§ 80.9.256 - Legge 19 luglio 1977, n. 412.
Norme in materia di attribuzioni e di personale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e dei centri informativi del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/07/1977
Numero:412


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Le disposizioni del primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, si intendono [...]
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito con il seguente
Art. 7.  [6]
Art. 8.  [7]
Art. 9.      Nei confronti del personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze [...]
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 80.9.256 - Legge 19 luglio 1977, n. 412.

Norme in materia di attribuzioni e di personale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e dei centri informativi del Ministero delle finanze e disposizioni in materia di ordinamento e trattamento economico del personale dell'amministrazione finanziaria.

(G.U. 25 luglio 1977, n. 202)

 

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     (Omissis) [4]

     (Omissis) [5]

     Il quadro M/1 di cui alla tabella B allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397, è sostituito da quello allegato alla presente legge.

     Nei quadri A, C, D, G, H ed L, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, le funzioni previste per la qualifica di primo dirigente, ferma rimanendo la dotazione numerica complessiva dei relativi posti, sono integrate dalle funzioni di direttore di centro informativo.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni del primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, si intendono applicabili per la realizzazione e conduzione tecnica della parte del sistema informativo relativa ai centri istituiti dall'art. 2, primo comma, il medesimo decreto.

     Le disposizioni del quinto comma dell'art. 3 indicato nel precedente comma si intendono applicabili ai dipendenti e collaboratori della società affidataria e delle imprese subappaltatrici di cui questa, anche indirettamente, si avvale per l'esecuzione della convenzione.

     Fra le persone previste nell'ultimo comma, seconda parte, dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si intendono compresi i dipendenti e collaboratori delle imprese subappaltatrici di cui il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica si avvale, anche indirettamente, nell'adempimento dei compiti considerati negli articoli 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, e 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

     Sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio i dipendenti e collaboratori delle imprese subappaltatrici delle quali il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica si avvale, anche indirettamente, nell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 3, ultimo comma del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e dei lavori di cui all'art. 1, lettera c), dello statuto del predetto Consorzio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141.

     In caso di violazione del dovere del segreto di ufficio da parte dei soggetti indicati nei commi terzo e quarto si applicano le disposizioni dell'art. 326 del codice penale.

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito con il seguente:

     "E' considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonchè dai competenti delle commissioni di cui all'art. 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi".

     La disposizione dell'ultima parte del primo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1974.

 

          Art. 7. [6]

 

          Art. 8. [7]

 

          Art. 9.

     Nei confronti del personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze continuano ad applicarsi le disposizioni dei primi tre commi dell'art. 35 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, fino a quando non sarà attuata la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

     Al personale di cui al precedente comma è corrisposto, dal 1° luglio 1977, quale assegno temporaneo riassorbibile, lo speciale compenso previsto nell'ultimo comma dell'art. 35 predetto fino a quando non troverà applicazione il nuovo ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti dello Stato. L'assegno è corrisposto in misura pari alla media mensile unitaria risultante dalle erogazioni effettuate dal 1° settembre 1975 al 30 giugno 1977 e non sarà valutabile ai fini del calcolo del maturato economico all'atto dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1977, anche al personale comunque addetto ai servizi della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze.

     Il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 389, è soppresso. Nell'art. 5 della stessa legge, come modificato con la legge 19 agosto 1976, n. 568, le parole "di lire 1. 700 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 850 milioni per l'anno 1977" sono sostituite con le parole "e di lire 1. 700 milioni per ciascuno degli anni successivi".

     All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato, per l'anno 1977, in L. 19.850 milioni, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[4]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[5]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.