§ 80.9.781 - D.P.R. 20 settembre 2007, n. 187.
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:20/09/2007
Numero:187


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ministro ed uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Servizio di controllo interno
Art. 5.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
Art. 7.  Trattamento economico
Art. 8.  Ufficio e Segreteria del Vice Ministro e Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 9.  Modalità della gestione
Art. 10.  Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.781 - D.P.R. 20 settembre 2007, n. 187. [1]

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

(G.U. 7 novembre 2007, n. 259)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, secondo cui, in attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, il numero di novantadue unità, indicato nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, è aumentato delle sessantotto unità previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, per un numero complessivo di centosessanta unità;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro delle attività produttive;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, commi 23, 24-bis, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies e 24-septies;

     Visto l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     Visto l'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

     Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, e 28 giugno 2007, recanti ricognizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, delle strutture trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero del commercio internazionale, nonchè delle strutture trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 maggio 2007;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;

     Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dello sviluppo economico, con il vice Ministro e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     b) Ministro: il Ministro dello sviluppo economico;

     c) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

     d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     e) Vice Ministro: il Sottosegretario di Stato al quale sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

     f) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico.

 

     Art. 2. Ministro ed uffici di diretta collaborazione

     1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonchè alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

     2. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) la segreteria del Ministro;

     b) l'ufficio di Gabinetto;

     c) la segreteria tecnica del Ministro;

     d) l'ufficio legislativo;

     e) l'ufficio stampa;

     f) l'ufficio del consigliere diplomatico;

     g) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto;

     h) l'ufficio e la Segreteria del Vice Ministro;

     i) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

     4. Gli uffici e la segreteria del Vice Ministro e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

     5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, il Vice Ministro ed i Sottosegretari si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo e delle proprie strutture.

     6. Il capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

 

     Art. 3. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

     1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonchè i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.

     2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti le attività produttive e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con le Direzioni generali competenti secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonchè mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre Amministrazioni interessate.

     3. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, può essere articolato in distinte aree organizzative.

     4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

     5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

     6. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, comunitari e diplomatici.

 

     Art. 4. Servizio di controllo interno

     1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attività:

     a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

     b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale;

     c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'articolo 21, commi 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di responsabilità dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonchè analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

     2. Il servizio è diretto da un organo monocratico. Il direttore del Servizio è nominato con decreto del Ministro scegliendolo fra i dirigenti che non siano preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa o fra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.

     3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

     4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonchè con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

     5. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di dodici unità, di cui fino ad un massimo di due di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applicano i commi 1, secondo periodo, 4 e 5 dell'articolo 5.

 

     Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g) e i), è stabilito complessivamente in centodiciannove unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonchè, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 6, e la direzione del relativo ufficio può altresì essere chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di centodiciannove unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a sedici, ivi compresi quello di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed eventuali altri incarichi dirigenziali generali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti dell'esistente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione e sono attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, limitatamente a quelli di livello dirigenziale generale, e con decreto del Ministro, negli altri casi, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti percentuali ivi previsti.

     3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo della segreteria del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro, dalle figure dei responsabili degli uffici e della segretaria del Vice Ministro, e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

     4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

     5. All'atto del giuramento di un nuovo Ministro si applica l'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

 

     Art. 6. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     2. Il Capo dell'ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     3. Il Capo dell'ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonchè dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

     4. Il Capo della segreteria ed il Responsabile della segreteria tecnica del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

     5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

     6. Al Direttore del Servizio di controllo interno, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), si applica l'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

 

     Art. 7. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato:

     a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi Dipartimento dello stesso Ministero;

     b) per il Capo dell'ufficio legislativo, il consigliere diplomatico ed il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il consigliere giuridico del Vice Ministro e per il Direttore del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

     c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il Capo della segreteria, il Segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica ed il responsabile per gli affari internazionali del Vice Ministro e per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non-generali del Ministero;

     d) per il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e l'addetto stampa del Vice Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del medesimo comma 1.

     3. Ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165/2001, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato all'atto del conferimento dell'incarico da parte del Ministro. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato previsionale della spesa del Ministero.

     5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel Fondo unico di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 sottoscritto il 16 febbraio 1999, e successive modificazioni. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

 

     Art. 8. Ufficio e Segreteria del Vice Ministro e Segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

     2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

     3. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 in relazione alla nomina a Sottosegretario di Stato, che non viene meno con l'eventuale nomina a Vice Ministro, al Sottosegretario di Stato eventualmente nominato Vice Ministro presso il Ministero può essere attribuito dal Ministro un ulteriore contingente pari a quello di cui al comma 2. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centodiciannove unità di cui all'articolo 5, comma 1.

     4. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il Vice Ministro, entro il limite complessivo della spesa prevista per il personale degli uffici di diretta collaborazione, a nominare, anche fra estranei alla pubblica amministrazione, oltre al Capo della segreteria di cui al comma 2, che coordina l'attività del personale di supporto, un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce, nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Ove alla nomina provveda il Ministro in conformità alla designazione effettuata dal Vice Ministro, l'autorizzazione si intende implicita nella nomina stessa. Per contenere la spesa entro il limite complessivo previsto, può essere attribuito ad uno stesso soggetto anche più di uno dei predetti incarichi, ferma restando l'unicità del trattamento economico nella misura maggiore fra quelle specificamente previste.

 

     Art. 9. Modalità della gestione

     1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonchè avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

     2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale dei servizi interni del Ministero, eventualmente anche assegnando ulteriori unità di personale ricomprese nelle aree "A" e "B" del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri, in numero non superiore al 10 per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

 

     Art. 10. Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la residua applicazione al Ministero del commercio internazionale fino alla data di entrata in vigore del relativo regolamento degli uffici di diretta collaborazione.

     2. Gli incarichi e le nomine dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui agli articoli 6 e 8, ed i relativi provvedimenti provvisoriamente adottati sulla base delle disposizioni di cui al comma 1, mantengono la loro efficacia senza necessità di espressa conferma o rinnovo, ove compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

     3. Gli oneri connessi all'istituzione dell'ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 3, comma 3, sono compensati mediante la soppressione di uno dei posti di funzione di studio e ricerca di livello dirigenziale generale effettivamente coperto fra quelli previsti dal regolamento di organizzazione del Ministero, con conseguente nuova finalizzazione del corrispondente posto di dotazione organica dirigenziale di prima fascia, e la soppressione di un analogo posto di funzione dirigenziale non generale effettivamente coperto e corrispondente posto di organico di seconda fascia.

     4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione si intende automaticamente confermato, salvo revoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.

     5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 2008, n. 198.