§ 80.9.50a - D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.
Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/10/2003
Numero:316


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni


§ 80.9.50a - D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316. [1]

Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive.

(G.U. 18 novembre 2003, n. 268)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, concernente regolamento recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, ivi comprese quelle dell'ex Ministero del commercio con l'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291;

     Visto l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione;

     Considerata la necessità di integrare la regolamentazione degli uffici di diretta collaborazione già disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, anche al fine di disciplinare i rapporti conseguenti all'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137, per effetto del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;

     Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), dopo le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono inserite le seguenti: «con i vice Ministri»;

     b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     «d-bis) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;».

     2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

     «f-bis) l'Ufficio e la Segreteria dei vice Ministri;»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Gli uffici e le segreterie dei vice Ministri e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.»;

     c) al comma 5, le parole: «i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e Legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «i vice Ministri ed i Sottosegretari si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e Legislativo e delle proprie strutture».

     3. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b), dopo le parole: «, il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro» sono inserite le seguenti: «, il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»;

     b) alla lettera c), dopo le parole: «per il Capo della segreteria del Ministro», sono inserite le seguenti: «, il Capo della segreteria, il Segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro ed il responsabile per gli affari internazionali nominati dal vice Ministro»;

     c) alla lettera d), dopo le parole: «per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro», sono inserite le seguenti: «e l'addetto stampa del vice Ministro».

     4. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ufficio e Segreteria dei vice Ministri e Segreterie dei Sottosegretari di Stato»;

     b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 al vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centosessanta unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300.

     2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, un Capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente ciascun vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.».

     5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «, dei vice Ministri».

     6. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, così come modificato dal presente regolamento, in ordine ai rapporti contrattuali instaurati in base al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, e con effetto dalla sua entrata in vigore, è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'Amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

     7. Nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle attività produttive»; le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle attività produttive».


[1] Abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 20 settembre 2007, n. 187.