova importate dal paese terzo di cui trattasi recano un codice che consente di identificare il paese d'origine e l'indicazione che il metodo di allevamento è un metodo «non specificato».

 

     Art. 7. Controlli

     1. Gli Stati membri designano i servizi di ispezione incaricati di verificare il rispetto del presente regolamento.

     2. I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal presente regolamento in tutte le fasi della commercializzazione. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un'analisi di rischio, che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.

     3. Per le uova di categoria A importate da paesi terzi, i controlli di cui al paragrafo 2 sono effettuati al momento dello sdoganamento e prima dell'immissione in libera pratica.

     Le uova di categoria B importate da paesi terzi sono immesse in libera pratica soltanto dopo aver verificato, al momento dello sdoganamento, che la loro destinazione finale è l'industria di trasformazione.

 

     Art. 8. Sanzioni

     Gli Stati membri stabiliscono il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 9. Comunicazioni

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 10. Comitato

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le uova e il pollame.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 11. Modalità di applicazione

     Le modalità dettagliate di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:

     1) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento delle uova;

     2) i criteri di qualità, in particolare l'aspetto del guscio, la consistenza dell'albume e del tuorlo e l'altezza della camera d'aria;

     3) La classificazione in base al peso, incluse le eccezioni;

     4) la stampigliatura delle uova e le indicazioni sugli imballaggi, incluse altre eccezioni;

     5) i controlli;

     6) gli scambi con i paesi terzi;

     7) le comunicazioni di cui all'articolo 9;

     8) il metodo di allevamento;

     9) i documenti e la tenuta di registri.

 

     Art. 12. Abrogazione

     1. Il regolamento (CEE) n. 1907/90 è abrogato con effetto dal 1° luglio 2007.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.

 

 

ALLEGATO

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 1907/90

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2 —

 

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5, paragrafi 1 e 3

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 6, paragrafi 4 e 5

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 11

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16, paragrafo 1, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1, seconda comma

Articolo 16, paragrafi 2 e 3

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 11

Articolo 21

Articolo 8

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 22, paragrafo 2s

Articolo 11

Articolo 22 bis

Articolo 23

Articolo 12

Articolo 24

Articolo 13

Allegato I

Allegato

Allegato II