§ 80.6.43 - D.M. 19 ottobre 1994, n. 678.
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:19/10/1994
Numero:678


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione)
Art. 2.  (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio)
Art. 3.  (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte)
Art. 4.  (Comunicazione dell'inizio del procedimento)
Art. 5.  (Partecipazione al procedimento)
Art. 6.  (Termine finale del procedimento)
Art. 7.  (Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi)
Art. 8.  (Parere facoltativo del Consiglio di Stato)
Art. 9.  (Unità organizzativa responsabile del procedimento)
Art. 10.  (Responsabile del procedimento)
Art. 11.  (Organo competente per l'adozione del provvedimento finale)
Art. 12.  (Integrazione e modificazione del presente regolamento)
Art. 13.  (Pubblicità aggiuntiva)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 80.6.43 - D.M. 19 ottobre 1994, n. 678. [1]

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze, ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(G.U. 10 dicembre 1994, n. 288, S.O.)

 

     Art. 1. (Ambito di applicazione)

     1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze, ivi compresi il Corpo della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

     2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, dell'organo che adotta il provvedimento finale nonché della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

          Art. 2. (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio)

     1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione delle finanze abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

     2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione delle finanze, della richiesta o della proposta.

 

          Art. 3. (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte)

     1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza.

     2. La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

     3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 241 del 1990. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 241 e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

     4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

     5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'articolo 18 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 19 della medesima legge come sostituito dal comma 10 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

          Art. 4. (Comunicazione dell'inizio del procedimento)

     1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 241 del 1990. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990, mediante la pubblicazione di un apposito atto, indicante le ragioni giustificative della deroga, nel Bollettino ufficiale del Ministero, negli albi dell'amministrazione, ovvero con altre forme idonee.

     3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione stessa, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire, nel termine di dieci giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

     4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

 

          Art. 5. (Partecipazione al procedimento)

     1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge n. 241 del 1990, presso le sedi degli organi o degli uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

     2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la relativa durata, sempre che il procedimento non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare la proroga del termine finale.

 

          Art. 6. (Termine finale del procedimento)

     1. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui alla tabella indicata al comma 2 dell'articolo 1, si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione; essi sono comprensivi, in ogni caso, dei tempi normalmente necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori.

     2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione delle finanze, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro delle finanze provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

     3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

     4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

     5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

     6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisce nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nella tabella allegata si intendono integrati o modificati in conformità.

 

          Art. 7. (Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi)

     1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o da regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

     2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale il Ministro delle finanze individua in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non avrà provveduto in via generale, nei modi su indicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta a individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

 

          Art. 8. (Parere facoltativo del Consiglio di Stato)

     1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, della richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge n. 241 del 1990.

     2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

 

          Art. 9. (Unità organizzativa responsabile del procedimento)

     1. Con riferimento agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione o l'ufficio, centrale o periferico o la sua articolazione, ovvero il comando indicati nella tabella di cui al comma 2 dell'articolo 1.

 

          Art. 10. (Responsabile del procedimento)

     1. Il responsabile dell'unità organizzativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241 del 1990, può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

     2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelle attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

 

          Art. 11. (Organo competente per l'adozione del provvedimento finale)

     1. Il provvedimento finale è adottato dal responsabile del procedimento di cui all'art. 12 ovvero dall'organo espressamente indicato nella tabella allegata, ferma restando la facoltà di delega ove consentita dalla legge.

 

          Art. 12. (Integrazione e modificazione del presente regolamento)

     1. I termini e i soggetti responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento.

     2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro delle finanze verifica lo stato di attuazione e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

 

          Art. 13. (Pubblicità aggiuntiva)

     1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro delle finanze. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

     2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

 

          Art. 14. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RIGUARDANTI I TERMINI E I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

 

     Tabella allegata al regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241

 

     LEGENDA:

Con il completamento della riforma del Ministero delle finanze gli attuali uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria verranno in gran parte soppressi (sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, sezioni staccate delle Direzioni compartimentali del territorio, Uffici delle imposte dirette, Uffici IVA, Uffici del registro, Uffici tecnici erariali e Conservatorie dei registri immobiliari) e le loro competenze saranno trasferite ad altri organi che nella seguente tabella figurano riportati tra parentesi quadre.

 

AREA N. 1 - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI E GLI UTENTI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

da 1 a 13 (omissis).

 

 

14

Autorizzazione al pagamento di vincite al lotto in alcune ipotesi non espressamente previste da norme.

termine 90 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli affari amministrativi - Div. VIII.

Direttore centrale.

 

 

NORMATIVA: R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla L. 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni; art. 7 D.L. 30 settembre 1989, n. 322, convertito dalla L. 27 novembre 1989, n. 384.

 

15 (omissis).

 

 

16

Autorizzazione a svolgere lotterie locali, tombole e pesche di beneficenza.

termine 40 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Direzione regionale delle entrate.*

Direttore regionale.*

 

 

NORMATIVA: art. 40 R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 convertito dalla L. 5 giugno 1939, n. 973.

 

NOTA: * in base all'art. 79, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, le Direzioni regionali delle entrate possono demandare la trattazione dei procedimenti di propria competenza alle rispettive Sezioni staccate. In tal caso, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è la stessa Sezione staccata e il responsabile di essa è l'organo che adotta il provvedimento finale.

 

17 (omissis).

 

 

18

Autorizzazione al terzo incanto per le procedure di vendite immobiliari coattive.

termine 30 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Direzione regionale delle entrate. *

Direttore regionale. *

 

 

NORMATIVA: art. 86, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

 

NOTA: * in base all'art. 79, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, le Direzioni regionali delle entrate possono avvalersi, per la trattazione dei procedimenti di propria competenza, delle rispettive Sezioni staccate. In tal caso, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è la stessa Sezione staccata e il responsabile di essa è l'organo che adotta il provvedimento finale.

 

19

Autorizzazione alla costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale.

termine 60 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione - Div. VIII.

Direttore generale del Dipartimento.

 

 

NORMATIVA: art. 78, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413; art. 8 D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395; D.M. 25 febbraio 1992; art. 1 D.M. 22 ottobre 1992, n. 494.

 

20

Autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale.

termine 60 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione - Div. VIII.

Direttore generale del Dipartimento

 

 

NORMATIVA: art. 78, comma 6, L. 30 dicembre 1991, n. 413; art. 9, D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395; D.M. 25 febbraio 1992; art. 2 D.M. 22 ottobre 1992, n. 494; art. 62, comma 4, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

 

21

Autorizzazione a spostare il domicilio fiscale in provincia diversa da quella della residenza anagrafica o della sede legale.

termine 180 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione- Div. V.

Direttore generale del Dipartimento

 

 

NORMATIVA: art. 59, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

22

Autorizzazione a spostare il domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia in cui è fissata la residenza anagrafica o la sede legale.

termine 60 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Direzione regionale delle entrate. *

Direttore regionale. *

 

 

NORMATIVA: art. 59, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

 

NOTA: * in base all'art. 79, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, le Direzioni regionali delle entrate possono demandare la trattazione dei procedimenti di propria competenza alle rispettive Sezioni staccate. In tal caso, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è la stessa Sezione staccata e il responsabile di essa è l'organo che adotta il provvedimento finale.

 

23

Autorizzazione all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie

termine 60 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Direzione generale per gli AA.GG. e il personale - Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione - Div. II.

Direttore centrale

 

 

NORMATIVA: art. 63, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 12, D/Lvo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

da 24 a 51 (omissis).

 

 

CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONI

52

Certificazione del reddito di impresa di aziende cedute.

termine 30 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Ufficio II.DD. [Ufficio delle entrate].

Direttore dell'Ufficio.

 

 

NORMATIVA: art. 66, 5° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

53

Certificazione della ripartizione proporzionale dell'imposta iscritta a ruolo.

termine 30 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Ufficio II.DD. [Ufficio delle entrate].

Direttore dell'Ufficio

 

 

NORMATIVA: art. 56, 7° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

54

Rilascio del codice fiscale e variazione dei dati.

Immediato

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Ufficio II.DD. [Ufficio delle entrate].

Direttore dell'Ufficio

 

 

NORMATIVA: D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 605; D.P.R. 2 novembre 1975, n. 784; D.M. 23 dicembre 1976.

 

da 55 a 58 (omissis).

 

 

59

Certificazione di opzione per l'esonero dalla tenuta di contabilità di circoli sportivi con volume d'affari non superiore a L. 100.000.000.

termine 10 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Ufficio IVA [Ufficio delle entrate].

Direttore dell'Ufficio.

 

 

NORMATIVA: art. 1, comma 1, L. 16 dicembre 1991, n. 398.

 

da 60 a 66 (omissis).

 

 

67

Approvazione del tipo mappale.

 

termine 30 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio].

Direttore dell'Ufficio.

 

 

NORMATIVA: art. 8 L. 1 ottobre 1969, n. 679.

 

68

Esecuzione delle volture.

 

termine 40 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio].

Direttore dell'Ufficio.

 

 

NORMATIVA: R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.

 

69

Rilascio di certificati catastali e di copie di fogli di mappa.

Immediato

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio].

Direttore dell'Ufficio.

 

 

NORMATIVA: L. 1 ottobre 1969, n. 679.

 

 

 

NOTA: negli uffici non automatizzati il termine è di 15 giorni riducibili a 3 dietro pagamento delle spese per diritto di urgenza.

 

70

Accertamento e classamento di nuova costruzione in N.C.E.U. Categorie catastali A-B-C.

termine 60 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio].

Direttore dell'Ufficio.

 

 

NORMATIVA: L. 11 agosto 1939, n. 1249; L. 17 febbraio 1985, n. 17; L. 13 maggio 1988, n. 154.

 

71

Accertamento e classamento di nuova costruzione in N.C.E.U. Categorie catastali D-E.

termine 90 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio].

Direttore dell'Ufficio.

 

 

NORMATIVA: L. 11 agosto 1939, n. 1249; L. 17 febbraio 1985, n. 17; L. 13 maggio 1988, n. 154

 

72

Accertamento e classamento a seguito di denuncia di unità immobiliare urbana.

termine 60 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio].

Direttore dell'Ufficio.

 

 

NORMATIVA: R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652.

 

 

73

Accertamento della diminuzione del prodotto ordinario di fondo rustico.

termine 150 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio].

Direttore dell'Ufficio.

 

 

NORMATIVA: art. 28, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

da 74 a 84 (omissis).

 

 

RIMBORSI E AGEVOLAZIONI FISCALI

85

Rimborso o sgravio d'ufficio.

 

termine 30 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Ufficio che ha iscritto a ruolo l'imposta

Direttore dell'Ufficio.

 

 

NORMATIVA: art. 41, 1° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

da 86 a 103 (omissis).

 

 

SOSPENSIONI, RATEAZIONI E DILAZIONI

104

Sospensione della riscossione delle imposte sui redditi.

termine 40 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

(sino all'attivazione delle Commissioni tributarie provinciali)

 

Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate ovvero Centro di servizio per le cartelle esattoriali emesse da quest'ultimo

Responsabile della sezione staccata ovvero direttore del Centro di servizio.

 

 

[Ufficio delle entrate ovvero Centro di servizio delle imposte dirette e indirette per le cartelle esattoriali emesse da quest'ultimo]

[Direttore dell'Ufficio delle entrate o del Centro di servizio]

 

 

NORMATIVA: art. 39, 1° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 10, 4° comma, del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787; artt. 47 e71 D.L/vo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

105

Sospensione della riscossione o degli atti esecutivi relativamente a imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari.

termine 90 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione - Div. III.

Direttore generale del Dipartimento.

 

 

NORMATIVA: art. 39, 5° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

da 106 a 108 (omissis).

 

 

109

Rateazione prolungata delle imposte iscritte nei ruoli principali e suppletivi (fino a 7 rate).

termine 30 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate.

Responsabile della sezione staccata.

 

 

[Ufficio delle entrate ovvero Centro di servizio delle imposte dirette e indirette per le cartelle emesse da quest'ultimo]

[Direttore dell'Ufficio delle entrate o del Centro di servizio]

 

 

NORMATIVA: art. 19, 1° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; circolare n. 57 del 13 aprile 1977.

 

110

Rateazione prolungata delle imposte iscritte nei ruoli principali e suppletivi (da 8 a 10 rate).

termine 40 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione - Div. III.

Direttore centrale.

 

 

NORMATIVA: art. 19, 1° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; circolare n. 57 del 13 aprile 1977.

 

111

Rateazione prolungata delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari

termine 90 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione - Div. III.

Direttore generale del Dipartimento.

 

 

NORMATIVA: art. 19, 3° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; circolare n. 57 del 13 aprile 1977; L. 28 febbraio 1980, n. 46.

 

da 112 a 113 (omissis).

 

 

ALTRI PROCEDIMENTI

da 114 a 116 (omissis).

 

 

117

Risultanze ed epurazioni dei ruoli.

 

termine 30 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate ovvero Centro di servizio per le cartelle esattoriali emesse da quest'ultimo.

Responsabile della sezione staccata ovvero direttore del Centro di servizio.

 

 

[Ufficio delle entrate ovvero Centro di servizio delle imposte dirette e indirette per le cartelle esattoriali emesse da quest'ultimo]

[Direttore dell'Ufficio delle entrate o del Centro di servizio]

 

 

NORMATIVA: art. 64, comma 3, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

 

118 e 119 (omissis).

 

 

120

Riconoscimento, ai fini della costituzione di un Centro autorizzato di assistenza fiscale, della rilevanza nazionale delle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle presenti nel CNEL, in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono l'attività.

termine 60 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione - Div. VIII.

Direttore generale del Dipartimento.

 

 

NORMATIVA: art. 78, comma 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413; art. 10, comma 5bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 438; art. 1 D.M. 22 ottobre 1992, n. 494.

 

121

Presa d'atto dei nominativi dei soggetti esercenti il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni tributarie.

termine 1 g

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione - Div. VIII.

Direttore centrale.

 

 

NORMATIVA: art. 78, comma 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413; art. 10, comma 10bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 438; art. 9, D.M. 22 ottobre 1992, n. 494.

 

da 122 a 124 (omissis).

 

 

125

Iscrizione nella tariffa di vendita di tabacchi lavorati esteri di importazione e fissazione delle tariffe di prodotti soggetti a monopolio fiscale

termine 90 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale commerciale - Div. IV

Ministro

 

 

NORMATIVA: L. 13 luglio 1965, n. 825; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; L. 10 dicembre 1975, n. 724; L. 7 marzo 1985, n. 76 [2]

 

da 126 a 130 (omissis).

 

 

131

Verifica straordinaria su richiesta di parte della situazione di fabbricati o fondi.

termine 30 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio].

Direttore dell'Ufficio.

 

 

NORMATIVA: art. 113, lettera b), regolamento approvato con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153.

 

132

Verifica periodica della situazione di fabbricati o fondi.

termine 290 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Ufficio Tecnico Erariale [Ufficio del territorio].

Direttore dell'Ufficio.

 

 

NORMATIVA: art. 118 regolamento approvato con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153.

 

da 133 a 140 (omissis).

 

 

AREA N. 2 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

RECLUTAMENTO E MOBILITÀ

141

Assunzione attraverso procedimento concorsuale.

termine 390 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

Personale degli Uffici centrali e periferici

 

Direzione generale degli AA.GG. e del personale - Direzione centrale per gli AA.GG. e l'amministrazione del personale - Div. IV.

Direttore centrale.

 

Personale del Dipartimento delle dogane ed II.II.

 

Dipartimento delle dogane e delle II.II. - Direzione centrale degli AA.GG. del personale e dei servizi informatici e tecnici - Div. IV.

Direttore centrale.

 

Personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

 

Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale degli AA.GG. e del personale - Div. IV.

Direttore centrale.

 

 

NORMATIVA: T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077; D.P.C.M. 10 giugno 1986; D.P.C.M. 17 febbraio 1988, n. 169; L. 11 luglio 1980, n. 312; L. 22 agosto 1985, n. 444; D.P.C.M. 23 aprile 1988; D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287; D.P.C.M. 27 dicembre 1988; D.L/vo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

142

Assunzione di appartenenti a categorie protette

termine 120 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

Personale degli Uffici centrali e periferici

 

Direzione generale degli AA.GG. e del personale - Direzione centrale per gli AA.GG. e l'amministrazione del personale - Div. III.

Direttore generale.

 

Personale del Dipartimento delle dogane ed II.II.

 

Dipartimento delle dogane e delle II.II. - Direzione centrale degli AA.GG., del personale e dei servizi informatici e tecnici - Div. IV.

Direttore generale.

 

Personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

 

Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale degli AA.GG. e del personale - Div. IV.

Direttore generale

 

 

NORMATIVA: L. 2 aprile 1968, n. 482; T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077; L. 11 luglio 1980, n. 312; D.P.C.M. 23 aprile 1988; D.L/vo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

da 143 a 285 (omissis).

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

da 286 a 301 (omissis).

 

 

302

Corresponsione di indennità di trasferimento

 

termine 30 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

Personale degli Uffici centrali e periferici (esclusi Uffici centrali Dipartimenti entrate e territorio) *

 

Direzione generale degli AA.GG. e del personale - Direzione centrale per gli AA.GG. e per l'amministrazione del personale - Div. II.

Direttore della divisione.

 

Personale del Dipartimento delle dogane ed II.II.

 

Dipartimento delle dogane e delle II.II. - Direzione centrale degli AA.GG., del personale e dei servizi informatici e tecnici - Div. VIII.

Direttore della divisione.

 

Personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

 

Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale degli AA.GG. e del personale - Div. V.

Direttore della divisione.

 

 

NORMATIVA: L. 18 dicembre 1973, n. 836; L. 26 luglio 1978, n. 417, e successive integrazioni; art. 65, comma 3, D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

 

 

NOTA: * per il personale degli uffici centrali dei Dipartimenti delle entrate e del territorio provvede la rispettiva Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione (Div. VIII per il Dipartimento delle entrate e Div. VI per il Dipartimento del territorio).

 

da 303 a 308 (omissis).

 

 

309

Corresponsione di compensi ai componenti esterni del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

termine 90 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Segretario Generale - Ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente - Div. I.

Segretario generale.

 

 

NORMATIVA: art. 21, comma 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413

 

Personale militare

da 310 a 312 (omissis).

 

 

313

Corresponsione di emolumenti accessori.

 

termine 120 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Comando Generale - Servizio Amministrativo - Div. I.

Direttore della divisione.

 

 

NORMATIVA: L. 1 aprile 1981, n. 121.

 

 

314

Corresponsione di indennità per trasferimento di sede.

termine 90 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Comando Generale - Servizio Amministrativo - Div. I.

Direttore della divisione.

 

 

NORMATIVA: L. 18 dicembre 1973, n. 836; L. 26 luglio 1978, n. 417.

 

da 315 a 317 (omissis).

 

 

318

Corresponsione di indennità di trasferta per missioni svolte nel territorio nazionale.

termine 120 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Comando di legione o ente equiparato.

Comandante di legione.

 

 

NORMATIVA: L. 26 luglio 1978, n. 417; L. 18 dicembre 1973, n. 836; D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147.

 

319

Richieste di parte concernenti il trattamento economico principale.

termine 180 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Comando Generale - Servizio Amministrativo - Div. I.

Direttore della divisione.

 

 

NORMATIVA: T.U. delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'esercito, approvato con R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, e relativo regolamento; L. 11 luglio 1980, n. 312; L. 1 aprile 1981, n. 121; D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150; L. 20 novembre 1987, n. 472; D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147; L. 6 marzo 1992, n. 216.

 

da 320 a 323 (omissis).

 

 

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

da 324 a 352 (omissis).

 

 

353

Indennità di fine servizio per membri del Governo ed estranei all'amministrazione.

termine 120 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Direzione generale degli AA.GG. e del personale - Direzione centrale per gli AA.GG. e per l'amministrazione del personale - Div. XII.

Direttore della divisione.

 

 

NORMATIVA: D.L. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207; art. 3 L. 6 dicembre 1966, n. 1077; L. 26 settembre 1985, n. 482.

 

da 354 a 357 (omissis).

 

 

358

Riliquidazione di indennità di fine servizio per membri del Governo ed estranei all'amministrazione.

termine 90 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Direzione generale degli AA.GG. e del personale - Direzione centrale per gli AA.GG. e per l'amministrazione del personale - Div. XII.

Direttore della divisione.

 

 

NORMATIVA: D.L. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207; art. 3 L. 6 dicembre 1966, n. 1077; L. 26 settembre 1985, n. 482.

 

da 359 a 377 (omissis).

 

 

AREA N. 3 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E SEI SERVIZI

BENI IMMOBILI

da 378 a 390 (omissis).

 

 

391

Permuta di beni immobili del patrimonio dello Stato.

termine 580 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio (Div. XII per i beni delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna e Toscana e per le regioni a statuto speciale; Div. XIII per le altre regioni).

Direttore generale del Dipartimento.

 

 

NORMATIVA: L. 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni ed integrazioni; R.D. 17 giugno 1909, n. 454; R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n. 827; art. 63 L. 29 ottobre 1993, n. 427.

 

392

Vendita e permuta degli immobili del demanio storico, artistico, archeologico.

termine 650 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio - Div. IX.

Direttore generale del Dipartimento.

 

 

NORMATIVA: L. 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni ed integrazioni; R.D. 17 giugno 1909, n. 454; R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n. 827; L. 1 giugno 1939, n. 1089.

 

da 393 a 401 (omissis).

 

 

BENI MOBILI

da 402 a 410 (omissis).

 

 

411

Concessioni, convenzioni e commesse per il funzionamento del sistema informativo.

termine 210 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

Per le esigenze degli Uffici centrali e periferici:

 

Segretario Generale - Ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica - Div. II.

Segretario generale. *

 

Per le esigenze del Dipartimento delle dogane ed II.II.:

 

Dipartimento delle dogane e delle II.II. - Direzione centrale degli AA.GG., del personale e dei servizi informativi e tecnici - Div. XII.

Direttore generale del Dipartimento. *

 

Per le esigenze dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato:

 

Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale amministrativa (Div. I per la gestione del sistema informativo; Div. II per lo sviluppo del sistema informativo).

Direttore generale. *

 

 

NORMATIVA: art. 17, L. 9 ottobre 1971, n. 825; art. 20 L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; art. 2 D.P.R. 20 giugno 1984, n. 536; art. 1 D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44; art. 6 L. 11 marzo 1988, n. 66; art. 22, comma 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413; art. 11 D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

 

 

NOTA: * nei casi in cui non sia prescritto il parere del Consiglio di Stato o parere equipollente: il dirigente dell'unità organizzativa responsabile del procedimento.

 

da 412 a 427 (omissis).

 

 

SERVIZI

da 428 a 468 (omissis).

 

 

469

Cancellazione dell'albo nazionale dei collettori.

termine 90 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione - Div. II.

Presidente della Commissione per la tenuta dell'albo.

 

 

NORMATIVA: art. 98, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

 

470

Richiesta di documentazione inerente ai provvedimenti relativi alla determinazione dei compensi e degli ambiti, nonché alle concessioni e ai commissariamenti per la riscossione dei tributi.

termine 60 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione - Div. II.

Direttore centrale.

 

 

NORMATIVA: art. 3 e7 D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

 

471

Cessione di azioni delle società per azioni che gestiscono il servizio di riscossione dei tributi.

termine 120 gg

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO FINALE

 

 

Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione - Div. II.

Direttore generale del Dipartimento.

 

 

NORMATIVA: art. 31 D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

 

da 472 a 478 (omissis).

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147.

[2]  Voce così modificata dall'art. 1 del D.M. 5 giugno 1997, n. 168.