§ 22.7.17 - L. 28 marzo 1991, n. 112. [*]
Norme in materia di commercio su aree pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.7 fiere e mercati
Data:28/03/1991
Numero:112


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Art. 3.  Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Art. 4.  Commissioni.
Art. 5.  Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Art. 6.  Sanzioni.
Art. 7.  Norme transitorie e finali.


§ 22.7.17 - L. 28 marzo 1991, n. 112. [*]

Norme in materia di commercio su aree pubbliche.

(G.U. 8 aprile 1991, n. 82).

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

     2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

     a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;

     b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

     c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

     3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

     1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

     2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

     3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è efficace nell'ambito del territorio della regione ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonché dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

     4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è efficace nell'ambito del territorio della regione, abilita anche alla vendita a domicilio di consumatori ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, sentita la commissione di cui all'articolo 4, comma 3, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

     5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

     6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla

vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti

soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da

apposita annotazione apposta sul titolo autorizzatorio [1].

     7. Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono a cadenza superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità delle aree destinate a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il criterio del più alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fiera [2].

 

     Art. 3. Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

     1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato.

     2. I sindaci, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

     4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b), nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tale aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

     5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quattro anni, la superficie delle aree di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b), deve essere comunicata alla regione con l'indicazione della parte riservata agli agricoltori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2, comma 3.

     6. Le aree in cui si svolgono fiere, fieremercato o sagre sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del più alto numero di presenze, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 2, comma 4 [2].

     7. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

     8. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

     9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

     10. Il sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.

     11. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

     12. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformità agli indirizzi delle regioni, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2.

     13. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.

     14. L'esercizio del commercio previsto dalla presente legge nelle aree demaniali marittime deve essere autorizzato anche dalle competenti autorità marittime, ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge. L'esercizio medesimo, svolto su aree demaniali marittime secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), è soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di concessioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e dagli articoli 5 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

     15. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio di cui alla presente legge negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

 

     Art. 4. Commissioni.

     1. Presso ogni comune con popolazione residente non inferiore a 10.000 abitanti è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio, della cooperazione e dei coltivatori agricoli produttori diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale; la commissione è nominata dal sindaco.

     2. Per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia: la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.

     3. Presso ogni regione è istituita una commissione composta da esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale; la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.

     4. Il numero dei membri delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i criteri per la scelta di essi, la presidenza ed il funzionamento delle commissioni stesse sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ove a ciò non provvedano gli statuti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Della commissione dei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti, della commissione unica provinciale e della commissione regionale fa parte di diritto il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) o altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato.

 

     Art. 5. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

     1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

     2. L'autorizzazione è altresì revocata:

     a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;

     b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'articolo 3, comma 9.

 

     Art. 6. Sanzioni.

     1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 3, commi 14 e 15.

     2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

     3. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 e con la confisca di tali prodotti.

     4. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila a lire seicentomila.

     5. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il sindaco del comune nel cui territorio ha avuto luogo la violazione [2].

 

     Art. 7. Norme transitorie e finali.

     1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e al relativo regolamento di esecuzione, purché esse non contrastino con specifiche disposizioni della presente legge.

     2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, emana il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle regioni. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma di lire duecentomila a lire seicentomila.

     3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

     4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, hanno diritto all'iscrizione per le medesime attività e le medesime tabelle e categorie merceologiche, nel registro di cui all'articolo 1 della medesima legge 11 giugno 1971, n. 426, previa presentazione di apposita domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Le fiere locali o mercati che alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono nei giorni domenicali e festivi possono continuare a svolgersi negli stessi giorni. Resta salva la facoltà degli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche di tenere aperti i propri esercizi in tali giorni secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

     6. La presente legge non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

     7. La presente legge non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

     8. Sono abrogate la legge 19 maggio 1976, n. 398, le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 558 e nell'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché tutte le disposizioni che limitano o vietano il commercio su aree pubbliche di determinati prodotti per motivi diversi da quelli di ordine igienico, sanitario e fitosanitario. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità in cui all'articolo 176, comma primo, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 7, della legge 11 maggio 1981, n. 213. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

     9. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia di commercio alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le competenze regionali in materia di fiere e mercati.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 30 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione, come stabilito dall'art. 26 dello stesso D.Lgs. 114/98.

[1] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, con effetto dal 16 settembre 1995, come stabilito dall'art. 4 dello stesso decreto.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 25 marzo 1997, n. 77.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 25 marzo 1997, n. 77.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 25 marzo 1997, n. 77.