§ 95.1.21 - D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141.
Costituzione del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, per la meccanizzazione dei ruoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:02/08/1952
Numero:1141


Sommario
Art. 1.      E' costituito, con sede in Roma, il Consorzio obbligatorio previsto dell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693
Art. 2.      E' approvato l'unito statuto del Consorzio di cui al precedente articolo, allegato alla lettera A, del presente decreto, firmato dal Ministro per le finanze
Art. 1.      Il "Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, per la meccanizzazione dei ruoli" previsto dall'art. 12 della legge 13 giugno [...]
Art. 2.      Gli organi del Consorzio sono
Art. 3.      Le assemblee provinciali sono costituite dai titolari in carica, al momento fissato per la convocazione, di tutte le esattorie della provincia
Art. 4.      Nelle assemblee provinciali ogni consorziato ha diritto ad un voto per ciascuna esattoria gestita con carico fino a 35 milioni
Art. 5.      Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessario l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti di cui dispone [...]
Art. 6.      Il Comitato nazionale dei delegati provinciali è costituito dai delegati nominati dalle Assemblee provinciali
Art. 7.      Il Comitato nazionale dei delegati provinciali è convocato una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e, in via straordinaria, ogni qualvolta il [...]
Art. 8.      Ai membri del Comitato nazionale può essere corrisposto il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno
Art. 9.      Il Consiglio d'amministrazione è composto di 15 membri di cui 8 scelti tra i rappresentanti degli Istituti di credito che gestiscono esattorie e 7 tra gli esattori [...]
Art. 10.      Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio: assume e revoca il personale e ne determina gli emolumenti; promuove i giudizi ed [...]
Art. 11.      Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o - in caso di assenza o di impedimento - dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando [...]
Art. 12.      I membri del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio del mandato e ad un gettone di [...]
Art. 13.      Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria del Consorzio. Ha l'uso della firma sociale, che esercita con pienezza di poteri, anche con delegazione generali [...]
Art. 14.      Il collegio dei probiviri-revisori è costituito di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Comitato nazionale dei delegati provinciali. Essi durano in carica [...]
Art. 15.      Gli esercizio del Consorzio si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 1953
Art. 16.      Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione cura la compilazione del rendiconto annuale che, accompagnato da una relazione sull'andamento della [...]
Art. 17.      Le entrate del Consorzio sono costituite
Art. 18.      Il contributo di cui alla lettera a) del precedente art. 17, è determinato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio in modo da coprire le intere spese di impianto [...]
Art. 19.      Il contributo previsto alla lettera b) del precedente art. 17 è determinato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministro per le finanze [...]
Art. 20.      Il contributo previsto nel precedente art. 19 è versato nel conto corrente postale del Consorzio entro il termine di 15 giorni dalla notifica della somma dovuta
Art. 21.      Il Consorzio può, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, avvalersi per la compilazione meccanografica dei ruoli, degli impianti già esistenti presso enti o [...]
Art. 22.      Il Consorzio imputa all'esercizio le spese sostenute nell'anno per la gestione dei Centri e dell'amministrazione del Consorzio stesso
Art. 23.      Le spese non coperte dalle entrate previste dal precedente art. 17, sono ripartite fra gli esattori in carica durante l'anno cui le spese si riferiscono, in proporzione [...]
Art. 24.      L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento a mezzo dei propri funzionari, i libri e le scritture contabili del Consorzio per [...]
Art. 25.      Ove si debba procedere alla liquidazione del Consorzio, il Comitato nazionale dei delegati provinciali nomina un liquidatore, determinandone i poteri e gli emolumenti
Art. 26.      Per la risoluzione di tutte le vertenze riguardanti i rapporti fra i consorziati ed il Consorzio, è competente l'Autorità giudiziaria di Roma, dove ogni consorziato deve [...]
Art. 27.      Nel caso di nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 15 della legge 13 giugno 1952, n. 693, spettano ad esso tutti i poteri degli organi indicati dall'art. 2 del [...]
Art. 28.      Per la prima costituzione del Consorzio, le Assemblee provinciali sono convocate dal Ministro per le finanze


§ 95.1.21 - D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141.

Costituzione del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, per la meccanizzazione dei ruoli.

(G.U. 10 settembre 1952, n. 210)

 

 

     Art. 1.

     E' costituito, con sede in Roma, il Consorzio obbligatorio previsto dell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693.

     Il Consorzio assume la denominazione di “Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, per la meccanizzazione dei ruoli”.

 

          Art. 2.

     E' approvato l'unito statuto del Consorzio di cui al precedente articolo, allegato alla lettera A, del presente decreto, firmato dal Ministro per le finanze.

 

 

Consorzio nazionale obbligatorio

tra gli esattori delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli

 

Statuto - Denominazione - Scopo - Sede del Consorzio

 

          Art. 1.

     Il "Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, per la meccanizzazione dei ruoli" previsto dall'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, ha sede in Roma ed ha lo scopo di provvedere direttamente in qualità di concessionario:

     a) al servizio della compilazione meccanografica dei ruoli dei tributi erariali e dei tributi e contributi di qualsiasi altro ente, la cui riscossione è affidata agli esattori delle imposte dirette ai sensi dell'art. 5 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e delle disposizioni portate da leggi speciali;

     b) alla compilazione di statistiche fiscali;

     c) ai lavori che potranno essergli affidati dal Ministero delle finanze.

     Il Consorzio, inoltre, può espletare altri lavori, compatibili con la sua funzione specifica, che potranno essere richiesti da enti o privati.

 

Organi del Consorzio

 

          Art. 2.

     Gli organi del Consorzio sono:

     a) le assemblee provinciali;

     b) il Comitato nazionale dei delegati provinciali;

     c) il Consiglio di amministrazione;

     d) il Presidente;

     e) la Giunta esecutiva;

     f) il collegio dei probiviri revisori.

     Le cariche sociali debbono essere attribuite esclusivamente ad esattori in carica.

 

          Art. 3.

     Le assemblee provinciali sono costituite dai titolari in carica, al momento fissato per la convocazione, di tutte le esattorie della provincia.

     Le persone giuridiche, titolari di esattorie, intervengono alle assemblee nella persona dei loro legali rappresentanti.

     Questi possono farsi rappresentare da delegati muniti di apposito mandato.

     Le assemblee sono convocate normalmente ogni tre anni - ed in via straordinaria, nei casi in cui il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità - dal Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio con lettere raccomandate da inviarsi almeno venti giorni prima della data di convocazione.

     Gli inviti devono indicare il luogo e la data della prima e seconda convocazione.

     L'assemblea elegge il proprio Presidente, il quale nomina il Segretario e due scrutatori e procede alla elezione del Delegato provinciale al Comitato nazionale.

 

          Art. 4.

     Nelle assemblee provinciali ogni consorziato ha diritto ad un voto per ciascuna esattoria gestita con carico fino a 35 milioni:

 

a 2

voti con carico

fino a

100

milioni

" 3

"

"

300

"

" 5

"

"

500

"

" 8

"

"

1

miliardo

" 15

"

"

5

miliardi

" 20

"

"

10

"

" 25

"

"

20

"

" 30

"

"

50

"

" 40

"

oltre

50

"

 

     I carichi si intendono riferiti all'anno precedente a quello della riunione. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio forma l'elenco delle esattorie e determina il numero dei voti spettanti a ciascuna, da indicarsi nell'avviso di convocazione dell'assemblea provinciale.

     Ogni consorziato può farsi rappresentare da altro consorziato. E' vietato il cumulo delle deleghe oltre cinque. I consiglieri di amministrazione non possono ricevere deleghe.

     La votazione è fatta a scheda segreta, col sistema della maggioranza assoluta.

 

          Art. 5.

     Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessario l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti di cui dispone l'assemblea ai sensi del precedente art. 4.

     In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei voti presenti.

     I verbali delle assemblee, approvati e firmati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, sono trasmessi entro tre giorni alla Presidenza del Consiglio di amministrazione del Consorzio.

 

          Art. 6.

     Il Comitato nazionale dei delegati provinciali è costituito dai delegati nominati dalle Assemblee provinciali.

     Spetta al Comitato nazionale:

     eleggere i membri del Consiglio d'amministrazione che nel loro seno eleggeranno, poi, il Presidente ed un Vice Presidente;

     eleggere i probiviri-revisori, designandone il Presidente e determinando il compenso annuo di ognuno;

     deliberare sui rendiconti annui di gestione;

     deliberare sugli eventuali regolamenti interni del Consorzio e sulle proposte di eventuali modifiche al presente statuto.

 

          Art. 7.

     Il Comitato nazionale dei delegati provinciali è convocato una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'invito è diramato, con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione del Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale presiede il Comitato, assistito da un segretario e due scrutatori da lui nominati.

     Ogni delegato ha diritto ad un voto: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

     In prima convocazione il Comitato può validamente deliberare con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione con qualunque numero di interventi.

 

          Art. 8.

     Ai membri del Comitato nazionale può essere corrisposto il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

 

          Art. 9.

     Il Consiglio d'amministrazione è composto di 15 membri di cui 8 scelti tra i rappresentanti degli Istituti di credito che gestiscono esattorie e 7 tra gli esattori privati.

     I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

          Art. 10.

     Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio: assume e revoca il personale e ne determina gli emolumenti; promuove i giudizi ed interpone i ricorsi avanti tutte le giurisdizioni, con facoltà di rinunciarvi, transigere e comporre le vertenze per mezzo di arbitri o di amichevoli compositori; può conferire procure e mandati, contrarre mutui e, in genere, fare tutto quanto sia necessario ed apparisca utile per il raggiungimento degli scopi del Consorzio.

     Il Consiglio di amministrazione nomina una Giunta esecutiva di 5 membri determinandone le attribuzioni; della Giunta fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio d'amministrazione.

     Per la cessazione e la sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 2385 e 2386 del codice civile.

 

          Art. 11.

     Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o - in caso di assenza o di impedimento - dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi componenti.

     La convocazione è indetta per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza può essere indetta telegraficamente almeno tre giorni prima.

     Per la validità delle deliberazioni si osservano le disposizioni dell'art. 2388 del codice civile.

     I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati da chi ha presieduto la riunione e dal segretario, nominato dal Consiglio anche all'infuori dei propri membri.

 

          Art. 12.

     I membri del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio del mandato e ad un gettone di presenza fissato dal Consiglio nazionale dei delegati provinciali.

 

          Art. 13.

     Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria del Consorzio. Ha l'uso della firma sociale, che esercita con pienezza di poteri, anche con delegazione generali e speciali.

     In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal vice Presidente.

 

          Art. 14.

     Il collegio dei probiviri-revisori è costituito di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Comitato nazionale dei delegati provinciali. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

     I probiviri-revisori effettivi possono intervenire a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

     I probiviri-revisori hanno il compito di:

     a) sorvegliare che siano, in ogni circostanza, rispettate le disposizioni del presente Statuto e quelle generali di legge, che il Consorzio sia tenuto ad osservare;

     b) tentare il componimento delle controversie che insorgessero fra i consorziati e gli organi del Consorzio in ordine all'applicazione del presente Statuto;

     c) rivedere il rendiconto annuo predisposto dal Consiglio di amministrazione e riferirne al Consiglio nazionale, con relazione da depositare presso la sede del Consorzio almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione in cui dovrà essere esaminato.

 

Esercizio sociale e rendiconto annuale

 

          Art. 15.

     Gli esercizio del Consorzio si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 1953.

 

          Art. 16.

     Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione cura la compilazione del rendiconto annuale che, accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, è presentato al Collegio dei probiviri-revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione del Comitato nazionale del delegati provinciali, che deve esaminarlo.

     Copia del rendiconto, corredata della copia della relazione del Consiglio di amministrazione, della relazione del Collegio dei probiviri-revisori e del verbale del Comitato nazionale dei delegati provinciali, è trasmessa per l'approvazione al Ministro per le finanze.

 

          Art. 17.

     Le entrate del Consorzio sono costituite:

     a) da un contributo per le spese di impianto, da corrispondersi una volta tanto da tutte le esattorie (art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693, lettera a);

     b) da un contributo annuo delle esattorie che hanno in riscossione ruoli meccanizzati (art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693, lettera b);

     c) dal contributo degli Enti impositori (art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693, lettera c);

     d) dal ricavato di lavori meccanografici per conto di terzi (art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693, lettera d);

     e) dal provento dell'arrotondamento delle quote di tributi in riscossione (art. 14 della legge 13 giugno 1952, n. 693);

     f) dal corrispettivo per lavori statistici per conto dello Stato (art. 16 della legge 13 giugno 1952, n. 693).

 

          Art. 18.

     Il contributo di cui alla lettera a) del precedente art. 17, è determinato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio in modo da coprire le intere spese di impianto ed è ripartita in misura percentuale sull'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli dell'anno 1952 di ciascuna esattoria. Tale deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministro per le finanze.

     Tale contributo è ripartito negli anni 1953, 1954, 1955 in ragione del 30% per il 1953 e del 35% per ciascuno degli altri due anni, con facoltà di versamento in unica soluzione nell'anno 1953, con la riduzione del 10%.

     La quota relativa all'anno 1953, nei confronti dell'esattore non confermato per il decennio 1954-1963, dovrà essere a questi rimborsata dal Consorzio, salvo rivalsa a carico del nuovo titolare.

 

          Art. 19.

     Il contributo previsto alla lettera b) del precedente art. 17 è determinato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministro per le finanze ed è ripartito in misura percentuale sull'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli meccanizzati.

 

          Art. 20.

     Il contributo previsto nel precedente art. 19 è versato nel conto corrente postale del Consorzio entro il termine di 15 giorni dalla notifica della somma dovuta.

     La stessa norma si applica per il contributo straordinario previsto nel precedente art. 18 quando esso è versato in unica soluzione: nei casi in cui il contributo è ripartito in tre anni, nel termine sopra indicato è versata la quota relativa all'anno 1953 mentre le quote relative agli anni 1954 e 1955 sono versate entro il 31 gennaio degli anni stessi.

     Trascorsi i termini stabiliti nel comma precedente si applica la disposizione prevista nell'art. 17 della legge 13 giugno 1952, n. 693.

 

          Art. 21.

     Il Consorzio può, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, avvalersi per la compilazione meccanografica dei ruoli, degli impianti già esistenti presso enti o istituti che gestiscono esattorie: in tal caso stabilisce anno per anno, di accordo con le aziende interessate, il corrispettivo per l'utilizzazione degli impianti stessi.

 

          Art. 22.

     Il Consorzio imputa all'esercizio le spese sostenute nell'anno per la gestione dei Centri e dell'amministrazione del Consorzio stesso.

 

          Art. 23.

     Le spese non coperte dalle entrate previste dal precedente art. 17, sono ripartite fra gli esattori in carica durante l'anno cui le spese si riferiscono, in proporzione dell'aggio percepito sui ruoli meccanizzati.

     Se le entrate previste all'art. 17 delle lettere b), c), e), ed f) superino le spese di cui all'art. 22, al netto delle spese imputabili ai lavori meccanografici per conto dei terzi, l'eccedenza va attribuita per metà agli enti impositori e per l'altra metà agli esattori in detrazione del contributo da questi dovuto.

 

          Art. 24.

     L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento a mezzo dei propri funzionari, i libri e le scritture contabili del Consorzio per accertare la regolarità della gestione e l'osservanza delle norme imposte dallo statuto.

 

Scioglimento - Liquidazione - Gestione straordinaria

 

          Art. 25.

     Ove si debba procedere alla liquidazione del Consorzio, il Comitato nazionale dei delegati provinciali nomina un liquidatore, determinandone i poteri e gli emolumenti.

     Le attività esistenti al momento della liquidazione saranno devolute, per metà agli esattori, in proporzione dell'ammontare complessivo dei contributi annualmente versati nell'ultimo quinquennio e, per metà, all'Amministrazione finanziaria.

 

          Art. 26.

     Per la risoluzione di tutte le vertenze riguardanti i rapporti fra i consorziati ed il Consorzio, è competente l'Autorità giudiziaria di Roma, dove ogni consorziato deve eleggere il proprio domicilio: in mancanza, il domicilio s'intende eletto presso la sede del Consorzio.

 

          Art. 27.

     Nel caso di nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 15 della legge 13 giugno 1952, n. 693, spettano ad esso tutti i poteri degli organi indicati dall'art. 2 del presente statuto.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 28.

     Per la prima costituzione del Consorzio, le Assemblee provinciali sono convocate dal Ministro per le finanze.

     La verifica del diritto di voto e del numero dei voti è effettuata a cura degli intendenti di finanza o di loro delegati, che controfirmeranno i verbali da trasmettersi al Ministero entro dieci giorni da quello in cui l'assemblea ha avuto luogo.

     Il Ministro per le finanze provvede alla convocazione dei delegati provinciali a mezzo dell'Associazione nazionale degli esattori.

 

     Allegato A - Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli

     (Omissis)