Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 04/09/2002 |
Numero: | 300 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, il numero di novantadue [...] |
§ 80.9.482 - D.P.R. 4 settembre 2002, n. 300. [1]
Regolamento recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive
(G.U. 18 gennaio 2003, n. 14)
1. In attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, il numero di novantadue unità, indicato nell'articolo 5, comma 1, del
2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. All'articolo 10 del
"1-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza di spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.".
[1] Abrogato dall'art. 10 del