§ 66.1.52 - D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.
Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:15/12/2003
Numero:385


Sommario
Art. 1.  Definizioni e ambito della disciplina
Art. 2.  Direttore generale, uffici di funzione dirigenziale di livello generale ed organismi operanti presso l'Amministrazione autonoma
Art. 3.  Direzione per le strategie
Art. 4.  Direzione per i giochi
Art. 5.  Direzione per le accise
Art. 6.  Direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse
Art. 7.  Dotazioni organiche
Art. 8.  Abrogazioni e disposizioni finali


§ 66.1.52 - D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 28 gennaio 2004, n. 22)

 

Art. 1. Definizioni e ambito della disciplina

     1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

     a) per «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze;

     b) per «Ministero», il Ministero dell'economia e delle finanze;

     c) per «Amministrazione autonoma», l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     2. L'Amministrazione autonoma è ordinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 2. Direttore generale, uffici di funzione dirigenziale di livello generale ed organismi operanti presso l'Amministrazione autonoma

     1. Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di funzione dirigenziale di livello generale compresi nell'Amministrazione autonoma stessa, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Amministrazione autonoma ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; svolge funzioni di vigilanza nei confronti degli uffici dell'Amministrazione autonoma.

     2. Il direttore generale si avvale degli esperti del Servizio consultivo e ispettivo tributario che con decreto del Ministro sono individuati e distaccati, in numero non superiore a cinque, presso l'Amministrazione autonoma.

     3. Gli uffici di funzione dirigenziale di livello generale dell'Amministrazione autonoma sono:

     a) la direzione per le strategie;

     b) la direzione per i giochi;

     c) la direzione per le accise;

     d) la direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse.

     4. Presso l'Amministrazione autonoma operano altresì:

    a) il Comitato generale per i giochi, che coadiuva il Ministro nella formulazione degli indirizzi strategici per il settore dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, ed i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro [1];

     b) la Commissione per la trasparenza dei giochi, che sostituisce tutti gli organismi o commissioni, comunque denominati, che esercitano funzioni di vigilanza sulla regolarità dell'esercizio del lotto, delle lotterie, dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, in particolare per quanto attiene la correttezza delle operazioni di estrazione, di accertamento dei risultati, di determinazione del montepremi, di definizione e assegnazione delle vincite. La Commissione, competente altresì a risolvere, in via amministrativa, le contestazioni in materia di giochi, è nominata con decreto direttoriale. La Commissione è composta da un numero di membri inferiore del dieci per cento di quello complessivo dei componenti degli organismi o commissioni cui la stessa si sostituisce. Con decreto direttoriale sono determinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione e sono fissati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, i compensi spettanti ai suoi componenti. La Commissione presenta annualmente al Ministro una relazione sulla attività svolta, per il successivo inoltro al Parlamento;

     c) la Consulta tecnica nazionale dei giochi, con funzioni propositive e consultive in materia di lotto, lotterie, giochi, scommesse e concorsi pronostici, nonchè in tema di concessioni. La Consulta, presieduta dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma, è composta dai direttori degli uffici di funzione dirigenziale di livello generale della medesima Amministrazione autonoma, da un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza, dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, dal Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali. Alle sedute della Consulta sono chiamati a partecipare, per le materie di interesse, rappresentanti dei concessionari o delle loro associazioni. La partecipazione alla Consulta è gratuita.

 

     Art. 3. Direzione per le strategie

     1. La direzione per le strategie svolge le seguenti funzioni:

     a) definisce le strategie commerciali e promozionali in materia di giochi, scommesse, concorsi pronostici, lotto, lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea;

     b) analizza i settori relativi alla materia di cui alla lettera a) ed a quella dei tabacchi; individua le misure per il contrasto delle attività illegali e per il razionale sviluppo di tali settori;

     c) elabora le misure per la razionalizzazione, anche informatica, e lo sviluppo sia dei canali di commercializzazione che della rete fisica dei punti di vendita dei giochi, assicurando, comunque, il coordinamento delle tecnologie informatiche nell'ambito dell'Amministrazione autonoma;

     d) cura la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti amministrativi a contenuto generale nelle materie di cui alla lettera b);

     e) effettua l'analisi statistico-economica delle entrate derivanti dai giochi, dalle scommesse, dai concorsi pronostici, dal lotto, dalle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea, nonchè dalle accise sui tabacchi;

     f) fornisce gli indirizzi in materia di gestione del contenzioso nelle materie di cui alla lettera b);

     g) gestisce le relazioni istituzionali a livello nazionale ed internazionale.

     2. Il direttore per le strategie è il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma; assolve le funzioni di segretario del Comitato generale per i giochi, avvalendosi, a tale fine, delle risorse interne all'Amministrazione autonoma.

 

     Art. 4. Direzione per i giochi

     1. La direzione per i giochi svolge le seguenti funzioni:

     a) provvede all'organizzazione e all'esercizio dei giochi, delle scommesse, dei concorsi pronostici e del lotto, assicurando, in particolare, l'attività provvedimentale per l'istituzione dei punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato, la direzione delle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea, con particolare riguardo alle spese ed alla ripartizione del ricavato di ciascuna di esse in base alle norme vigenti, nonchè la propaganda, la distribuzione e la vendita dei relativi biglietti, anche proponendo al direttore generale dell'Amministrazione autonoma l'affidamento, in tutto o in parte, delle relative attività gestionali ad uno o più operatori e curando i relativi adempimenti, con procedure concorsuali conformi all'ordinamento interno e comunitario;

     b) attua le iniziative pubblicitarie nelle materie di cui alla lettera a);

     c) cura la gestione amministrativa delle concessioni nelle materie di cui alla lettera a), nonchè l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, nelle stesse materie, non affidate a concessionari;

     d) effettua il controllo delle entrate derivanti dai singoli giochi, con particolare riferimento alle entrate erariali;

     e) cura la gestione del contenzioso, nelle materie di competenza.

     2. La direzione per i giochi, relativamente alle materie di competenza, assicura altresì la direzione funzionale degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma.

     3. Il direttore per i giochi assolve le funzioni di segretario della Commissione per la trasparenza dei giochi e della Consulta tecnica nazionale dei giochi, avvalendosi, a tale fine, delle risorse interne all'Amministrazione autonoma.

 

     Art. 5. Direzione per le accise

     1. La direzione per le accise svolge le seguenti funzioni:

     a) cura l'attività provvedimentale per il rilascio delle concessioni amministrative nel settore della vendita dei tabacchi lavorati per il tramite degli uffici periferici e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50;

     b) predispone la disciplina in materia di istituzione e regime dei depositi fiscali di tabacchi lavorati e di controlli sulla circolazione dei tabacchi lavorati in sospensione d'imposta e assicura la fornitura dei contrassegni di legittimazione ai produttori nazionali ed a quelli esteri;

     c) cura l'istruttoria per le autorizzazioni all'istituzione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati;

     d) vigila sui depositi fiscali di tabacchi lavorati e controlla la regolarità dei versamenti e della contabilizzazione dei tributi da parte degli stessi depositi;

     e) controlla la conformità dei prodotti da fumo alla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, esercitando in materia i poteri di competenza del Ministero ed in particolare curando gli adempimenti conseguenti al controllo di condensato e di nicotina nei prodotti da fumo e le relative analisi di laboratorio;

     f) cura l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e l'aggiornamento della stessa tariffa;

     g) cura l'iscrizione in tariffa dei fiammiferi, l'accertamento e la contabilizzazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

     h) dirige il settore del contenzioso penale tributario in materia di contrabbando di tabacchi lavorati, assicurando l'organizzazione ed il controllo della connessa attività presso gli uffici periferici, curando altresì ogni altra competenza del Ministero in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;

     i) elabora le misure per la razionalizzazione, anche informatica, e lo sviluppo sia dei canali di commercializzazione che della rete fisica dei punti di vendita dei tabacchi;

     l) cura le attività ed esercita i poteri in materia di amministrazione e riscossione delle accise sui tabacchi lavorati, nonchè la gestione del contenzioso in tutte le materie di competenza;

     m) cura gli adempimenti connessi all'esercizio della vigilanza sull'Ente tabacchi italiani, nonchè gli adempimenti connessi all'esercizio della vigilanza sui depositi fiscali dei tabacchi lavorati sul territorio nazionale;

     n) effettua il controllo delle entrate derivanti dalle accise sui tabacchi.

     2. La direzione per le accise, relativamente alle materie di competenza, assicura altresì la direzione funzionale degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma.

 

     Art. 6. Direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse

     1. La direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse svolge le seguenti funzioni:

     a) cura l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, economico-finanziarie, strumentali, logistiche e tecnologiche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Amministrazione autonoma e ne verifica il livello di utilizzazione;

     b) cura i servizi di contabilità generale delle entrate e delle spese, anche ai fini della redazione del bilancio autonomo, del consuntivo finanziario e del conto patrimoniale dell'Amministrazione autonoma;

     c) controlla i rendiconti amministrativi degli uffici centrali e periferici;

     d) assicura che la formazione del personale, realizzata con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nonché l'organizzazione dell'Amministrazione autonoma, siano funzionali al raggiungimento delle missioni istituzionali;

     e) cura le relazioni sindacali e la gestione della contrattazione collettiva;

     f) cura la comunicazione interna;

     g) cura il servizio statistico in collegamento con l'Istituto nazionale di statistica;

     h) assicura, nell'ambito del coordinamento delle tecnologie informatiche effettuato dalla direzione per le strategie, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del sistema informativo e della rete telematica dell'Amministrazione autonoma;

     i) gestisce i servizi generali della sede di direzione;

     l) predispone le previsioni di entrata e di spesa sia corrente che di investimento;

     m) effettua la programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e provvede all'acquisizione di beni e servizi;

     n) definisce gli indirizzi, i metodi e le procedure per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione autonoma;

     o) approva le concessioni dei beni del patrimonio dell'Amministrazione autonoma;

     p) cura la gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione autonoma;

     q) cura le trattazioni relative alle concessioni sui beni demaniali affidati all'Amministrazione autonoma;

     r) cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e le attività relative alla sicurezza ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro;

     s) cura la gestione del contenzioso, a livello non locale, nelle materie di competenza.

     2. La direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse assicura la direzione gerarchica degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma.

 

     Art. 7. Dotazioni organiche

     1. La dotazione organica dell'Amministrazione autonoma è determinata secondo l'allegata tabella A. La dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, è rideterminata secondo l'allegata tabella B.

 

     Art. 8. Abrogazioni e disposizioni finali

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma con esso incompatibili, e in particolare:

     a) il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;

     b) gli articoli 3, 4, 5, 8, 10 e 11 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

     c) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

     d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115;

     e) l'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357.

     2. A decorrere dalla data del decreto del Ministro di definizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione autonoma, seguendo il criterio di accorpare le funzioni omogenee e di eliminare le duplicazioni, cessa di avere effetto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma del 19 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000.

     3. Sono abrogate le disposizioni che prevedono organismi o commissioni, comunque denominati, che esercitano, relativamente alle attribuzioni del Ministero, i compiti degli organismi di cui all'articolo 2, comma 4. Tali organismi o commissioni, in ogni caso, sono soppressi a decorrere dalla data di operatività degli organismi di cui al medesimo articolo 2, comma 4.

     4. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi, ai sensi del comma 3, sono destinate al funzionamento degli organismi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) i cui oneri non possono complessivamente superare l'entità delle risorse finanziarie già utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi.

     5. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

Tabella A

(prevista dall'articolo 7, comma 1)

 

DOTAZIONE ORGANICA

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO

 

 

Dirigenti di prima fascia

5

Dirigenti di seconda fascia

40

 

 

Area C

351

C3

41

C2

121

C1

189

 

 

Area B

954

B3

446

B2

287

B1

221

 

 

Area A

67

 

 

Totale dotazione

1417

 

 

Tabella B

(prevista dall'articolo 7, comma 1, sostitutiva della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107)

 

«DIMENSIONAMENTO DELL'ORGANICO

 

Tabella A

 

Uffici

Organico totale

Dirigenti Uffici Dirigenziali generali

Dirigenti

Altri

Ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze di cui all'art.4 del D.lgs. n. 283 del 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento delle politiche fiscali

1131

9

107

1015

 

Segreterie della commissione tributaria

2682

 

19

2663

 

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

1417

5

40

1372

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

5230

14

166

5050

6395

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114.