Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 14/10/2003 |
Numero: | 316 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni |
§ 80.9.50a - D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316. [1]
Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive.
(G.U. 18 novembre 2003, n. 268)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 17 della
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 3 della
Considerata la necessità di integrare la regolamentazione degli uffici di diretta collaborazione già disposta dal
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
1. All'articolo 1, comma 1, del
a) alla lettera a), dopo le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono inserite le seguenti: «con i vice Ministri»;
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;».
2. All'articolo 2 del
a) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) l'Ufficio e la Segreteria dei vice Ministri;»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli uffici e le segreterie dei vice Ministri e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.»;
c) al comma 5, le parole: «i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e Legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «i vice Ministri ed i Sottosegretari si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e Legislativo e delle proprie strutture».
3. All'articolo 7, comma 1, del
a) alla lettera b), dopo le parole: «, il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro» sono inserite le seguenti: «, il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «per il Capo della segreteria del Ministro», sono inserite le seguenti: «, il Capo della segreteria, il Segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro ed il responsabile per gli affari internazionali nominati dal vice Ministro»;
c) alla lettera d), dopo le parole: «per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro», sono inserite le seguenti: «e l'addetto stampa del vice Ministro».
4. All'articolo 8 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ufficio e Segreteria dei vice Ministri e Segreterie dei Sottosegretari di Stato»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 al vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centosessanta unità di cui al
2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, un Capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente ciascun vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.».
5. All'articolo 9, comma 1, del
6. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del
7. Nel
[1] Abrogato dall'art. 10 del