Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.6 procedimento amministrativo |
Data: | 19/10/1994 |
Numero: | 678 |
Sommario |
Art. 1. (Ambito di applicazione) |
Art. 2. (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio) |
Art. 3. (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte) |
Art. 4. (Comunicazione dell'inizio del procedimento) |
Art. 5. (Partecipazione al procedimento) |
Art. 6. (Termine finale del procedimento) |
Art. 7. (Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi) |
Art. 8. (Parere facoltativo del Consiglio di Stato) |
Art. 9. (Unità organizzativa responsabile del procedimento) |
Art. 10. (Responsabile del procedimento) |
Art. 11. (Organo competente per l'adozione del provvedimento finale) |
Art. 12. (Integrazione e modificazione del presente regolamento) |
Art. 13. (Pubblicità aggiuntiva) |
Art. 14. (Entrata in vigore) |
§ 80.6.43 - D.M. 19 ottobre 1994, n. 678. [1]
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze, ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(G.U. 10 dicembre 1994, n. 288, S.O.)
Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze, ivi compresi il Corpo della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, dell'organo che adotta il provvedimento finale nonché della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della
Art. 2. (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio)
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione delle finanze abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione delle finanze, della richiesta o della proposta.
Art. 3. (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte)
1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza.
2. La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della
Art. 4. (Comunicazione dell'inizio del procedimento)
1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione stessa, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire, nel termine di dieci giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Art. 5. (Partecipazione al procedimento)
1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della
Art. 6. (Termine finale del procedimento)
1. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui alla tabella indicata al comma 2 dell'articolo 1, si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione; essi sono comprensivi, in ogni caso, dei tempi normalmente necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisce nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nella tabella allegata si intendono integrati o modificati in conformità.
Art. 7. (Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi)
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o da regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della
2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della
Art. 8. (Parere facoltativo del Consiglio di Stato)
1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, della richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Art. 9. (Unità organizzativa responsabile del procedimento)
1. Con riferimento agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione o l'ufficio, centrale o periferico o la sua articolazione, ovvero il comando indicati nella tabella di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Art. 10. (Responsabile del procedimento)
1. Il responsabile dell'unità organizzativa, ai sensi dell'articolo 5 della
2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della
Art. 11. (Organo competente per l'adozione del provvedimento finale)
1. Il provvedimento finale è adottato dal responsabile del procedimento di cui all'art. 12 ovvero dall'organo espressamente indicato nella tabella allegata, ferma restando la facoltà di delega ove consentita dalla legge.
Art. 12. (Integrazione e modificazione del presente regolamento)
1. I termini e i soggetti responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro delle finanze verifica lo stato di attuazione e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.
Art. 13. (Pubblicità aggiuntiva)
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro delle finanze. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Art. 14. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RIGUARDANTI I TERMINI E I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI
Tabella allegata al regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della
LEGENDA:
Con il completamento della riforma del Ministero delle finanze gli attuali uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria verranno in gran parte soppressi (sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, sezioni staccate delle Direzioni compartimentali del territorio, Uffici delle imposte dirette, Uffici IVA, Uffici del registro, Uffici tecnici erariali e Conservatorie dei registri immobiliari) e le loro competenze saranno trasferite ad altri organi che nella seguente tabella figurano riportati tra parentesi quadre.
AREA N. 1 - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI E GLI UTENTI |
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AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI |
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da 1 a 13 (omissis). |
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14 |
Autorizzazione al pagamento di vincite al lotto in alcune ipotesi non espressamente previste da norme. |
termine 90 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli affari amministrativi - Div. VIII. |
Direttore centrale. |
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NORMATIVA: |
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15 (omissis). |
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16 |
Autorizzazione a svolgere lotterie locali, tombole e pesche di beneficenza. |
termine 40 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Direzione regionale delle entrate.* |
Direttore regionale.* |
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NORMATIVA: art. 40 |
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NOTA: * in base all'art. 79, comma 6, del |
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|
17 (omissis). |
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18 |
Autorizzazione al terzo incanto per le procedure di vendite immobiliari coattive. |
termine 30 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Direzione regionale delle entrate. * |
Direttore regionale. * |
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NORMATIVA: art. 86, 2° comma, |
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|
NOTA: * in base all'art. 79, comma 6, del |
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19 |
Autorizzazione alla costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale. |
termine 60 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione - Div. VIII. |
Direttore generale del Dipartimento. |
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NORMATIVA: art. 78, comma 2, |
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20 |
Autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale. |
termine 60 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
|
|
Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione - Div. VIII. |
Direttore generale del Dipartimento |
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NORMATIVA: art. 78, comma 6, |
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21 |
Autorizzazione a spostare il domicilio fiscale in provincia diversa da quella della residenza anagrafica o della sede legale. |
termine 180 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione- Div. V. |
Direttore generale del Dipartimento |
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NORMATIVA: art. 59, |
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22 |
Autorizzazione a spostare il domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia in cui è fissata la residenza anagrafica o la sede legale. |
termine 60 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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|
Direzione regionale delle entrate. * |
Direttore regionale. * |
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NORMATIVA: art. 59, |
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|
NOTA: * in base all'art. 79, comma 6, del |
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23 |
Autorizzazione all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie |
termine 60 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Direzione generale per gli AA.GG. e il personale - Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione - Div. II. |
Direttore centrale |
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NORMATIVA: art. 63, |
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da 24 a 51 (omissis). |
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CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONI |
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52 |
Certificazione del reddito di impresa di aziende cedute. |
termine 30 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
|
|
Ufficio II.DD. [Ufficio delle entrate]. |
Direttore dell'Ufficio. |
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NORMATIVA: art. 66, 5° comma, |
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53 |
Certificazione della ripartizione proporzionale dell'imposta iscritta a ruolo. |
termine 30 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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|
Ufficio II.DD. [Ufficio delle entrate]. |
Direttore dell'Ufficio |
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|
NORMATIVA: art. 56, 7° comma, |
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54 |
Rilascio del codice fiscale e variazione dei dati. |
Immediato |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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|
Ufficio II.DD. [Ufficio delle entrate]. |
Direttore dell'Ufficio |
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NORMATIVA: |
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da 55 a 58 (omissis). |
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59 |
Certificazione di opzione per l'esonero dalla tenuta di contabilità di circoli sportivi con volume d'affari non superiore a L. 100.000.000. |
termine 10 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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|
Ufficio IVA [Ufficio delle entrate]. |
Direttore dell'Ufficio. |
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NORMATIVA: art. 1, comma 1, |
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da 60 a 66 (omissis). |
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67 |
Approvazione del tipo mappale. |
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termine 30 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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|
Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio]. |
Direttore dell'Ufficio. |
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NORMATIVA: art. 8 |
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68 |
Esecuzione delle volture. |
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termine 40 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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|
Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio]. |
Direttore dell'Ufficio. |
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NORMATIVA: |
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69 |
Rilascio di certificati catastali e di copie di fogli di mappa. |
Immediato |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio]. |
Direttore dell'Ufficio. |
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NORMATIVA: |
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NOTA: negli uffici non automatizzati il termine è di 15 giorni riducibili a 3 dietro pagamento delle spese per diritto di urgenza. |
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70 |
Accertamento e classamento di nuova costruzione in N.C.E.U. Categorie catastali A-B-C. |
termine 60 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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|
Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio]. |
Direttore dell'Ufficio. |
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NORMATIVA: |
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71 |
Accertamento e classamento di nuova costruzione in N.C.E.U. Categorie catastali D-E. |
termine 90 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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|
Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio]. |
Direttore dell'Ufficio. |
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NORMATIVA: |
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72 |
Accertamento e classamento a seguito di denuncia di unità immobiliare urbana. |
termine 60 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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|
Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio]. |
Direttore dell'Ufficio. |
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NORMATIVA: |
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73 |
Accertamento della diminuzione del prodotto ordinario di fondo rustico. |
termine 150 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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|
Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio]. |
Direttore dell'Ufficio. |
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|
NORMATIVA: art. 28, comma 2, |
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da 74 a 84 (omissis). |
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RIMBORSI E AGEVOLAZIONI FISCALI |
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85 |
Rimborso o sgravio d'ufficio. |
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termine 30 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Ufficio che ha iscritto a ruolo l'imposta |
Direttore dell'Ufficio. |
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NORMATIVA: art. 41, 1° comma, |
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da 86 a 103 (omissis). |
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SOSPENSIONI, RATEAZIONI E DILAZIONI |
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104 |
Sospensione della riscossione delle imposte sui redditi. |
termine 40 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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(sino all'attivazione delle Commissioni tributarie provinciali) |
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Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate ovvero Centro di servizio per le cartelle esattoriali emesse da quest'ultimo |
Responsabile della sezione staccata ovvero direttore del Centro di servizio. |
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[Ufficio delle entrate ovvero Centro di servizio delle imposte dirette e indirette per le cartelle esattoriali emesse da quest'ultimo] |
[Direttore dell'Ufficio delle entrate o del Centro di servizio] |
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NORMATIVA: art. 39, 1° comma, |
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105 |
Sospensione della riscossione o degli atti esecutivi relativamente a imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari. |
termine 90 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
|
|
Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione - Div. III. |
Direttore generale del Dipartimento. |
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NORMATIVA: art. 39, 5° comma, |
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da 106 a 108 (omissis). |
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109 |
Rateazione prolungata delle imposte iscritte nei ruoli principali e suppletivi (fino a 7 rate). |
termine 30 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
|
|
Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate. |
Responsabile della sezione staccata. |
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|
[Ufficio delle entrate ovvero Centro di servizio delle imposte dirette e indirette per le cartelle emesse da quest'ultimo] |
[Direttore dell'Ufficio delle entrate o del Centro di servizio] |
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NORMATIVA: art. 19, 1° comma, |
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110 |
Rateazione prolungata delle imposte iscritte nei ruoli principali e suppletivi (da 8 a 10 rate). |
termine 40 gg |
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|
UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
|
|
Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione - Div. III. |
Direttore centrale. |
|
|
NORMATIVA: art. 19, 1° comma, |
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111 |
Rateazione prolungata delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari |
termine 90 gg |
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|
UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
|
|
Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione - Div. III. |
Direttore generale del Dipartimento. |
|
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NORMATIVA: art. 19, 3° comma, |
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da 112 a 113 (omissis). |
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ALTRI PROCEDIMENTI |
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da 114 a 116 (omissis). |
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117 |
Risultanze ed epurazioni dei ruoli. |
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termine 30 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
|
|
Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate ovvero Centro di servizio per le cartelle esattoriali emesse da quest'ultimo. |
Responsabile della sezione staccata ovvero direttore del Centro di servizio. |
|
|
[Ufficio delle entrate ovvero Centro di servizio delle imposte dirette e indirette per le cartelle esattoriali emesse da quest'ultimo] |
[Direttore dell'Ufficio delle entrate o del Centro di servizio] |
|
|
NORMATIVA: art. 64, comma 3, |
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|
118 e 119 (omissis). |
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120 |
Riconoscimento, ai fini della costituzione di un Centro autorizzato di assistenza fiscale, della rilevanza nazionale delle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle presenti nel CNEL, in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono l'attività. |
termine 60 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione - Div. VIII. |
Direttore generale del Dipartimento. |
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NORMATIVA: art. 78, comma 1, |
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121 |
Presa d'atto dei nominativi dei soggetti esercenti il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni tributarie. |
termine 1 g |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
|
|
Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione - Div. VIII. |
Direttore centrale. |
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NORMATIVA: art. 78, comma 4, |
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da 122 a 124 (omissis). |
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125 |
Iscrizione nella tariffa di vendita di tabacchi lavorati esteri di importazione e fissazione delle tariffe di prodotti soggetti a monopolio fiscale |
termine 90 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale commerciale - Div. IV |
Ministro |
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NORMATIVA: |
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da 126 a 130 (omissis). |
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131 |
Verifica straordinaria su richiesta di parte della situazione di fabbricati o fondi. |
termine 30 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio]. |
Direttore dell'Ufficio. |
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NORMATIVA: art. 113, lettera b), regolamento approvato con |
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132 |
Verifica periodica della situazione di fabbricati o fondi. |
termine 290 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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|
Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio]. |
Direttore dell'Ufficio. |
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|
NORMATIVA: art. 118 regolamento approvato con |
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da 133 a 140 (omissis). |
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AREA N. 2 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE |
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RECLUTAMENTO E MOBILITÀ |
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141 |
Assunzione attraverso procedimento concorsuale. |
termine 390 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
|
Personale degli Uffici centrali e periferici |
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|
Direzione generale degli AA.GG. e del personale - Direzione centrale per gli AA.GG. e l'amministrazione del personale - Div. IV. |
Direttore centrale. |
|
Personale del Dipartimento delle dogane ed II.II. |
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Dipartimento delle dogane e delle II.II. - Direzione centrale degli AA.GG. del personale e dei servizi informatici e tecnici - Div. IV. |
Direttore centrale. |
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Personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato |
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Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale degli AA.GG. e del personale - Div. IV. |
Direttore centrale. |
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NORMATIVA: T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; |
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142 |
Assunzione di appartenenti a categorie protette |
termine 120 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Personale degli Uffici centrali e periferici |
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Direzione generale degli AA.GG. e del personale - Direzione centrale per gli AA.GG. e l'amministrazione del personale - Div. III. |
Direttore generale. |
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Personale del Dipartimento delle dogane ed II.II. |
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Dipartimento delle dogane e delle II.II. - Direzione centrale degli AA.GG., del personale e dei servizi informatici e tecnici - Div. IV. |
Direttore generale. |
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Personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato |
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Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale degli AA.GG. e del personale - Div. IV. |
Direttore generale |
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NORMATIVA: |
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da 143 a 285 (omissis). |
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TRATTAMENTO ECONOMICO |
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da 286 a 301 (omissis). |
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302 |
Corresponsione di indennità di trasferimento |
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termine 30 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Personale degli Uffici centrali e periferici (esclusi Uffici centrali Dipartimenti entrate e territorio) * |
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Direzione generale degli AA.GG. e del personale - Direzione centrale per gli AA.GG. e per l'amministrazione del personale - Div. II. |
Direttore della divisione. |
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Personale del Dipartimento delle dogane ed II.II. |
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Dipartimento delle dogane e delle II.II. - Direzione centrale degli AA.GG., del personale e dei servizi informatici e tecnici - Div. VIII. |
Direttore della divisione. |
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Personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato |
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Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale degli AA.GG. e del personale - Div. V. |
Direttore della divisione. |
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NORMATIVA: |
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NOTA: * per il personale degli uffici centrali dei Dipartimenti delle entrate e del territorio provvede la rispettiva Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione (Div. VIII per il Dipartimento delle entrate e Div. VI per il Dipartimento del territorio). |
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da 303 a 308 (omissis). |
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309 |
Corresponsione di compensi ai componenti esterni del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. |
termine 90 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Segretario Generale - Ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente - Div. I. |
Segretario generale. |
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NORMATIVA: art. 21, comma 1, |
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Personale militare |
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da 310 a 312 (omissis). |
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313 |
Corresponsione di emolumenti accessori. |
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termine 120 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Comando Generale - Servizio Amministrativo - Div. I. |
Direttore della divisione. |
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NORMATIVA: |
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314 |
Corresponsione di indennità per trasferimento di sede. |
termine 90 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Comando Generale - Servizio Amministrativo - Div. I. |
Direttore della divisione. |
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NORMATIVA: |
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da 315 a 317 (omissis). |
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318 |
Corresponsione di indennità di trasferta per missioni svolte nel territorio nazionale. |
termine 120 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Comando di legione o ente equiparato. |
Comandante di legione. |
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NORMATIVA: |
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319 |
Richieste di parte concernenti il trattamento economico principale. |
termine 180 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Comando Generale - Servizio Amministrativo - Div. I. |
Direttore della divisione. |
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NORMATIVA: T.U. delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'esercito, approvato con |
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da 320 a 323 (omissis). |
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TRATTAMENTO DI QUIESCENZA |
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da 324 a 352 (omissis). |
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353 |
Indennità di fine servizio per membri del Governo ed estranei all'amministrazione. |
termine 120 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Direzione generale degli AA.GG. e del personale - Direzione centrale per gli AA.GG. e per l'amministrazione del personale - Div. XII. |
Direttore della divisione. |
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NORMATIVA: |
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da 354 a 357 (omissis). |
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358 |
Riliquidazione di indennità di fine servizio per membri del Governo ed estranei all'amministrazione. |
termine 90 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Direzione generale degli AA.GG. e del personale - Direzione centrale per gli AA.GG. e per l'amministrazione del personale - Div. XII. |
Direttore della divisione. |
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NORMATIVA: |
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da 359 a 377 (omissis). |
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AREA N. 3 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E SEI SERVIZI |
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BENI IMMOBILI |
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da 378 a 390 (omissis). |
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391 |
Permuta di beni immobili del patrimonio dello Stato. |
termine 580 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio (Div. XII per i beni delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna e Toscana e per le regioni a statuto speciale; Div. XIII per le altre regioni). |
Direttore generale del Dipartimento. |
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NORMATIVA: |
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392 |
Vendita e permuta degli immobili del demanio storico, artistico, archeologico. |
termine 650 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio - Div. IX. |
Direttore generale del Dipartimento. |
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NORMATIVA: |
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da 393 a 401 (omissis). |
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BENI MOBILI |
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da 402 a 410 (omissis). |
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411 |
Concessioni, convenzioni e commesse per il funzionamento del sistema informativo. |
termine 210 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Per le esigenze degli Uffici centrali e periferici: |
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Segretario Generale - Ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica - Div. II. |
Segretario generale. * |
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Per le esigenze del Dipartimento delle dogane ed II.II.: |
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Dipartimento delle dogane e delle II.II. - Direzione centrale degli AA.GG., del personale e dei servizi informativi e tecnici - Div. XII. |
Direttore generale del Dipartimento. * |
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Per le esigenze dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato: |
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Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale amministrativa (Div. I per la gestione del sistema informativo; Div. II per lo sviluppo del sistema informativo). |
Direttore generale. * |
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NORMATIVA: art. 17, |
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NOTA: * nei casi in cui non sia prescritto il parere del Consiglio di Stato o parere equipollente: il dirigente dell'unità organizzativa responsabile del procedimento. |
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da 412 a 427 (omissis). |
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SERVIZI |
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da 428 a 468 (omissis). |
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469 |
Cancellazione dell'albo nazionale dei collettori. |
termine 90 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione - Div. II. |
Presidente della Commissione per la tenuta dell'albo. |
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NORMATIVA: art. 98, |
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470 |
Richiesta di documentazione inerente ai provvedimenti relativi alla determinazione dei compensi e degli ambiti, nonché alle concessioni e ai commissariamenti per la riscossione dei tributi. |
termine 60 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione - Div. II. |
Direttore centrale. |
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NORMATIVA: art. 3 e7 |
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471 |
Cessione di azioni delle società per azioni che gestiscono il servizio di riscossione dei tributi. |
termine 120 gg |
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE |
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Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione - Div. II. |
Direttore generale del Dipartimento. |
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NORMATIVA: art. 31 |
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da 472 a 478 (omissis). |
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[1] Abrogato dall'art. 2 del
[2] Voce così modificata dall'art. 1 del